Lavoro e Professioni 20 Aprile 2020 10:13

Responsabilità professionale, una proposta unitaria dalle professioni sanitarie e socio-sanitarie

Il testo è il frutto delle considerazioni emerse in seguito ad una videoconferenza dello scorso 17 aprile tra referenti del Ministero della Salute e componenti della Consulta permanente delle professioni sanitarie e socio-sanitarie sul tema dei diversi profili giuridici di responsabilità professionale

Responsabilità professionale, una proposta unitaria dalle professioni sanitarie e socio-sanitarie

Le Federazioni e i Consigli nazionali delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, a seguito di una videoconferenza dello scorso 17 aprile tra referenti del Ministero della Salute e componenti della Consulta permanente delle professioni sanitarie e socio-sanitarie sul tema dei diversi profili giuridici di responsabilità professionale, hanno raccolto le loro considerazioni in una serie di proposte di modifica della Legge 24 dell’8 marzo 2017 (cosiddetta Gelli-Bianco) e dell’articolo 590 sexies del Codice penale. Diventa centrale, nella valutazione della responsabilità delle strutture e degli esercenti la professione sanitaria, la fattispecie del dolo.

«In primo luogo – si può leggere nel testo –, vi sono i professionisti socio-sanitari che con l’impegno profuso nello svolgimento delle proprie competenze professionali e di compiti e funzioni organizzativi, hanno consentito al Sistema Sanitario Nazionale di far fronte all’intervenuta urgente esigenza di cura collettiva, ponendo al centro l’interesse e la cura dei malati, a discapito della salute degli stessi operatori. Sotto tale profilo si rileva la necessità di inserire nell’ordinamento una disposizione di carattere eccezionale che esoneri i professionisti socio-sanitari coinvolti nel fronteggiare il Covid-19 da responsabilità in sede civile, penale e amministrativo-contabile, evitando un lungo coinvolgimento giudiziario prima di poter vedere riconosciuta l’estraneità e la legittimità dei comportamenti tenuti. Per tale ragione si ritiene opportuno che venga inserita nell’ordinamento una disposizione di carattere eccezionale che ne limiti la responsabilità ai soli casi di dolo».

LEGGI ANCHE: EMERGENZA CORONAVIRUS, LE RICHIESTE DEI SINDACATI: «SCUDO GIUDIZIARIO, FONDO PER GLI INDENNIZZI E REVISIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE»

«In secondo luogo – continua la lettera –, vi è la responsabilità delle strutture ospedaliere pubbliche e private coinvolte nella gestione della pandemia. Occorre evidenziare che, nella maggior parte dei casi, le strutture ospedaliere coinvolte nella gestione del Covid-19 sono state costrette a fronteggiare il fenomeno con scarse risorse disponibili, profondendo il massimo impegno possibile per organizzare in modo ottimale il sistema e renderlo il più adeguato possibile per fronteggiare la situazione. Inoltre, sotto il profilo soggettivo, sarà anche indispensabile fare una distinzione fra le strutture “ospedaliere” e “territoriali” anche in ragione di quanto sta emergendo in questi giorni ad esempio sulla gestione dei pazienti in RSA. Per tali ragioni, si è deciso di limitare gli interventi alle fattispecie previste all’articolo 7 della legge 24/2017».

«In terzo luogo – scrivono le Federazioni e i Consigli nazionali delle professioni sanitarie e socio-sanitarie –, vi è il piano della valutazione politica. Anni di scelte di politica sanitaria tese solo ad adottare tagli lineari e al contenimento della spesa, senza alcuna attenzione alla qualità e alla efficacia delle prestazioni erogate, hanno determinato un tale impoverimento del Servizio Sanitario Nazionale così da renderlo in molte circostanze non adeguato alle esigenze ordinarie di sanità da parte della collettività e, conseguentemente, non del tutto pronto a fronteggiare una situazione eccezionale come quella che il Paese sta attraversando. Contemporaneamente, nonostante l’esperienza maturata negli anni scorsi a fronte di situazioni infettive rilevanti, è mancata ogni adeguata attenzione alla predisposizione di piani, organizzativi e formativi, da adottare per far fronte a una pandemia della portata del Covid-19 che sostanzia una situazione eccezionale ma, sotto tale profilo, non certo imprevedibile. Al riguardo non si condividono le iniziative tese a introdurre forme di impunità per coloro che per omissione o per scelta hanno determinato i presupposti e l’humus che hanno consentito a questo fenomeno di svilupparsi con tale violenza».

Tutto ciò premesso, è stato proposto il seguente testo normativo.

