Medici e operatori sanitari, a causa delle ormai croniche carenze di organico, arrivano alla pensione anche con 300 giorni di ferie non godute. Corte Giustizia Ue: Diritto all’indennità anche se lavoratore non ha richiesto di fruirne durante il periodo di servizio. Consulcesi: «Al datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato le misure necessarie»
I medici e tutti gli operatori della Sanità troppo spesso vedono le ferie come un miraggio. A causa della carenza di organico ormai strutturale nel nostro Sistema Sanitario Nazionale, è frequente per questi professionisti avvicinarsi alla pensione anche con 300 giorni di ferie accumulati e non goduti, nonostante il riposo sia sancito e riconosciuto dall’articolo 36 della Costituzione come diritto di ogni lavoratore.
Il fatto che un’azienda abbia, esplicitamente o meno, impedito o comunque non consentito al medico di andare in ferie, rappresenta una condotta illegittima. Ora, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che il risarcimento del danno potesse intervenire solo nel caso in cui il dipendente avesse fatto richiesta di andare in ferie durante il servizio e queste non gli fossero state concesse. Recentemente, invece, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2496 ha stabilito che la Pubblica amministrazione è obbligata al pagamento delle ferie residue per il dipendente prossimo alla pensione, indipendentemente dal fatto che ci sia stata o meno una richiesta durante il servizio. Difficile fare una stima del risarcimento, ma in genere la media dei giorni accumulati supera i 200 giorni e questo corrisponderebbe a circa 80mila euro. Il risarcimento ovviamente è legato ad una serie di parametri che cambiano di caso in caso, ma si può arrivare ad ottenere anche l’80% delle ferie, per un ammontare che potrebbe sfiorare i 60mila euro.
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Il caso di specie riguarda un dipendente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che, alla cessazione del rapporto, aveva accumulato 52 giorni di ferie non godute. La Cassazione ha ricordato di aver già affermato, nella sentenza n. 13860 del 2000, che «dal mancato godimento delle ferie deriva – una volta divenuto impossibile per l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione – il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva».
«I medici con molti giorni di ferie accumulati e prossimi alla pensione – spiega Consulcesi & Partners, network legale d’avanguardia nato sulla scia delle ventennali vittorie di Consulcesi nei tribunali di tutta Italia al fianco dei medici – possono presentare all’azienda sanitaria presso cui lavorano una lettera di diffida, chiedendo formalmente di poter usufruire del residuo periodo di ferie. Nel caso in cui l’azienda lo neghi, o non risponda, il medico avrà un documento precostituito che provi l’impossibilità di godere di giorni di riposo. A quel punto, una volta in pensione, sarà più semplice ottenere il risarcimento del danno subìto».
Sul tema è recentemente intervenuta anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (6/11/2018), affermando che il lavoratore non può perdere il diritto all’indennità per le ferie non godute, neppure nel caso in cui non abbia richiesto di fruirne durante il periodo di servizio, senza prima appurare se lo stesso lavoratore sia stato effettivamente posto dal suo datore nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite.
«Sarà quindi il datore di lavoro, – sottolinea Consulcesi & Partners – e non certo il lavoratore, ad essere gravato dall’onere di dimostrare, in caso di contezioso, di aver adottato tutte le misure atte a consentire al lavoratore di esercitare concretamente il suo diritto a cui il lavoratore abbia, nonostante tutto, rinunciato volontariamente e consapevolmente con conseguente perdita della corrispondente indennità finanziaria».