L’omissione del sanitario in materia di violazione del consenso informato presenta una capacità plurioffensiva, ledendo il diritto alla salute e all’autodeterminazione, entrambi risarcibili purché sia data prova del danno effettivamente patito.
L’omissione del sanitario in materia di violazione del consenso informato presenta una capacità plurioffensiva, ledendo il diritto alla salute e all’autodeterminazione, entrambi risarcibili purché sia data prova del danno effettivamente patito.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 5 settembre 2022, n. 26104, affronta ancora una volta la tematica del deficit informativo in ambito sanitario.
Il caso riguarda i genitori di un bambino deceduto per una forma di leucemia che citano in giudizio i sanitari. Tra le varie doglianze vi è l’inadempimento dell’obbligo informativo da parte dei medici nei loro confronti, non avendoli coinvolti nella scelta della sperimentazione terapeutica per offrire loro la possibilità di optare tra farmaci alternativi, soprattutto in considerazione del fatto che si trattava di un protocollo sperimentale.
In particolare la Corte di Cassazione afferma che «la manifestazione del consenso da parte dei genitori del paziente minore d’età costituisce esercizio del diritto all’autodeterminazione in ordine al trattamento sanitario. Si tratta di un diritto autonomo e distinto rispetto a quello alla salute, ma la condotta del medico ha una potenzialità plurioffensiva, potendo ledere sia il diritto all’autodeterminazione che il diritto alla salute, entrambi risarcibili, purché sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano scaturite specifiche conseguenze dannose».
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la violazione del dovere di informazione da parte del sanitario può cagionare due tipologie di danno:
I due danni sono indipendenti tra loro; infatti, la mancanza del consenso può determinare la violazione del diritto di autodeterminazione, anche ove non sussista lesione della salute (Cass. 2468/2009).
Nel caso in esame, la consulenza tecnica, svolta in sede di giudizio di rinvio, rileva come nella documentazione non sia presente alcun consenso informato sottoscritto da entrambi i genitori in relazione alla terapia sperimentale in atto. L’unico consenso presente e riguardante la somministrazione di un farmaco risulta sottoscritto solo dalla madre, ma è “carente e inadeguato”. La mancanza di una documentazione scritta, che attesti la corretta informazione fornita, in relazione ad una terapia sperimentale, è espressione di una responsabilità nella condotta dei sanitari.
Secondo la Suprema Corte, è stato violato il diritto all’autodeterminazione dei genitori.
La Corte ricorda come per costante giurisprudenza nel caso di omessa o insufficiente informazione relativa ad un intervento che non abbia cagionato un danno alla salute del paziente: non è dovuto alcun risarcimento, se questi – ricevendo le corrette informazioni – si sarebbe comunque sottoposto all’operazione; è, invece, dovuto il risarcimento per la lesione del diritto all’autodeterminazione, qualora il paziente alleghi che dall’omessa informazione siano derivate conseguenze dannose, di carattere non patrimoniale, sotto il profilo della sofferenza soggettiva e della limitazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici.
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