Il provvedimento recepisce la fine dello stato di emergenza. Prorogato lo smart working per i lavoratori fragili. Medici in quiescenza potranno continuare a ricevere incarichi di lavoro autonomo
Primo via libera alla Camera per il Decreto Riaperture che tra le altre cose disciplina la fine dello stato di emergenza, avvenuta il 31 marzo. I voti a favore sono stati 316, 48 i contrari, sei gli astenuti. Il testo ora passa al Senato. Il Decreto 24 del 24 marzo 2022 segna il superamento delle misure adottate in questi anni di emergenza pandemica: dal sistema delle regioni a colori al Green pass (che resterà in alcuni limitati casi), dall’obbligo delle mascherine alle USCA. Non indolore il passaggio in commissione, dove si è registrata una spaccatura sul tema della possibilità per le farmacie di somministrare i vaccini contro l’influenza: Lega- Forza Italia-Pd-Fdi e Leu hanno votato a favore della misura, contro MoVimento 5 stelle, Alternativa e Coraggio Italia. Come auspicato da tutte le forze politiche, è stata reintrodotta fino al 30 giugno la proroga dello smart working per i lavoratori fragili. Queste le misure nel dettaglio.
Allo scopo di adeguare le misure alla mutata evoluzione epidemiologica e preservare la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario consente, entro il 31 dicembre 2022 e su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, l’adozione di che, comunicate tempestivamente alle camere, possono contenere misure derogatorie con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022 e nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta la precisazione che le ordinanze siano adottate nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e di proporzionalità. Cessano le funzioni del Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19. Al suo posto viene istituita una Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera dal 1° aprile fino al 31 dicembre 2022, quale struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico.
Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che consente la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall’Istituto superiore di sanità, di vaccini anti Sars-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni e previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini.
È disposto dal 1° aprile 2022 il divieto di mobilità, fino alla guarigione, per le persone sottoposte alla misura dell’isolamento poiché positive al Sars-CoV-2 (l’isolamento termina a seguito di tampone negativo trasmesso al dipartimento di prevenzione competente), salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Per i contatti stretti di positivi si applica il regime dell’auto sorveglianza, con obbligo di indossare DPI FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti per 10 giorni e di effettuare un tampone se compaiono i sintomi. Si demanda alla circolare del ministero della salute la definizione delle modalità attuative.
L’articolo 5 introduce misure relative ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie prevedendo che:
Il decreto disciplina la graduale eliminazione del Green pass base e del green pass rafforzato che verranno eliminati dal primo maggio quasi ovunque. Prorogate al 31 dicembre 2022 le disposizioni che consentono l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, esclusivamente ai soggetti muniti di green pass rafforzato con dose di richiamo ovvero con un tampone delle 48 ore precedenti. A tal proposito, viene delimitato il potere del direttore sanitario delle strutture sanitarie il quale potrà adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte, ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, che non si dia corso alle misure più restrittive.
L’articolo 8 disciplina gli obblighi vaccinali. In particolare:
Dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza, e fermo restando lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie, secondarie e nel sistema di istruzione e formazione professionale con almeno 4 postivi nella classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti con mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto (alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un tampone il cui esito negativo è attestato con una autocertificazione).
Gli alunni in isolamento in seguito all’infezione possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un tampone con esito negativo.
Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni scolastiche è fatto obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive ed è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Nel corso dell’esame in sede referente, per volontà trasversale di tutti i gruppi politici si è riusciti a prorogare, fino al 30 giugno 2022, il lavoro agile per i lavoratori fragili e l’equiparazione al ricovero ospedaliero dell’assenza per quei lavoratori fragili che non possono svolgere le loro mansioni in modalità agile e le cui patologie siano tra quelle elencate dal decreto ministeriale già emanato.
Prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza; si contente inoltre il cumulo tra pensione e compensi per gli incarichi avuti anche per tutto l’anno 2022 anziché solo per il primo trimestre del 2022.
Viene abrogata la disposizione che limita l’efficacia delle USCA alla durata dello stato di emergenza e fa salva la disposizione della legge di bilancio 2022 che proroga le USCA al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell’allegato annesso alla medesima legge di bilancio;
Soppressa inoltre la disposizione che circoscrive il riconoscimento del periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante stato di emergenza ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Si supera quindi una incongruenza derivante dal fatto che a fronte della proroga degli istituti previsti che consentono le predette attività, ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, sarà valutata soltanto l’attività svolta durante il periodo emergenziale, che però è in scadenza il 31 marzo 2022;
Prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità per i corsisti in medicina generale di partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, subordinatamente ai medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all’inserimento nella graduatoria regionale. L’emendamento in relazione alla predetta possibilità modifica quindi il massimale degli assistiti
In sede referente è stata soppressa l’abrogazione del protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da Covid-19 presso le strutture sanitarie ossa dell’art. 2-ter del DL 52/2021 relativa al protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da Covid-19 presso le strutture sanitarie. Questa disposizione era stata introdotta a garanzia delle relazioni tra pazienti Covid-19 e familiare al fine di evitare che l’isolamento dei malati di Covid-19.
È stato stabilito che le risorse già previste dalla legge di bilancio del 2016, come successivamente incrementate, siano destinate, in quote differenziate, allo sviluppo di progetti di ricerca, all’incremento di personale, allo sviluppo di una rete di cura territoriale e a progetti di vita individualizzati.
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