Interpellata da Sanità Informazione, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici spiega perché le assicurazioni private considerano il contagio da Covid-19 malattia e non infortunio
L’art. 42 del D.L. n. 18, del 17 marzo 2020 (cosiddetto “Cura Italia”) ha equiparato l’infezione da Covid-19 ad “infortunio” sul lavoro. Tuttavia, nel corso dei mesi si è venuta a creare una disparità di trattamento tra chi lavora come dipendente in una struttura pubblica o privata e chi invece svolge la medesima attività come libero professionista. Solo ai primi viene infatti riconosciuta la copertura assicurativa dell’Inail in caso di infezione da Covid-19 contratta durante l’attività lavorativa, mentre ai secondi, titolari di polizze assicurative private che coprono il rischio “infortunio”, questo non accade perché l’infezione da Covid-19 non rientrerebbe nel concetto di “infortunio” ma in quello di “malattia”». Abbiamo chiesto ad ANIA (l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) il perché di questa differenza.
«In via preliminare, si precisa che non è la prima volta che l’Inail tutela le affezioni morbose, inquadrandole nella categoria degli infortuni sul lavoro effettuando una equiparazione tra causa violenta e causa virulenta. Pertanto, la disposizione in oggetto non deve stupire considerato che ovviamente la tutela si attiva esclusivamente se il virus è contratto sul luogo di lavoro e per quei soggetti che rientrano nell’alveo della tutela Inail. Ciò detto, con riferimento alle coperture Infortuni private, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, l’Associazione ha più volte ribadito che il Covid-19 non è coperto dalle polizze infortuni private in quanto l’art. 42 del decreto “Cura Italia” è una norma di carattere speciale, emanata in un contesto emergenziale, che non trova applicazione in ambito privatistico. Nell’ambito delle coperture infortuni private, il mercato da sempre ha fatto riferimento a una definizione di infortunio strettamente medico-legale, intendendolo come un evento traumatico e violento, dovuto ad una causa esterna, che produce delle “lesioni fisiche obiettivamente constatabili”. I contagi da Covid, pertanto, rientrano nell’ambito delle coperture malattia. A tal riguardo, si fa presente che con riferimento a tali polizze (malattia) per andare incontro alle esigenze dei propri clienti, molte compagnie hanno modificato la propria offerta assicurativa sviluppando prodotti assicurativi ad hoc prevedendo garanzie specifiche in caso di contagio da Covid-19 come, ad esempio, indennità giornaliere (in genere previste solo in caso di ricovero) per il periodo di quarantena».
«Sì, perché la tutela pubblicistica dell’Inail e quindi anche la specifica protezione accordata in caso di contagio da Covid dall’art. 42, si applica esclusivamente al personale sanitario dipendente e non anche ai lavoratori autonomi (e conseguentemente ai medici liberi professionisti)».
«Soprattutto a seguito dell’introduzione del suddetto articolo 42, molte compagnie in un’ottica prudenziale hanno preferito disciplinare nelle condizioni contrattuali delle proprie polizze infortuni il caso delle infezioni, prevedendone, a scanso di equivoci, l’esclusione esplicita dalla copertura. Tuttavia, una clausola di esclusione espressa in realtà non è necessaria dal momento che, come fatto presente, il Covid è una malattia e non un infortunio».
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