Dal 7 aprile entra in vigore l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Medici, infermieri, farmacisti dovranno provvedere a effettuare la vaccinazione anti-Covid entro i successivi 20 giorni. Esaminiamo quali sono i prossimi passaggi
Arriva l’obbligo vaccinale per medici, infermieri, farmacisti, professionisti e operatori sanitari. Con l’ultimo decreto, in vigore dal 7 aprile e con scadenza 31 dicembre 2021, si introducono sanzioni e procedure per i lavoratori della salute che rifiuteranno il vaccino anti-Covid.
Tra le possibilità, il trasferimento in un ufficio amministrativo, dove si possa evitare il contatto con i pazienti, fino alla sospensione dello stipendio per i casi più gravi. Nel decreto, infatti, la vaccinazione viene annotata come «requisito essenziale» per lo svolgimento della professione, somministrata sempre gratuitamente e secondo le indicazioni regionali. Fanno eccezione i casi di «accertato pericolo per la salute», documentati e comprovati da un medico di medicina generale.
Gli ordini professionali del territorio avranno cinque giorni, dopo l’approvazione del decreto, per trasmettere l’elenco degli iscritti con residenza alla Regione o Provincia autonoma di riferimento. I singoli datori di lavoro di operatori socio-sanitari, socio-assistenziali, lavoratori di strutture private e pubbliche, farmacie e parafarmacie dovranno fare lo stesso per i propri dipendenti.
Nei successivi 10 giorni, ricevuto l’elenco, le Regioni verificheranno lo stato vaccinale dei soggetti trasmessi. Coloro che risulteranno non vaccinati contro Sars-CoV-2 verranno segnalati all’azienda sanitaria locale di residenza. Quest’ultima provvederà a invitare la persona interessata a fornire, entro cinque giorni dalla comunicazione, una documentazione che provi la vaccinazione effettuata o, in caso di differimento, la richiesta effettuata o i documenti necessari per l’impossibilità di effettuarla.
Alla scadenza delle cinque giornate, se un riscontro non sarà stato prodotto, sarà l’Asl a «invitare formalmente l’interessato a sottoporsi alla vaccinazione, indicando modalità e termini entro i quali adempiere l’obbligo». Dopo aver effettuato la vaccinazione, entro tre giorni bisognerà trasmettere i documenti di attestazione necessari.
Se così non sarà, l’azienda sarà obbligata a trasmettere l’inosservanza dell’obbligo vaccinale all’interessato, al luogo di lavoro e all’Ordine professionale. Con l’atto di accertamento l’Asl determina anche la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni con contatti interpersonali e che potrebbero diffondere il contagio. Di seguito l’Ordine comunicherà «immediatamente la sospensione».
Appresa la notizia, il datore di lavoro avrà possibilità di spostare il soggetto coinvolto su mansioni diverse e non a contatto con il pubblico. Anche di tipo inferiore rispetto a quelle precedentemente svolte e con corrispondente trattamento economico. In caso questo non si mostri possibile, «per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione, compenso o emolumento».
Sulla durata della sospensione le scadenze possono essere tre: l’assolvimento dell’obbligo vaccinale, la conclusione del piano vaccinale nazionale o, in extremis, la scadenza di validità (31 dicembre 2021).
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