Sperti (avvocato): «Le nuove LL.GG. delineano standard qualitativi del servizio sanitario, affinché il paziente possa fruire di cure il più possibile uniformi sul territorio nazionale. Le novità attengono diverse branche specialistiche della medicina, tra cui spicca l’oncologia»
Il 31 gennaio del 2023 la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, compirà 5 anni. Nonostante il tempo trascorso, dalla sua approvazione ad oggi, Istituzioni, esponenti del mondo scientifico ed associazioni di pazienti sono ancora a lavoro per unire gli ultimi tasselli e garantirne la piena applicazione. «Soltanto nel 2022, grazie all’impegno delle maggiori associazioni operanti nell’ambito sanitario e dell’Istituto Superiore di Sanità sono state introdotte 29 nuove linee guida (LL.GG.), due aggiornamenti di altrettante linee guida già preesistenti e tredici raccomandazioni applicative», racconta l’avvocato Giovanni Paolo Sperti, legale dell’Associazione Mamanonmana.
Le LL.GG. sono suddivise per aree organizzative – prevenzione, screening, epidemiologia, gestione, diagnosi, terapia e trattamento – e, a loro volta, trattano specifiche branche. «Per fare alcuni esempi – dice Sperti -, nell’ambito della diagnosi e della terapia sono disponibili LL.GG per il trattamento dei tumori epiteliali primitivi occulti, delle neoplasie dell’utero, dell’ovaio e del rene. Ma anche per il trattamento di steatosi epatica non alcolica e della Sclerosi Multipla nell’adulto, per la preservazione della fertilità nei pazienti oncologici (l’elenco completo delle nuove LL.GG è disponibile sul sito dell’ISS)».
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«Le nuove LL.GG. delineano standard qualitativi del servizio sanitario, affinché il paziente possa fruire di cure il più possibile uniformi sul territorio nazionale. Le novità attengono diverse branche specialistiche della medicina, tra cui spicca l’oncologia», aggiunge il legale. Come richiamato all’articolo 1, infatti, la Legge 219 “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.
«Il consenso informato, nel concreto, è un atto che mette nero su bianco la volontà del paziente, accuratamente informato dal medico. È compito del medico, infatti – dice il legale – illustrare e comunicare al paziente: diagnosi, prognosi, trattamento, compresi i rischi ad esso collegati e le probabilità di successo e le alternative al trattamento proposto. Per proporre tutte queste possibili azioni il medico si base sempre sulle Linee Guida disponibili per la specifica patologia da curare (da qui la necessità di avere a disposizione Linee Guida ad hoc per ogni patologia, dalla più comune alla più rara, ndr). Il medico dovrà tenere conto anche del livello culturale e di istruzione del paziente, utilizzando un linguaggio comprensibile. Lo specialista dovrà anche accertarsi che il paziente abbia compreso quanto a lui comunicato, ovvero che sia in grado di prendere una decisione libera e consapevole. È necessario, dunque, che tale consenso informato non solo sia un atto libero, ma anche cucito e modellato sulle esigenze e sulle caratteristiche del singolo paziente, in modo da assicurare – conclude l’avvocato – un’indiscutibile equità delle cure».
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