In linea generale, i benefici economici conseguenti alla stipula dei rinnovi contrattuali entrano in vigore, salva diversa disciplina specificatamente prevista, dal mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo contratto collettivo, con conseguente azionabilità della pretesa creditoria da parte del lavoratore che, con riferimento agli arretrati, non abbia ricevuto integrale liquidazione. In caso […]