Lavoro e Professioni 8 Marzo 2021 15:07

È legittimo il provvedimento di inibizione all’attività per l’osteopata non in possesso di titolo abilitante?

In effetti, la legge 3/2018 ha istituito il corso laure triennale in osteopatia e il Ministero nelle linee guida aveva specificato che tale attività non poteva essere esercitata a meno che il professionista non fosse già laureato in medicina e chirurgia o in fisioterapia.

Ma proprio recentemente il TAR Sicilia sezione distaccata di Catania nel valutare la legittimità di un provvedimento di inibizione all’attività emesso da un’azienda sanitaria locale ha precisato che nel quadro  normativo attuale la l. 3/2018 è meramente programmatica e l’istituzione della figura professionale sanitaria dell’osteopata potrà ritenersi completata solo a conclusione del primo ciclo dell’istituendo corso di laurea triennale in osteopatia, momento a partire dal quale l’osteopata, per poter esercitare la professione, dovrà possedere sia la laurea triennale specifica, che l’iscrizione all’istituendo albo professionale (salve restando le determinazioni dell’Amministrazione in ordine all’equipollenza dei titoli pregressi).

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