Il Cura Italia è legge. Con il via libera di Montecitorio, avvenuto con 229 voti a favore, 123 contrari e 2 astenuti, il provvedimento che prevede misure per il rafforzamento del sistema sanitario e le prime misure di sostegno all’economia stravolta dal Covid-19 è convertito in legge essendo già stato approvato dall’Aula del Senato.
Sul testo del Decreto legge restano le polemiche che hanno caratterizzato il travagliato iter alla Camera: in Commissione Bilancio tutti gli emendamenti, sia di maggioranza che di opposizione, sono stati bocciati. Una volta arrivato in Aula, si era parlato di un possibile ritorno in Commissione per accogliere alcune modifiche, ma alla fine il testo è rimasto quello uscito da Palazzo Madama.
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«In poche settimane il mondo è cambiato e il nostro modo di vedere la realtà e di concepire la stessa natura di alcuni provvedimenti che abbiamo dato per scontato in passato è stata stravolta – sottolinea a Sanità Informazione la relatrice Beatrice Lorenzin (Pd) -. In questi giorni ho trovato la massima partecipazione di tutti i gruppi parlamentari. Auspico che tutte le proposte che erano chiare, avevano un obiettivo misurabile e concreto e che non sono state accolte confluiscano nei prossimi provvedimenti all’esame del Parlamento. Abbiamo il dovere di indicare una via al nostro Paese in questo Parlamento dove rappresentiamo tutti gli italiani, per affrontare una nuova fase».
La scelta ha deluso parte del mondo della sanità che ancora non trova risposte ad alcune richieste avanzate sin dall’inizio della crisi scatenata dal coronavirus. A polemizzare sono stati prima gli anestesisti rianimatori dell’AAROI-EMAC che chiedevano l’approvazione degli emendamenti che riconoscevano la qualifica di lavoro usurante per i lavoratori dei Pronto soccorso: «Riteniamo che sia arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti – ha affermato Alessandro Vergallo, Presidente di AAROI EMAC -. Ai cosiddetti Eroi, che peraltro non amano quest’appellativo che ormai rischia di suonare come una beffa, occorre dare un riconoscimento concreto e da tempo richiesto, il riconoscimento di lavoro usurante».
Secondo il sindacato Anaao Assomed il Cura Italia è un provvedimento «deludente», che in realtà “non cura i medici” perché conferma «l’esclusione degli operatori sanitari dall’obbligo precauzionale di quarantena nell’ipotesi di contatti stretti e non protetti con casi confermati di malattia, trasformandoli in malati a loro volta ed untori, e consente l’utilizzo della mascherina chirurgica, un semplice presidio medico, al posto delle maschere filtranti ffp2/ffp3, prescritte dalla normativa europea e dalle linee guida delle società scientifiche come dispositivi di protezione individuale per il rischio biologico elevato».
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In sintesi, questi i principali provvedimenti del Cura Italia:
- Viene disposto un incremento per il 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del “Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro” della dirigenza medica e sanitaria e del “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” del personale del comparto sanità, al fine di elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica.
- Viene incrementata di 100 milioni di euro la quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo – anche di collaborazione coordinata e continuativa – a iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (articolo 1).
- Viene consentito al Ministero della salute di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche relativi ad assunzioni a tempo indeterminato (articolo 2).
- Viene previsto il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari ed a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza (articolo 2-bis).
- Vengono disciplinate alcune misure dirette al potenziamento delle reti di assistenza territoriale, quali la stipula di accordi contrattuali per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (articolo 3). Vengono previste norme di deroga relative ad alcuni dispositivi di protezione individuali – DPI e ad altri dispositivi medici, con riferimento alle procedure di acquisto e di pagamento ed alle caratteristiche dei medesimi dispositivi (articolo 5-bis). Vengono stabilite norme particolari e di deroga, nonché un finanziamento specifico, per l’acquisto di 5mila impianti di ventilazione assistita e dei materiali indispensabili per il loro funzionamento.
- Si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di procedere alla rimodulazione o alla sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.
- Si prevede che agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell’emergenza epidemiologica, non si applichino le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore (articolo 5-sexies). Viene incrementato di 4 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2020-2022, lo stanziamento di parte corrente dell’Istituto superiore di sanità – ISS per il reclutamento di personale (articolo 11).
- Viene previsto che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti attualmente vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari (articolo 12).
- Per far fronte alla situazione epidemiologica viene consentita la produzione, importazione ed immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale – DPI in deroga alle vigenti disposizioni, nel rispetto di una particolare procedura volta a consentire il riscontro delle caratteristiche tecniche e dei requisiti di sicurezza dei prodotti (articolo 15).
- Sono previste disposizioni per la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l’uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione (articolo 17).
- Viene incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 410 milioni di euro per l’anno 2020, sia in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, sia per le misure di incremento delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 (articolo 18).
- Viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020, per iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari – OSS impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica (articolo 22-bis).