La violazione del diritto all’autodeterminazione (ovvero una violazione del dovere di informare debitamente il paziente da parte del medico) può sostanziarsi in una domanda di risarcimento danni sia per danno biologico (il danno verificatosi a seguito di un intervento eseguito in maniera non ottimale), sia per “altri e diversi” danni di natura patrimoniale o non […]
La violazione del diritto all’autodeterminazione (ovvero una violazione del dovere di informare debitamente il paziente da parte del medico) può sostanziarsi in una domanda di risarcimento danni sia per danno biologico (il danno verificatosi a seguito di un intervento eseguito in maniera non ottimale), sia per “altri e diversi” danni di natura patrimoniale o non patrimoniale.
Potrebbe trattarsi del caso in cui il medico non applica le buone pratiche e i protocolli obbligatori e le cause del danno causato deriverebbero da negligenza, trascuratezza e imprudenza, comportamenti che rientrerebbero nella colpa grave.
Detto questo, però, è sempre bene analizzare attentamente le condizioni della propria polizza e in particolare la sezione “Rischi esclusi dall’Assicurazione” dove potrebbero essere comunque escluse dalla copertura le Richieste di Risarcimento per Danni da violazione del diritto all’autodeterminazione conseguenti all’inottemperanza di quanto previsto dal capo IV – Informazione e Consenso – del Codice di Deontologia Medica.
Consigliamo sempre, quindi, di avvalersi dell’esperienza e della capacità di analisi dei contratti da parte di professionisti e consulenti esperti nel campo delle polizze professionali.