Sanità 10 Novembre 2021 16:48

Dalla stabilizzazione dei precari Covid ai fondi per l’aggiornamento dei LEA, tutte le misure per la sanità in legge di Bilancio

Confermata l’indennità di 90 milioni per i professionisti sanitari dell’emergenza urgenza e la proroga delle Usce fino al 30 giugno 2022. Destinati 500 milioni di euro all’abbattimento delle liste di attesa. Stanziati fondi per costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI)

di Francesco Torre
Dalla stabilizzazione dei precari Covid ai fondi per l’aggiornamento dei LEA, tutte le misure per la sanità in legge di Bilancio

Dopo un’attesa durata quasi due settimane, la Legge di Bilancio 2022 prende finalmente una forma definitiva. E anche sulla sanità, si diradano le nubi che si erano addensate dopo la prima bozza, quando alcune norme erano ancora sotto la lente di ingrandimento del Ministero dell’Economia.

A quanto apprende Sanità Informazione, nel testo c’è la proroga delle Usca fino al 30 giugno 2022, l’aumento del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità di 50 milioni nel 2022 e nel 2023, l’aumento del Fondo per l’edilizia sanitaria. E ancora, per le liste di attesa 500 milioni di euro da distribuire alle regioni e la possibilità coinvolgere le strutture private oltre a 200 milioni per l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Confermata l’indennità per gli operatori sanitari dell’emergenza-urgenza, per cui vengono stanziati 90 milioni di euro, e la stabilizzazione del personale precario assunto durante l’emergenza Covid, purchè abbia maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio.

Le misure nel dettaglio

Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. Il Fondo viene aumentato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Fondo sanitario. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è determinato in 124.061 milioni di euro per l’anno 2022, in 126.061 milioni di euro per l’anno 2023 e in 128.061 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, dunque con un aumento di due milioni di euro all’anno fino al 2023.

Farmaci innovativi.  Il Fondo relativo al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l’acquisto dei farmaci innovativi è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

Contratti di formazione. È autorizzata l’ulteriore spesa di 194 milioni di euro per l’anno 2022, 319 milioni di euro per l’anno 2023, 347 milioni di euro per l’anno 2024, 425 milioni di euro per l’anno 2025, 517 milioni di euro per l’anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027.

Piano risposta a pandemia influenzale. Per questo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2022. Per i decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali, è autorizzata la spesa massima di 350 milioni di euro, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2023.

Vaccini e farmaci anti Covid. Il fondo creato dall’ultima legge di Bilancio è incrementato di 1.850 milioni di euro per l’anno 2022 da destinare all’acquisto dei vaccini anti Sars-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19.

Edilizia sanitaria. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico il fondo di 32 miliardi di euro è incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale.

Scorte di Dpi. Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (Dpi), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, è autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.

Sorveglianza epidemiologica. Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l’acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l’attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.

Stabilizzazione precari. Per rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali e anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza Covid, gli enti del Servizio sanitario nazionale dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Rafforzamento assistenza territoriale. Al fine di assicurare l’implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il potenziamento dell’assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, è autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni per l’anno 2022, 150,1 milioni per l’anno 2023, 328,3 milioni per l’anno 2024, 591,5 milioni per l’anno 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dall’anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Fondi per la LILT. Al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa, è riconosciuto alla medesima Lega un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Liste di attesa. Le disposizioni contenute nel DL agosto sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 ed è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le regioni e le province autonome devono rimodulare il piano per le liste d’attesa adottato ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che va presentato entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze. Per questo le regioni e le province autonome possono coinvolgere anche le strutture private accreditate per un ammontare non superiore all’importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro.

Aggiornamento tariffe. Al fine di aggiornare le valutazioni inerenti l’appropriatezza e il sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale, si provvede all’aggiornamento entro il 30 giugno 2023 con Decreto del Ministero della salute delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale congiuntamente all’aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera.

Tetti spesa farmaceutica. Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è rideterminato nella misura dell’8 per cento per l’anno 2022, dell’8,15 per cento per l’anno 2023 e dell’8,30 per cento a decorrere dall’anno 2024. Il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15 per cento per l’anno 2022, nel 15,15 per cento nell’anno 2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall’anno 2024.

Dispositivi medici Covid. I dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto alla pandemia da Sars-CoV-2, di cui all’elenco “Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all’emergenza Covid-19” presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, acquistati dalle regioni e province autonome, non sono considerati, per gli anni 2020 e 2021, ai fini del computo del tetto di spesa.

Aggiornamento LEA. A decorrere dall’anno 2022, per l’aggiornamento dei LEA, è finalizzato l’importo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.

Assistenza psicologica. Le misure in materia di assistenza psicologica del decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 con una spesa di 8 milioni di euro.

Indennità Pronto Soccorso. Confermato lo stanziamento di 90 milioni di euro, di cui 27 milioni per la dirigenza medica e 63 milioni per il comparto, per l’erogazione di una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Proroga Usca. Le Unità speciali di continuità assistenziali, nate all’inizio dell’emergenza pandemica, sono prorogate fino al 30 giugno 2022.

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