«La legge di Bilancio 2021 ha introdotto importanti novità per ciò che riguarda le detrazioni fiscali nel caso vengano eseguiti interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, è infatti possibile usufruire della detrazione del 110% per l’installazione di ascensori, montacarichi e ogni altro strumento anche di robotica che sia volto a migliorare comunicazione e mobilità delle persone con disabilità, a patto però che questi interventi vengano realizzati congiuntamente a un intervento trainante di efficientamento energetico». Così in una nota Alessandro Chiarini, presidente di Confad, Coordinamento Nazionale famiglie con disabilità.
«Con la legge di bilancio 2022 è stato approvato un emendamento che prevede la detrazione al 75%, per la realizzazione di opere rivolte all’eliminazione delle barriere architettoniche nel caso in cui non si tratti interventi inseriti nel Superbonus 110% (seguendo le indicazioni del D.M.236 del 14/06/1989 e del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia), in particolare al Capo III (artt. 77 e ss., che hanno fissato le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata)».
«In merito a questi due interventi legislativi ci preme fare alcune considerazioni. Premesso che:
• la nuova strategia europea sui diritti delle persone con disabilità 2021-2030, adottata a marzo 2021, prevede una serie di azioni e di iniziative prioritarie in vari settori, ed una di queste riguarda proprio l’accessibilità, cioè la possibilità di circolare e soggiornare liberamente, ma anche di partecipare al processo democratico;
• nel PNRR sono previsti per le infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 11,17 miliardi, finalizzati a realizzare i principali interventi per le persone con disabilità, che annoverano, tra gli altri, innovativi percorsi di autonomia per individui disabili e la Legge quadro per le disabilità;
• la risposta all’interpello n. 455/2021 dell’Agenzia delle Entrate afferma che possono godere del Superbonus 110% per ciò che riguarda gli interventi destinati alla rimozione delle barriere architettoniche, anche gli edifici in cui non vi è la presenza di anziani o disabili;
• la mancanza della concreta accessibilità di un bene determina uno svantaggio per le persone con disabilità e lede il principio di parità di trattamento di cui alla legge 67 del 2006 (che comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità)
• Il Testo Unico n. 380 del 6/6/2001 in materia di edilizia, prevede che “Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone con disabilità, sono dichiarate inagibili”;
«È un vero e proprio paradosso che lo Stato, con lodevole iniziativa, abbia deciso di agevolare l’eliminazione delle barriere architettoniche nei fabbricati dove vengono eseguiti i lavori relativi al Super bonus 110%, mentre di contro la legge obbliga chi ha l’assoluto bisogno e vive in un immobile dove non vengono realizzati lavori del Super bonus 110% ad effettuare l’eliminazione delle barriere architettoniche potendo accedere alla detrazione solo del 75%. Per questa ragione riteniamo che si debba agire per operare una variazione alla norma che preveda l’estensione del bonus di detrazione dal 75 % al 110% per tutti i lavori volti all’eliminazione delle barriere architettoniche nei fabbricati in cui viva (risieda) una persona con disabilità non deambulante e che possa attraverso la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura così come disciplinato dalla legge di Bilancio 2022, realizzare le opere che gli consentono di vivere in piena autonomia».