Dai requisiti delle polizze assicurative alle regole per le strutture che si auto-assicurano, i contenuti principali dei quattro decreti attuativi della Legge sulla responsabilità professionale di medici e professionisti sanitari. Nodo ECM: le assicurazioni potranno rivalersi sui medici non in regola con l’obbligo formativo, ma da più parti si chiede inversione del sistema e introduzione di meccanismi premiali
Dovrebbero mancare pochi mesi all’arrivo dei quattro decreti attuativi della legge Gelli-Bianco sulla responsabilità di medici e professionisti sanitari. Oggetto principale dei testi saranno le polizze assicurative dei professionisti e delle strutture sanitarie, ritenute dalla maggior parte degli operatori troppo onerose nonostante i contenziosi medico-legali siano tra i problemi più sentiti dalla categoria: sono infatti 300mila le cause che ristagnano nei tribunali italiani, e si stima che il 90% di queste finisca in un nulla di fatto. L’obiettivo della Legge adottata più di due anni fa era proprio quello di regolamentare questo tema e tranquillizzare medici e professionisti sanitari, ma senza i decreti attuativi finora è stato possibile raggiungere lo scopo solo parzialmente. La Legge, tuttavia, come spiega il padre della Legge Federico Gelli a Doctor 33, già specifica che il dipendente di strutture pubbliche e private non deve più contrarre polizze di primo rischio, ma solo per tutelarsi dalla rivalsa per colpa grave. Solo i liberi professionisti o chi svolge attività extramoenia deve quindi avere una copertura completa.
I requisiti minimi delle polizze assicurative e le regole per le strutture che si auto-assicurano, per le compagnie che subentrano nell’assicurare strutture o sanitari e per la messa a bilancio dei fondi di rischio e di riserva per i risarcimenti saranno oggetto del primo dei quattro decreti attuativi che, come già annunciato a Sanità Informazione dallo stesso Gelli, dovrebbero arrivare entro il prossimo autunno. Inoltre, i testi dovranno affrontare la vigilanza dell’Ivass sulle compagnie assicuratrici, i dati delle polizze da conferire all’Osservatorio nazionale buone pratiche e sicurezza in sanità, il fondo di solidarietà per ristorare i pazienti che non possono ottenere il risarcimento cui hanno diritto (per massimali non sufficienti o fallimento della compagnia) e coprire i liberi professionisti con problemi ad assicurarsi.
Da evidenziare, poi, il legame previsto tra assicurazione e formazione ECM: l’articolo 3 del testo provvisorio prevede la rivalsa dell’assicuratore verso il medico se questo non è in regola con l’obbligo formativo del triennio precedente la data del fatto. Un’ulteriore conferma dell’importanza di essere in regola con i crediti imposti dalla Legge. Più volte, però, i medici hanno evidenziato che i turni massacranti cui sono sottoposti anche a causa della carenza di personale impediscono loro di dedicarsi alla formazione. Tuttavia, ad oggi, la Legge non prevede deroghe, ma il sistema formativo offre diverse modalità di aggiornamento che consentono di completare l’aggiornamento professionale anche seguendo corsi di formazione a distanza (FAD), facilmente reperibili gratuitamente on line che consentono di aggiornarsi dove e quando si vuole. Per non incappare in sanzioni da parte degli Ordini o rivalse da parte degli assicuratori, allora, sarebbe bene rispettare l’obbligo. Da più parti, tuttavia, si spinge per ribaltare il meccanismo attualmente previsto: non sanzionatorio ma premiale, che incentivi e premi cioè i medici in regola con gli ECM, magari abbassando proprio i premi assicurativi, vere e proprie tagliole per molti professionisti.
Ma tornando ai decreti attuativi, a detta di Doctor 33 ci saranno poi le ipotesi di massimale di garanzia: non meno di 1 milione di euro da assicurare per gli ambulatori; 2 milioni per Rsa, ambulatori di strutture sanitarie, odontoiatri; 4 miliardi per i servizi ospedalieri H24 o più impegnativi. Inoltre, l’assicurazione opera con formula claims-made, coprendo i sinistri denunciati per la prima volta nel corso della sua vigenza, è ultrattiva per 10 anni dalla cessazione dell’attività ed estensibile agli eredi. L’assicurato deve dare notizia alla compagnia entro 30 giorni da quando è operante la denuncia di sinistro. Infine, la compagnia può recedere dal contratto a polizza in vigore solo se il sanitario già condannato reitera la condotta colposa.
Per quanto riguarda le aziende, dovranno pubblicare sui propri siti web i dati di tutti i risarcimenti erogati negli ultimi 5 anni. L’assicurazione può non risarcire al danneggiato fatti non oggetto di copertura, richieste fuori periodi di copertura, franchigie o in caso di mancati pagamenti del premio. Le strutture sanitarie potranno anche auto-assicurarsi ma dovranno istituire un centro di gestione unitario del rischio (CGU). Dovranno poi costituire una riserva specifica a copertura dei rischi individuabili al termine dell’esercizio che possano dar luogo a richieste di risarcimento e un fondo di riserva sinistri per i risarcimenti che si alimenti in funzione delle situazioni per le quali alla struttura è pervenuta richiesta di risarcimento. La funzione di valutazione del rischio va garantita da figure strutturate: medico legale, esperto di loss adjusting, legale e addetto alla stima dei fondi. Occorrono un monitoraggio continuo dei rischi e un piano annuale di identificazione dei temi sensibili Rc.
Infine, manca ancora la pubblicazione delle tabelle risarcitorie per i danni non patrimoniali: al momento si prendono come riferimento quelle adottate dal Tribunale di Milano, ma c’è il rischio che ogni tribunale si faccia le proprie tabelle.