 

  • Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, aggiungere il seguente comma: “1-bis. In ragione della novità ed eccezionalità dell’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del Covid-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa hanno trovato causa, i presidi sanitari, le strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private che, nell’adempimento della propria obbligazione, per i soli effetti derivanti dall’opera degli esercenti la professione sanitaria e socio-sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, rispondono, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile limitatamente ai casi in cui l’evento dannoso è riconducibile a condotte poste in essere con dolo”.
  • Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, aggiungere il seguente comma: “3-bis. In ragione della novità ed eccezionalità dell’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del Covid-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa hanno trovato causa, la responsabilità di cui al precedente comma è esclusa nei casi in cui l’esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria, anche in relazione all’esercizio di funzioni dirigenziali in unità operative semplici, complesse o dipartimentali, ha agito in esecuzione di direttive del datore di lavoro o dell’autorità sanitaria e comunque è limitata ai casi in cui l’evento dannoso è riconducibile a condotte poste in essere con dolo”.
  • Dopo il comma 7 dell’articolo 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24, aggiungere il seguente comma: “7-bis. In ragione della novità ed eccezionalità dell’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del Covid-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa hanno trovato causa, le azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa esercitate nei confronti dell’esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria, anche in relazione all’esercizio di funzioni dirigenziali in unità operative semplici, complesse o dipartimentali, sono limitate ai casi in cui l’evento dannoso è riconducibile a condotte poste in essere con dolo. In tali casi, la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”.
  • All’art. 590 sexies del codice penale, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: “3. In ragione della novità ed eccezionalità dell’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del Covid-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa abbiano trovato causa, la punibilità dei soli professionisti sanitari e socio sanitari è altresì esclusa quando siano rispettate le direttive impartite dal datore di lavoro e/o dalla autorità competente anche per gli aspetti organizzativi ovvero quando le suddette direttive non siano eseguite per carenza di attrezzature, strumenti e dispositivi di protezione individuali opportunamente forniti”.

 

FIRMATARI:

Fnopi – Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche

FnoTsmr-Pstrp – Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Fofi – Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

Fncf – Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Cnoas – Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali

Fnopo – Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica

Onb – Ordine Nazionale dei Biologi

Cnop – Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

Fnomceo – Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI SANITÀ INFORMAZIONE PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Articoli correlati
Nasce il progetto PMLAb per i pazienti COVID-19 immunocompromessi
La gestione del paziente immunocompromesso con COVID-19 richiede una particolare attenzione, che si concretizza con le Profilassi Pre-Esposizione con anticorpi monoclonali. A questo scopo è nato il progetto Prevention Management LAboratory (PMLAb), presentato oggi a Roma
Covid, alcune persone potrebbero aver perso l’olfatto per sempre? L’ipotesi allarmante in uno studio
La perdita dell'olfatto a causa di Covid-19 potrebbe durare a lungo o addirittura per sempre. Uno studio rivela che una persona su 20 non l'ha recuperato dopo 18 mesi
Covid-19 e vaccini: i numeri in Italia e nel mondo
Ad oggi, 28 febbraio 2023, sono 675.188.796 i casi di Covid-19 in tutto il mondo e 6.870.894 i decessi. Mappa elaborata dalla Johns Hopkins CSSE. I casi in Italia L’ultimo bollettino disponibile (23 febbraio 2023): Oggi in Italia il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 25.576.852 (4.720 in più rispetto a ieri). Il […]
Danni da vaccinazione anti-Covid, novità in materia di indennizzo
La vaccinazione è un trattamento sanitario (art. 32 Cost.) che, secondo la Corte Costituzionale, ha una duplice finalità: “individuale” in quanto mira a proteggere la persona che si sottopone alla vaccinazione e “collettiva” poiché mira a proteggere gli altri dal rischio di diffusione del contagio
Sulla responsabilità penale del pediatra
Una recente sentenza si è espressa sulla responsabilità penale del pediatra: non trattenere il minore per accertamenti è omicidio colposo
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
GLI ARTICOLI PIU’ LETTI
Advocacy e Associazioni

Alzheimer, Spadin (Aima): “Devasta l’economia della famiglia, la sfera psicologica e le relazioni di paziente e caregiver”

La Presidente Aima: “Due molecole innovative e capaci di modificare la progressione della malattia di Alzheimer sono state approvate in diversi Paesi, ma non in Europa. Rischiamo di far diventar...
Salute

Disturbi alimentari, ne soffrono più di tre milioni di italiani. Sipa: “Centri di cura pochi e mal distribuiti”

Balestrieri (Sipa): "Si tratta di disturbi che presentano caratteristiche legate certamente alla sfera psicologica-psichiatrica, ma hanno anche un’importante componente fisica e nutrizionale che...
Prevenzione

Influenza, Lopalco (epidemiologo): “Picco atteso tra la fine di dicembre e l’inizio del nuovo anno. Vaccinarsi subito”

L'epidemiologo a Sanità Informazione: "Vaccinarsi contro influenza e Covid-19 nella stessa seduta: non ci sono controindicazioni, solo vantaggi"