Mondo assicurativo 22 Maggio 2017 10:46

Come si assicura il rischio del danno patrimoniale del medico legale

Sono un medico legale e lavoro spesso in collaborazione con l’INPS per l’accertamento delle invalidità civili. Ritengo che in questa funzione possa essere esposta al rischio del danno erariale proprio perché la mia valutazione produce effetti economici sulle casse dello Stato. Per cortesia mi rassicuri sul fatto che la mia polizza di Responsabilità professionale garantisca […]

Sono un medico legale e lavoro spesso in collaborazione con l’INPS per l’accertamento delle invalidità civili. Ritengo che in questa funzione possa essere esposta al rischio del danno erariale proprio perché la mia valutazione produce effetti economici sulle casse dello Stato. Per cortesia mi rassicuri sul fatto che la mia polizza di Responsabilità professionale garantisca anche questo rischio.

 

La mia risposta necessità di qualche chiarimento preliminare. Infatti noto che lei, come molti, sta facendo un po’ di confusione proprio sulle premesse. Intanto chiariamo il punto sul danno erariale. Questo è il danno che un pubblico dipendente può cagionare alla P.P.A.A. a causa di un suo comportamento colposo (o doloso). Questo danno ha sempre un contenuto monetario sia che si riferisca ad una conseguenza di natura fisica sia che questa sia direttamente economica. Un medico pubblico normalmente, proprio in relazione al profilo della sua attività, può incorrere in un danno erariale a seguito di un danno di natura fisica ( deve rimborsare l’Erario la somma che questo ha versato ad un paziente fisicamente danneggiato dal medico durante l’erogazione di una prestazione sanitaria). Conseguentemente le polizze di norma limitano la garanzia assicurativa al caso di danno erariale da danno fisico. Ma il danno procurato può essere anche di natura direttamente patrimoniale. Per esempio, come nel suo caso, la P.P.A.A. o il cittadino sottoposto ad una visita per l’accertamento possono subire un danno di natura direttamente economica rinveniente da una erronea valutazione dello stato fisico del soggetto (sovravalutazione o sottovalutazione della invalidità). Di norma le polizze di assicurazione della responsabilità professionale medica non prevedono automaticamente estensione della garanzia assicurativa al c.d. danno patrimoniale puro. Essa infatti non attiene alla protezione del paziente ed alla sicurezza delle cure sanitarie. Ritengo anche questa garanzia sia estranea al dettato della recente legge Gelli. La polizza che io ho esaminato è priva di questa garanzia: la estensione ai danni di natura direttamente patrimoniali (quelli che non sono effetto di un danno di natura fisica). Le suggerisco di chiedere al suo assicuratore questa estensione di garanzia ed, in caso di risposta negativa, di rivolgersi ad una compagnia di assicurazioni. Ce ne sono infatti alcune che concedono questa estensione, effettivamente essenziale per la sua attività specialistica.

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