Lavoro e Professioni 3 Gennaio 2018 11:25

Legge Lorenzin, OMCeO e Federazioni ora si eleggeranno così…

Per le elezioni di OMCeO, FNOMCeO (si vota dal 20 gennaio) e altri Ordini cambia tutto. Ma non subito. Ecco cosa prevede la nuova Legge Lorenzin in tema di Ordini professionali e Federazioni nazionali

Legge Lorenzin, OMCeO e Federazioni ora si eleggeranno così…

Per le elezioni di OMCeO, FNOMCeO e altri Ordini cambia tutto. Ma non subito. L’approvazione del Ddl Lorenzin interviene, infatti, tra le altre cose, anche sulle modalità di elezione e composizione degli organi di rappresentanza, proprio a pochi giorni dalla conclusione dell’iter che ha portato (con le vecchie regole) al rinnovo dei vertici di tutti gli OMCeO d’Italia e poche settimane prima delle elezioni per la FNOMCeO: la Federazione ha infatti comunicato che si voterà dal 20 al 22 gennaio per i nuovi componenti medici del Comitato Centrale, i revisori dei conti e i componenti  della Commissione Albo Odontoiatri, sempre, e per l’ultima volta, con la vecchia normativa. Nuovi Ordini, limite a due mandati, elezioni in diverse sedi e voto on line tra le novità principali; ma ecco tutto quello che la Legge Lorenzin prevede in tema di Ordini professionali e Federazioni nazionali.

I NUOVI ORDINI
L’articolo 4 del testo approvato, intitolato ‘Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie’, cita sin dall’inizio i nuovi Ordini che la Legge ha creato: al fianco degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti, vengono infatti introdotti quelli dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La creazione di nuovi Ordini, così come l’introduzione di nuove modalità e nuovi criteri per il riconoscimento di nuove professioni sanitarie, è una delle novità riscontrabili nel testo più attese e più applaudite dai professionisti sanitari.

GLI ORDINI: ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Gli Ordini, e le relative Federazioni nazionali, vengono definiti per la prima volta come «enti pubblici non economici» che «agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio della professione». Viene anche precisato come essi non debbano svolgere «ruoli di rappresentanza sindacale».

GLI ORGANI
Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Commissione di Albo per gli Ordini comprendenti più professioni e il Collegio dei Revisori. Ciascun Ordine, «favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successive regolamenti, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto» i componenti degli organi, ad esclusione del Presidente.

LE ELEZIONI
La votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo e delle Commissioni di Albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti mentre sarà valida in seconda convocazione se vota almeno un quinto degli aventi diritto. A partire dalla terza convocazione la votazione è in ogni caso valida. Le votazioni durano da due a cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, si svolgono anche in più sedi e con forme e modalità che garantiscano la piena accessibilità a tutti gli iscritti, tenendo in considerazione l’ampiezza territoriale e le caratteristiche geografiche. Inoltre, è prevista la possibilità che gli Ordini introducano votazioni con modalità telematiche, che abbiano quindi luogo online.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge, il Ministro della Salute adotterà un decreto che definisca le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure per indire le elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
I risultati delle elezioni dovranno essere comunicati entro quindici giorni alla Federazione nazionale e al Ministero della Salute.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
I componenti dei Consigli Direttivi degli Ordini con meno di cinquecento iscritti saranno sette, saranno nove dove gli iscritti sono tra cinquecento e millecinquecento e quindici in caso di oltre millecinquecento iscritti. I componenti durano in carica quattro anni.

L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Ogni Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il suo Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Tra le novità principali sul tema, il poter essere rieletti nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI ALBO
La Commissione degli Odontoiatri è formata da cinque componenti se gli iscritti non superato i millecinquecento, da sette se gli iscritti sono tra i millecinquecento e i tremila e nove se superano i tremila. La composizione delle altre Commissioni di Albo saranno determinate con decreto del Ministro della Salute.

COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente iscritto nel Registro di revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

LO SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI DIRETTIVI E DELLE COMMISSIONI DI ALBO
I Consigli Direttivi e le Commissioni di Albo sono sciolti quando non sono in grado di funzionare regolarmente o nel caso in cui si configurino gravi violazioni della normativa. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della Salute, sentito il parere della rispettiva Federazione nazionale. Lo stesso decreto indica i nomi dei tre componenti di una commissione straordinaria, di cui non più di due iscritti all’albo professionale della categoria e uno individuato dal Ministro della Salute. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere all’elezione del nuovo Consiglio, che durerà in carica quattro anni.

LE FEDERAZIONI NAZIONALI
Tutti gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali che hanno sede a Roma. Gli organi delle Federazioni sono il Presidente, il Comitato Centrale, il Consiglio Nazionale, la Commissione di Albo per le Federazioni comprendenti più professioni e il Collegio dei Revisori. Ogni Comitato centrale elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, che, anche i questo caso, possono essere rieletti nella stessa carica consecutivamente una sola volta. Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti dei rispettivi Ordini. Il Comitato Centrale è invece composto da quindici membri, iscritti all’albo, eletti a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto dai Presidenti degli Ordini provinciali. Anche il Comitato centrale dura in carica quattro anni.

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