Il nuovo articolo 31 pone la persona minorenne o incapace al centro della decisione sul trattamento sanitario di tipo psicologico poiché dovrà essere ascoltata e la sua volontà tenuta in considerazione, in base alla sua età e maturità.
Il 25 settembre 2023 si è concluso il referendum per la revisione del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi. Dopo 25 anni, la Categoria ha finalmente un nuovo codice, più chiaro e aggiornato alla normativa vigente.
Una delle novità più importanti riguarda il consenso informato sanitario. Il nuovo codice prevede che, sia per gli adulti che per i minori o gli incapaci, la persona interessata sia al centro del processo decisionale.
In particolare, il nuovo articolo 31 pone la persona minorenne o incapace al centro della decisione sul trattamento sanitario di tipo psicologico poiché dovrà essere ascoltata e la sua volontà tenuta in considerazione, in base alla sua età e maturità.
Il vecchio articolo 31, invece, era connotato da una visione patriarcale e paternalistica. Secondo la precedente versione, i genitori potevano imporre un trattamento sanitario al proprio figlio senza che questi venisse preventivamente ascoltato dallo psicologo, mentre in caso di assenza di consenso informato, lo psicologo poteva avviare o continuare la prestazione sanitaria.
Questa ipotesi è stata superata dalla normativa vigente, che prevede che in caso di assenza di consenso informato di uno o entrambi i genitori, la decisione sul trattamento sanitario sia rimessa all’autorità giudiziaria.
In sintesi, il nuovo codice deontologico degli psicologi rafforza i principi di autonomia e autodeterminazione delle persone, in particolare dei minori e degli incapaci.
Di seguito il testo del nuovo Articolo 31:
Articolo 31 – Consenso informato sanitario nei casi di persone minorenni o incapaci
I trattamenti sanitari rivolti a persone minorenni o incapaci sono subordinati al consenso informato di coloro che esercitano sulle medesime la responsabilità genitoriale o la tutela.
La psicologa e lo psicologo tengono conto della volontà della persona minorenne o della persona incapace in relazione alla sua età e al suo grado di maturità nel pieno rispetto della sua dignità.
Nei casi di assenza in tutto o in parte del consenso informato di cui al primo comma, ove la psicologa e lo psicologo ritengano invece che il trattamento sanitario sia necessario, la decisione è rimessa all’autorità giudiziaria.
Sono fatti salvi i casi in cui il trattamento sanitario avvenga su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.