Lavoro e Professioni 28 Settembre 2020 14:29

Gli igienisti dentali possono aprire uno studio autonomo? Scontro con gli odontoiatri su una sentenza del Consiglio di Stato

In una nota CAO si ribadisce che «l’attività dell’igienista dentale non può prescindere dalla compresenza dell’odontoiatra». Replica Domenico Tomassi, Presidente UNID: «Le statuizioni non possono essere estese in maniera immediata ed automatica a terzi soggetti»

Gli igienisti dentali possono aprire uno studio autonomo? Scontro con gli odontoiatri su una sentenza del Consiglio di Stato

Lavorano a stretto contatto negli studi, ma ora si trovano su posizioni molto diverse. A dividere, almeno idealmente, odontoiatri e igienisti dentali ci ha pensato una sentenza del Consiglio di Stato, la 1703 del 2020, e l’interpretazione che ne viene data. Tutto nasce nel bolognese, quando un igienista dentale si vede negata l’autorizzazione ad aprire uno studio autonomo di igiene dentale. Ne consegue un contenzioso che sfocia nella sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato presieduta dall’ex Ministro degli Esteri Franco Frattini, che se da un lato sembra negare la possibilità all’igienista dentale di aprire uno studio autonomo, dall’altro elabora affermazioni importanti circa l’autonomia professionale dell’igienista dentale nei confronti dell’odontoiatra. Una contraddizione su cui solo il legislatore sembra poter fare chiarezza.

ODONTOIATRI E IGIENISTI DENTALI, LA POSIZIONE DELLA CAO

La Commissione Albo Odontoiatri (CAO) è intervenuta con una nota del 18 settembre indirizzata agli iscritti, dai toni piuttosto ultimativi: «La sentenza in oggetto – si legge – affronta, in particolare, vari aspetti concernenti rapporti funzionali e operativi fra la figura dell’odontoiatra e quella dell’igienista dentale. A tal proposito, il Collegio chiarisce, in modo definitivo, che l’attività dell’igienista dentale non può prescindere dalla compresenza dell’odontoiatra».

«Noi siamo solo lettori passivi della sentenza» spiega a Sanità Informazione il presidente CAO Raffaele Iandolo -. Sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno in maniera concorde negato che si possa aprire uno studio di igiene orale in maniera autonoma, ma hanno ribadito che l’igienista lavora su indicazione dell’odontoiatra. Ci dev’essere un’apposita indicazione dell’odontoiatra affinché l’igienista possa svolgere il proprio lavoro».

IL FRONTE DEGLI IGIENISTI DENTALI

Parere opposto quello di Domenico Tomassi, Presidente Nazionale U.N.I.D. e Presidente della Commissione d’Albo degli Igienisti Dentali di Roma e Provincia. Secondo Tomassi l’interpretazione che la CAO ha dato della sentenza è «distorsiva e lesiva per la figura sanitaria dell’Igienista Dentale».

«L’attualità mostra come questa figura professionale sia essenziale nel campo odontoiatrico e sono certo che questa mia posizione sia condivisa anche dalla maggior parte degli odontoiatri – spiega Tomassi -. Mi spiace per chi, evidentemente, non è al passo con i tempi e non condivide questo dato di fatto o, quanto meno, vuol limitare l’autonomia dell’igienista dentale da sempre riconosciuta, giacché del resto derivante dalle norme vigenti. È fondamentale osservare che il Consiglio di Stato, con tale pronuncia, ha posto termine ad una controversia tra le parti di quel giudizio; ciò implica che le relative statuizioni non possono essere estese in maniera immediata ed automatica a terzi soggetti. Tali considerazioni non sono del sottoscritto, ma dei legali con cui ci siamo appositamente consultati».

L’AUTONOMIA DEI PROFESSIONISTI

A complicare le cose la disposizione, contenuta nel profilo professionale dell’igienista dentale, secondo cui questo professionista deve operare “su indicazione” degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria. «Il punto infatti – precisa la sentenza – non è tanto sulla natura autonoma del lavoro svolto o, detto altrimenti, il possibile esercizio libero professionale dell’attività di igienista dentale, ma l’autonomia funzionale e operativa nei rapporti col paziente, rispetto ad un’altra figura professionale: l’odontoiatra».

