Lavoro e Professioni 16 Giugno 2020 12:05

Responsabilità professionale e Covid-19, come proteggere medici e operatori? Reazioni e proposte dal mondo della sanità

Tutti d’accordo sull’attenuazione della responsabilità per i professionisti, ma divide l’estensione del provvedimento ai vertici amministrativi. Magi (OMCeO Roma): «No a colpi di spugna». Quici (CIMO-FESMED): «Ecco perché sarebbe incostituzionale». Vergallo (AAROI-EMAC): «Non possiamo pagare per responsabilità altrui»

Responsabilità professionale e Covid-19, come proteggere medici e operatori? Reazioni e proposte dal mondo della sanità

Un provvedimento che metta al riparo medici e operatori sanitari impegnati in prima linea contro il Covid-19 da eventuali cause per azioni o omissioni tenute nell’esercizio della loro professione durante il periodo dell’emergenza. Tutti i principali protagonisti della sanità italiana concordano sulla necessità di tutelare gli “eroi del Covid”, ma il mondo della sanità si divide sull’atteggiamento da tenere verso dirigenti di struttura e vertici amministrativi.

«Purtroppo siamo coscienti che a passare da eroi a imputati è un attimo» commenta a Sanità Informazione con una punta di amarezza il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma Antonio Magi. «Durante le fasi più impegnative dell’emergenza – spiega – medici e operatori sanitari hanno vissuto una situazione straordinaria e hanno operato in condizioni difficili. Io credo che più che uno ‘scudo penale’ serva una riforma complessiva della responsabilità professionale dei medici, dato che gli unici Paesi che prevedono la responsabilità penale dei camici bianchi sono l’Italia, il Messico e la Polonia».

La gestazione del cosiddetto ‘scudo penale’ non è un processo semplice. All’inizio ha fatto la sua apparizione in alcuni emendamenti al Dl Cura Italia. Ma alla fine al Decreto non sono state apportate modifiche in sede parlamentare e così non se n’è fatto niente. Ora il ministero della Salute starebbe ipotizzando tre scenari: da uno più garantista, secondo cui non costituirebbero reato “le azioni o omissioni tenute nell’esercizio delle professioni sanitarie o funzioni dirigenziali sanitarie durante l’emergenza e in conseguenza di essa”, ad altre formule per cui la responsabilità resterebbe solo per dolo o colpa grave.

«È giusto che sia il Parlamento a trovare una soluzione su questo tema – commenta ai nostri microfoni il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa -. Il Ministero segue con attenzione e grande impegno la questione, ma l’intesa va trovata prima di tutto tra le forze parlamentari. So che c’è un gruppo molto alacre che ha delle difficoltà nel trovare un punto di caduta che possa rispondere a questa esigenza, che è stata manifestata sia dai medici che dai direttori. Ma credo che una cosa sia l’accertamento di eventuali responsabilità, che però siano tali, e un’altra riconoscere che tutti hanno lavorato in una condizione, sopratutto inizialmente, di enorme emergenza».

«Occorre uno scudo penale proprio per la situazione di caos che si è creata che non ha consentito l’esatta esecuzione di protocolli o di procedure standardizzate: dall’alto non sono arrivate direttive, quindi ci si è dovuti ‘inventare’ le modalità per assistere questi pazienti» spiega Alessandro Vergallo, presidente nazionale AAROI-EMAC, il sindacato degli anestesisti rianimatori. «Quello che non ci è piaciuto nelle prime proposte – continua Vergallo – è che lo scudo penale per la categoria professionale medica in realtà mal celasse una sorta di non procedibilità, di impossibilità di chiamare in causa il datore di lavoro in relazione alle dotazioni delle misure di sicurezza per gli operatori sanitari. Se ci sono state delle carenze i cittadini hanno correttamente diritto a un risarcimento in sede civile, ma di sicuro non possiamo essere chiamati noi a pagare le conseguenze di eventuali episodi ascrivibili a ipotesi di cattiva organizzazione».

Sulla stessa lunghezza d’onda Guido Quici, presidente della federazione CIMO-FESMED, che mette in guardia dalla possibile incostituzionalità del provvedimento: «Noi sosteniamo che lo scudo penale debba riguardare solo il personale sanitario, ma ci sono forze politiche che vorrebbero che la cosa fosse anche a vantaggio delle organizzazioni sanitarie. Ma ciò è incostituzionale: se io cittadino non mi posso rivalere con l’amministrazione per responsabilità organizzativa e non mi posso rivalere nemmeno con il personale sanitario, con chi posso rivalermi? Questo vale anche per il medico che si trova nella condizione di denunciare l’amministrazione che non ha messo a disposizione i dispositivi previsti». A marzo CIMO-FESMED aveva fortemente polemizzato con le decisioni dell’Istituto Superiore di Sanità che aveva prescritto le mascherine chirurgiche (e non le Ffp2 o Ffp3) come strumento di protezione per i medici, costringendoli ad operare in una situazione “a grande rischio contagio”. «Lì ci sono delle grandi responsabilità delle amministrazioni che nella fase iniziale non hanno messo in condizione il sanitario di potersi proteggere – spiega Quici -. Per questo noi contesteremo uno scudo per le amministrazioni».

Nello scudo «non devono essere incluse carenze sulla dotazione dei dispositivi di protezione individuale perché questo metterebbe il datore di lavoro in una condizione di non punibilità che ci sembra assolutamente fuori luogo – continua Vergallo -. Sarebbe l’ennesima ingiustizia: siamo stati chiamati ad andare a combattere in molti casi a mani nude e non avremmo neanche diritto di vedere riconosciuta l’eventuale responsabilità di queste carenze. Bisogna fare presto: questo è uno degli esempi in cui presto e bene devono essere obiettivi perseguibili nello stesso tempo».

Federico Gelli, presidente della Fondazione Italia in Salute e padre della legge sulla responsabilità professionale 24 del 2017, contesta invece la definizione di “scudo penale”: «Non si tratta di uno ‘scudo penale’ come troppo spesso erroneamente si legge – spiega Gelli a Sanità Informazione -. Il medico, infatti, non verrebbe sollevato da qualsiasi responsabilità, ma pagherebbe solo nei casi di dolo o colpa grave. Intendendo per colpa grave non un riferimento astratto, ma solo la palese ed ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria, i protocolli o i programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare questa situazione eccezionale».

«I nostri operatori sanitari si sono trovati negli scorsi mesi ad affrontare una malattia sconosciuta, senza protocolli terapeutici o linee guida da poter seguire. Si è trattato di una situazione straordinaria – continua ancora l’ex parlamentare Pd -. E, per affrontarla, hanno messo in pericolo la propria vita per salvare quella altrui. È quindi inaccettabile che in una situazione di questo genere si sia innescato un meccanismo che punta ad individuare proprio negli operatori sanitari dei capri espiatori da ‘sacrificare’ in sede giudiziaria. Con la legge 24 del 2017 abbiamo inserito dei paletti sul tema della responsabilità civile e penale proprio per evitare situazioni di questo tipo. Ora però occorre fare un ulteriore passo avanti attivando una tutela specifica per i professionisti che hanno affrontato in prima linea questa pandemia. Per questo abbiamo proposto al Governo un emendamento che prevede un nuovo metodo di giudizio da applicare per tutto l’arco temporale dello stato di emergenza».

Lo stesso Gelli, sposando le tesi di Tiziana Frittelli, presidente di Federsanità ANCI, si era fatto promotore di un emendamento al Dl Cura Italia che in ambito civilistico prevedeva l’abolizione, salvo i casi di colpa grave o dolo, della responsabilità delle strutture ospedaliere pubbliche e private e del personale sanitario: in ambito penale delimitava ai soli casi di colpa grave la punibilità penale del personale sanitario.

Ma l’idea di coinvolgere nello ‘scudo’ anche il personale della dirigenza amministrativa non convince il presidente dell’Ordine dei Medici Roma Antonio Magi: «Abbiamo manifestato qualche perplessità sul tema della responsabilità di chi doveva gestire anche da un punto amministrativo l’emergenza. Sono morti tanti colleghi e non si può fare un colpo di spugna. Perché non c’erano i dispositivi di protezione individuale? Perché non è stato aggiornato e attuato il Piano pandemico?».

Secondo Magi è discutibile anche l’attuale classificazione di rischio del coronavirus che secondo il D.Lgs 81 del 2008 (misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) appartiene alla classe 2 (in cui sono compresi i coronaviridi). Ma la classe, secondo Magi, dovrebbe essere la terza che include gli agenti “che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituiscono un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”. Una incongruità che potrebbe pesare sulle richieste di indennizzo.

«In tutti questi anni c’è stata una persecuzione a danno dei medici sulla responsabilità professionale, sono stati costantemente perseguitati da tutti: ogni cosa, anche uno starnuto, veniva imputato loro. Perché adesso che il medico è danneggiato e viene riconosciuta la colpa di amministrazioni che non hanno provveduto alla tutela del lavoratore, dobbiamo subito correre a proteggerle?» conclude senza giri di parole Guido Quici.

 

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