È quanto emerge dalla lettera inviata dall’INAIL alla Direzione regionale della Liguria sul caso dei quindici infermieri che avevano rifiutato di sottoporsi al vaccino e poi si erano contagiati
Gli operatori sanitari che rifiutano di sottoporsi al vaccino ma poi contraggono il Covid-19 sul luogo di lavoro hanno diritto all’infortunio sul lavoro. È quanto emerge dalla lettera inviata dall’INAIL alla Direzione regionale della Liguria sul caso dei quindici infermieri che avevano rifiutato di sottoporsi al vaccino e poi si erano contagiati. «Sotto il profilo assicurativo – scrive l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé, l’esclusione dell’operatività della tutela». Il lavoratore che non si vaccina potrebbe però non avere diritto a chiedere il risarcimento del danno al datore di lavoro nel caso in cui abbia rifiutato il vaccino e si sia contagiato.
Solo alcuni giorni fa Sanità Informazione ha pubblicato un’intervista all’Avv. Andrea Marziale, partner di QUORUM e consulente di Consulcesi & Partners, specializzato in Diritto del Lavoro e Sanitario, in cui veniva analizzata la situazione e in qualche modo annunciata la posizione che poi l’INAIL ha poi effettivamente preso. In particolare, l’Avv. Marziale sosteneva che «nel momento in cui l’azienda si è mossa in maniera corretta e lo stesso hanno fatto i dipendenti (indossando tutti i DPI e seguendo le giuste procedure), a mio avviso l’INAIL dovrebbe concedere l’indennizzo. Discorso diverso se un operatore sanitario scientemente e volutamente non si è sottoposto al vaccino ed è andato ad assistere un paziente Covid senza alcun tipo di protezioni. Ovviamente questo sarebbe un caso molto diverso ma, mi viene da dire, anche abbastanza paradossale per cui – sempre fatte salve le risultanze di un’attenta istruttoria – potrebbe essere giustificato il rifiuto dell’INAIL al risarcimento».
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