Secondo la CAO la compresenza dell’odontoiatra è necessaria. «Nella sentenza – spiega Iandolo – c’è anche una considerazione che piace poco agli odontoiatri: per far fronte a eventuali emergenze che dovessero verificarsi nel corso dell’attività dell’igienista sul paziente c’è bisogno della compresenza dell’odontoiatra nella stessa struttura in caso di emergenze particolari alle quali poi dovrebbe porre rimedio eventualmente l’odontoiatra. L’odontoiatra che il sabato mattina si dedicava ai suoi hobby e lasciava l’igienista dentale a lavorare nello studio oggi non lo potrà fare più o dovrà lasciare nello studio un odontoiatra di sua fiducia. Purtroppo alla norma dobbiamo sottostare anche noi. Dura lex, sed lex».

Anche su questo punto però l’interpretazione degli igienisti dentali diverge. «Il Corso di Laurea in Igiene Dentale, nel quale molti odontoiatri sono docenti e soprattutto presidenti di Corso, prevede una formazione completa, così da rendere la professione altamente qualificata e pronta ad affrontare qualsiasi imprevisto che possa accadere durante l’attività sanitaria di pertinenza dell’igienista dentale – ribatte Tomassi -. Il nostro iter formativo, peraltro, continua nel tempo, come quello degli odontoiatri, attraverso aggiornamenti obbligatori e altrettanti corsi, anche di primo soccorso, se è questo che desta preoccupazioni. Collaborare con un igienista dentale autonomo, come è tuttora, rappresenta solo un importante vantaggio per lo studio odontoiatrico, che d’altronde si trova ad erogare prestazioni – appunto proprie dell’igienista dentale – ai pazienti anche quando l’odontoiatra non è presente nella struttura».

IANDOLO: «SOLO IL LEGISLATORE PUÒ INTERVENIRE»

La CAO non recede dalla sua interpretazione, anche se sulla compresenza in studio tra igienista dentale e odontoiatra è pronta a tendere la mano. «Il Consiglio di Stato fa giurisprudenza, di questo tutti dobbiamo tener conto – conclude Iandolo -. Quando ci sarà qualche sentenza diversa da questa la prenderemo in considerazione, ma più probabilmente c’è bisogno, come afferma la stessa sentenza, di rivolgerci al legislatore più che al magistrato se riteniamo di modificare la parte riguardante la compresenza dell’odontoiatra nell’attività di igiene dentale. Solo il legislatore può modificarla. Noi siamo sempre pronti a tendere la mano, però non vogliamo essere prevaricati. Dobbiamo semplicemente dire che la norma va rispettata e anche i nostri iscritti la devono rispettare. Noi faremo delle verifiche».

TOMASSI: «A RIMETTERCI SARANNO I PICCOLI STUDI ODONTOIATRICI»

Secondo Tomassi, però, l’interpretazione ‘restrittiva’ della CAO danneggia in primis i piccoli studi odontoiatrici. «Il comunicato della Commissione Albo Odontoiatri – conclude Tomassi – non solo mira a limitare indebitamente l’autonomia degli igienisti dentali, ma finisce per rendere più difficile anche l’attività dell’odontoiatra, il quale affida a noi igienisti dentali i propri pazienti con la consapevolezza di prevenire e mantenere alti i livelli di salute orale. La presa di posizione della CAO, forse, non danneggia i grandi studi odontoiatrici affermati ed avviati, con unità operative multiple, ma senz’altro penalizza buona parte degli studi più piccoli (con unica sala operativa) che ripongono fiducia nella figura dell’igienista dentale e dove soprattutto giovani odontoiatri, già abituati a collaborare sin dall’inizio del loro percorso universitario con gli Igienisti Dentali, potrebbero essere limitati proprio da chi dovrebbe impegnarsi per agevolarne la crescita e lo sviluppo professionale».

 

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