Il Ministero della salute ha emanato la circolare 1 giugno 2017 che fornisce chiarimenti su alcuni aspetti relativi ai medici iscritti all’elenco nazionale dei medici competenti (art. 38, comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2008). Come tutte le figure professionali, il medico che fornisce la consulenza di medico competente è obbligato a tenersi costantemente aggiornato, non […]
Il Ministero della salute ha emanato la circolare 1 giugno 2017 che fornisce chiarimenti su alcuni aspetti relativi ai medici iscritti all’elenco nazionale dei medici competenti (art. 38, comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2008).
Come tutte le figure professionali, il medico che fornisce la consulenza di medico competente è obbligato a tenersi costantemente aggiornato, non solo per ciò che è strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto ai principi derivanti dalla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul lavoro, materia questa sempre delicata e soggetta a continue modifiche.
I medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente, possono iscriversi all’elenco nazionale dei medici competenti, tenuto e aggiornato (decreto ministeriale 4 marzo 2009), presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.
Sono pervenuti al Ministero numerosi quesiti sui seguenti aspetti, in particolare: