Cosa rischia chi non rispetta i divieti stabiliti dal Governo tra il tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021?
Cosa rischia una persona che viola le limitazioni agli spostamenti stabiliti dal Governo per il periodo di tempo che va dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021? È possibile fare ricorso contro la decisione? Le risposte del Ministero della Salute.
Sì, la sanzione applicabile rimane quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, in quanto prevista dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Ciò in quanto i divieti previsti integrano “limitazioni della circolazione delle persone” e “limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, […] o regionali” e, in quanto tali, sono un’applicazione specifica delle misure generali contemplate dall’articolo 1, comma 2, lettere a) e c) del citato decreto-legge n. 19 del 2020, con il corollario che la relativa violazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto-legge.
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle varie situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, è di competenza dell’Autorità indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Nello specifico, per le violazioni delle prescrizioni dei DPCM parliamo, di norma, del Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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