Come tutelarsi? Il legale: «È dovere del medico offrire l’informativa sui dati personali. Per trasferire dati al fascicolo elettronico o utilizzarli per finalità di ricerca o statistiche il paziente deve firmare un apposito consenso»
Televisite, consulti online, esami diagnostici a distanza, sono solo alcune delle possibilità offerte dalla telemedicina. Nuove forme di diagnosi e cura che, pur accorciando i tempi e annullando le distanze, non sono scevre da rischi. Primo fra tutti la violazione della privacy, non solo a discapito del paziente e dei suoi dati sensibili, ma anche di medici e professionisti sanitari.
«Un utilizzo improprio della telemedicina – spiega l’avvocato Ciro Galiano dello Studio legale “De Berardinis e Mozzi” (della rete di Consulcesi&Partners), autore del libro “La telemedicina tra presente e futuro” – può determinare un controllo occulto a distanza del lavoratore». Il potersi connettere ovunque ci si trovi ed in ogni momento della giornata potrebbe determinare un sovraccarico di lavoro, «per questo – sottolinea il legale – va garantito, anche a livello contrattuale, il diritto alla disconnessione. I medici e i professionisti sanitari devono essere adeguatamente formati e informati su tutte le normative vigenti e le loro modalità applicative, per sé e per i propri pazienti».
«I medici in persona, se si tratta di liberi professionisti, o in concorso con l’azienda sanitaria, se sono lavoratori dipendenti, devono provvedere al rispetto della privacy dei loro pazienti attraverso un’informazione corretta e, laddove previsto, la firma di un apposito consenso».
Durante una televisiva può essere effettuata la sola consulenza orale, con la visione di eventuali esami diagnostici, ma anche l’esecuzione di accertamenti, come elettrocardiogramma, ecografia e altro. «Per questo è necessario che pure le strumentazioni utilizzate abbiano un sistema di memorizzazione e trasmissione dei dati certificato, in grado di garantire la tutela della privacy. Anche sull’argomento ci sono precise normative, la più recente è la Normativa europea sui dispositivi medici approvata a maggio di quest’anno».
«È dovere del medico offrire l’informativa sui dati personali, comunicando come verranno trattati ed a chi verranno, eventualmente, trasferiti. Se i dati in questione devono essere registrati nel fascicolo elettronico, utilizzati per finalità di ricerca o di statistica, il paziente dovrà esserne informato, firmando un apposito consenso», sottolinea Galiano.
Se il medico e/o la struttura sanitaria dovessero omettere informazioni fondamentali in materia di tutela della privacy, è possibile che l’eventuale parte lesa possa presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fino alla richiesta di risarcimento del danno. «Come accaduto ad un medico che presentando un caso clinico ad un congresso internazionale, senza essere in possesso di un esplicito consenso del suo paziente (che per questo ha presentato un reclamo) – racconta l’avvocato -, è stato sanzionato dal Garante della privacy».
Anche le teleconsulenze, come i colloqui psicologici online devono essere effettuate con la dovuta cautela. «È necessario che il professionista sanitario si accerti che il paziente sia in un ambiente protetto. La possibilità che qualcuno possa origliare il contenuto della conversazione, oltre che rappresentare una violazione in senso stretto della privacy, potrebbe compromettere il buon esito della consulenza. Il paziente potrebbe sentirsi non libero di esprimersi, omettendo informazioni fondamentali per l’efficacia della terapia. Oltre ad informare il suo paziente sugli eventuali rischi connessi alla consulenza online, il professionista sanitario, laddove ci fosse il rischio che una terza persona possa ascoltare la conversazione, può invitarlo ad indossare delle cuffie e a riportare per iscritto informazioni strettamente confidenziali»
Se l’utilizzo della telemedicina avviene in situazioni di emergenza, come un elettrocardiogramma o altri accertamenti effettuati in ambulanza e trasmessi all’ospedale in tempo reale affinché il paziente possa ricevere immediatamente le cure più adeguate, è lecito procedere senza alcuna informativa o consenso. «Attenzione, però – conclude l’avvocato -, se questi stessi dati vengono successivamente utilizzati per finalità diverse da quelle legate alla gestione della stessa emergenza, allora la privacy dovrà essere tutelata seguendo tutte le normative in vigore».
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