Stefano Rigo, Presidente della Commissione Fisco FIMMG: «Gli MMG hanno un’organizzazione fiscale semplice ma pagano lo scotto della posizione tra liberi professionisti e ‘pseudo-dipendenti’». Ecco tutti i fronti aperti: dall’IRAP allo ‘spesometro’…
Insieme al nuovo anno, come di consueto, iniziano anche le preoccupazioni dei medici per tutte le scadenze fiscali e contributive che dovranno affrontare nel corso dell’anno. Ma dall’Agenzia delle Entrate arrivano buone notizie.
L’INVIO AL SISTEMA TS DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE DEI CONTRIBUENTI NEL 2017
È stato prorogato all’8 febbraio il termine, inizialmente previsto per il 31 gennaio, per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2017, nonché di quelli relativi ad eventuali rimborsi, per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
«L’estensione del termine – si legge in una nota dell’Agenzia – va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute alla trasmissione dei dati, anche in considerazione della notevole incidenza della detrazione per spese sanitarie nella predisposizione del 730 precompilato».
Le categorie tenute alla trasmissione dei dati sono, oltre alle strutture, tutti gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi ed odontoiatri, gli infermieri, le ostetriche, gli ottici, i tecnici di radiologia medica e gli psicologi. Per i veterinari iscritti agli albi professionali resta fermo il termine del 28 febbraio 2018 per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dai cittadini nel 2017.
Coloro che non trasmetteranno i dati in tempo, o li invieranno erroneamente, rischiano una sanzione pari a 100 euro per ogni comunicazione, con un tetto massimo di 50mila euro. Tuttavia, se la trasmissione corretta avviene entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo con tetto massimo a 20mila euro. In caso di errori, invece, si potrà evitare la sanzione se la trasmissione corretta viene effettuata entro 5 giorni dall’avvenuta segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Cambiano anche i tempi per l’opposizione all’utilizzo dei dati: «In osservanza del sistema di tutela della privacy approvato – prosegue l’ente di riscossione del fisco -, è fissato all’8 marzo 2018 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2017 per l’elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno quindi trasmettere il modello direttamente all’Agenzia fino all’8 febbraio 2018 oppure accedere dal 9 febbraio all’8 marzo 2018 direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it)».
LO SPESOMETRO LIGHT VA AL 6 APRILE
I soggetti Iva hanno tempo fino al prossimo 6 aprile per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017. Stesso termine anche per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e per le relative variazioni. Tra le nuove misure dello ‘spesometro light’, finalizzate ad alleggerire gli adempimenti per imprese e professionisti, vengono semplificate e ridotte le informazioni richieste; diventa possibile comunicare i dati riepilogativi per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro; diventa facoltativa la scelta di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale.
La scadenza, originariamente fissata al 28 febbraio, è stata spostata per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, che prevede 60 giorni di tempo dalla pubblicazione del provvedimento, adottato il 5 febbraio. Sempre al 6 aprile è fissata la scadenza per le eventuali integrazioni e per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute. Inoltre, le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018 – anche per chi esercita l’opzione – potranno essere inviate con cadenza trimestrale o semestrale. Per agevolare i contribuenti e gli intermediari, l’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito internet due pacchetti software gratuiti, uno per il controllo dei file delle comunicazioni e uno per la loro compilazione.
I MEDICI DI MEDICINA GENERALE
Per quanto riguarda i medici di medicina generale, poi, la FIMMG (Federazione Italiana dei Medici di Famiglia) ha pubblicato il calendario dei principali adempimenti fiscali e contributivi del 2018. «Noi medici di medicina generale – specifica a Sanità Informazione il Presidente della Commissione Fisco FIMMG Stefano Rigo – complessivamente abbiamo un’organizzazione, dal punto di vista fiscale, abbastanza semplice perché, a meno di particolari partecipazioni ad altri tipi di redditualità, svolgiamo una libera professione decisamente ridotta. La gran parte delle contribuzioni sono infatti legate al Servizio Sanitario Nazionale e quindi sono a tutti gli effetti certificate dal datore di lavoro. Paghiamo però un po’ lo scotto di questa posizione tra liberi professionisti e ‘pseudo-dipendenti’».
Un tema che interessa particolarmente i medici di famiglia è quello dell’Irap non dovuta: «Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – spiega il dottor Rigo – hanno specificato che i medici di medicina generale con determinate caratteristiche nell’ambito dello svolgimento della professione non sono soggetti ad Irap. Su questo fronte, non registriamo novità né da un punto di vista giurisprudenziale né legislativo». In particolare, non devono pagare l’Irap, e possono richiedere il rimborso delle somme già versate, tutti i professionisti che si avvalgono del supporto di un solo dipendente full time (o due con orario part time) con mansioni di segreteria o meramente esecutive, ad esempio una segretaria o un infermiere (ma non un altro medico). Sono inoltre esenti dall’Irap anche i medici professionisti che svolgono l’attività in forma associativa in convenzione con il Servizio sanitario nazionale anche se aventi uno o più dipendenti. In entrambi i casi, deve essere verificata la presenza di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’attività.
IL CALENDARIO FIMMG
SPESOMETRO (ESONERO PER CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI)
– 31/05/2018 invio fatture primo trimestre 2018
– 16/09/2018 invio fatture secondo trimestre 2018
– 30/11/2018 invio fatture terzo trimestre 2018
– 28/02/2019 invio fatture quarto trimestre 2018
E’ in fase di approvazione emendamento che prevede l’invio semestrale dei dati anche per il 2018, alle seguenti scadenze:
– 16/09/2018 invio fatture primo semestre 2018
– 28/02/2019 invio fatture secondo semestre 2108
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (ESONERO PER CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI, ESONERO PER CHI HA REGISTRATO SOLO OPERAZIONI ESENTI EX ART.10)
– 31/05/2018 invio liquidazione IVA primo trimestre 2018
– 16/09/2018 invio liquidazione IVA secondo trimestre 2018
– 30/11/2018 invio liquidazione IVA terzo trimestre 2018
– 28/02/2019 invio liquidazione IVA quarto trimestre 2018
TRASMISSIONE DICHIARAZIONI FISCALI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
– 07/03/2018 invio Certificazioni Uniche 2018 contenenti dati utili per dichiarazione precompilata
– 30/04/2018 invio modello IVA 2018 (ESONERO PER CHI HA REGISTRATO SOLO OPERAZIONI ESENTI EX ART. 10)
– 31/07/2018 invio Certificazioni Uniche 2018 non contenenti dati utili per dichiarazione precompilata
– 31/07/2018 invio modello 770/2018
– 30/09/2018 invio modello Redditi (ed eventualmente Irap) 2018
VERSAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI
– 30/06/2018 versamento saldo 2017 e primo acconto 2018 (1 mese in più con maggiorazione dello 0,40%)
– 30/11/2018 versamento secondo acconto 2018
COMUNICAZIONE DATI REDDITUALI ALL’ENPAM
– 31/07/2018 comunicazione dati professionali prodotti nel 2017 (Modello D)
VERSAMENTI ENPAM
– 31/10/2018 se in unica soluzione
– 31/10/2018 e 31/12/2018 se in due rate
– 31/10/2018, 31/12/2018, 28/02/2019, 30/04/2019 e 30/06/2019 se in cinque rate