Il provvedimento estende lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e cambia i parametri per le fasce colorate. Tutte le novità della certificazione Covid
Il Decreto Green Pass supera lo scoglio di Montecitorio e dal 14 settembre sarà in Aula al Senato. L’esame del Decreto ha fatto fibrillare la maggioranza che sostiene il governo Draghi: la Lega prima ha votato a favore del certificato Covid in Consiglio dei ministri, poi in Commissione Affari Sociali, guidata da Claudio Borghi, ha votato per la sua soppressione. E in Aula non ha fatto mancare sostegno ad alcune proposte delle opposizioni, salvo poi votare a favore del provvedimento. Alla fine, comunque, larga maggioranza a favore del certificato Covid che dallo scorso 6 agosto ha rivoluzionato le vite di gran parte degli italiani: 259 i voti a favore, 34 i contrari.
Il Green Pass, dunque, attesta o l’avvenuta vaccinazione contro il Sars-CoV-2 , o l’avvenuta guarigione da Covid-19 o l’effettuazione di test antigenico nasofaringeo rapido o molecolare con esito negativo o test salivare molecolare. Avrà una validità di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciato anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino: ha validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. La certificazione verde per avvenuta guarigione ha, al momento, una validità di sei mesi. Cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2.
L’esame parlamentare ha introdotto alcune novità che hanno razionalizzato il certificato Covid.
Accesso ai Pronto soccorso. Un emendamento ha esteso anche ai reparti delle strutture ospedaliere le misure che consentono agli accompagnatori dei pazienti non affetti da Covid-19 e muniti delle certificazioni verdi Covid-19, nonché agli accompagnatori dei pazienti disabili, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. Inoltre, è stata introdotta l’ulteriore disposizione secondo cui, salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario, per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare.
Test salivari. Dopo mesi di discussioni, alla fine è stato deciso che anche i test salivari molecolari (ma non gli antigenici) danno diritto al green pass.
Visite ai degenti. Con l’intento di rafforzare le visite dei parenti agli ospiti delle RSA è stato specificato che sarà compito delle direzioni sanitarie garantire la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle certificazioni verdi Covid-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.
Vaccino antinfluenzale. Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il Sars-CoV-2, tramite apposito protocollo saranno definite le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall’Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.
Qualifiche professionali. Proroga fino al 31 dicembre 2022 delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, già introdotte in ragione dell’emergenza, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale; in particolare con detta proroga si consente l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario di stranieri, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali.
Riserva di legge. Viene precisato che ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato.
Si ribadisce quindi l’obbligo di mostrare la certificazione verde per poter mangiare al chiuso in ristoranti e bar, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservate esclusivamente ai clienti che vi sono alloggiati.
Stesso obbligo per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive limitatamente alle attività al chiuso. E ancora sagre e fiere, convegni e congressi e centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento.
È compito dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività in questione verificare che l’accesso a servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
Il provvedimento, inoltre, proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale.
Con il Decreto cambiano i criteri per l’ingresso di una regione in un determinato colore.
La Zona bianca si ha con l’incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti per tre settimane consecutive o l’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;
Si passa in zona gialla qualora, alternativamente, si verifichi che: 1) l’incidenza settimanale dei contagi sia pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti; 2) l’incidenza settimanale dei casi sia pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
La Zona arancione viene imposta invece qualora l’incidenza settimanale dei contagi sia pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti.
Infine si passa in zona rossa, qualora l’incidenza settimanale dei contagi sia pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifichino entrambe le seguenti condizioni: 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 40 per cento; 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 30 per cento.
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