La variante Omicron ha sparigliato le carte e costretto il Governo a prendere ulteriori misure restrittive per tamponare il contagio. A partire da isolamento e quarantena
Isolamento e quarantena, cosa prevede il decreto che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione della pandemia? Parliamo del Decreto legge 229 del 30 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri. Un provvedimento necessario a fronte dell’impennata di contagi dovuti principalmente alla diffusione della variante Omicron. Vediamo cosa prevede.
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green pass rafforzato a una serie di attività anche all’ aperto. Sarà inoltre necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
Secondo quanto riportato proprio nel decreto, i primi dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti di questa variante «suggeriscono che la stessa sarebbe in grado» di ridurne l’efficacia «nei confronti dell’infezione, della trasmissione, e della malattia sintomatica». Questo accadrebbe soprattutto «in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni». La terza dose «riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave». Per queste ragioni, il Governo ritiene «opportuno promuovere la somministrazione della terza dose di richiamo (“booster”) e differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose “booster”».
La quarantena dovrà essere applicata ai contatti stretti ad alto rischio e ai contatti a basso rischio. Della prima categoria fanno parte soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario. Ne fanno parte anche i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni. Per questi rimane inalterata l’attuale misura della quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Al termine di questo periodo va eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Sono soggetti ad alto rischio anche chi ha completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni se asintomatici. Per costoro la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Ai soggetti asintomatici che hanno ricevuto la dose booster o hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti o ancora guariti dal Covid-19 nei 120 giorni precedenti non si applica la quarantena.
È comunque obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
Per quanto riguarda infine gli operatori sanitari, questi devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
Per quanto riguarda invece i contatti a basso rischio, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
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