Iniziato in Senato il percorso parlamentare della Legge di Bilancio. Non si fermano le polemiche sulle nuove tasse. Confermato stanziamento di 30 miliardi per l’edilizia sanitaria, abolizione del superticket a decorrere dal 1° settembre 2020
La Legge di Bilancio approda finalmente in Senato. Dopo settimane di bagarre politica il testo sarà presentato in Aula con molti margini di incertezza. Tanti ancora i nodi da sciogliere, dalla Plastic Tax all’ultima richiesta del leader del M5S, Luigi Di Maio, di inserire in manovra una regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali. Sembrano invece punti fermi quelli che riguardano la Sanità. Nel dettaglio, dal testo di Legge trapelato fuori dal Palazzo e pubblicata da Quotidiano Sanità, ecco cosa è stato inserito in Manovra.
Confermato uno stanziamento di 30 miliardi per l’edilizia sanitaria. Viene dunque aumentata di 2 miliardi la dotazione già prevista dalla legge di Bilancio 2019. Così come è confermata l’abolizione del superticket a decorrere dal 1° settembre 2020 con una generale revisione di tutti i ticket. Conseguentemente, per le coperture, viene incrementato il Fondo sanitario nazionale di 185 milioni di euro per l’anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Infine, la dotazione del fondo per il superamento del ticket di 60 milioni di euro annui, stabilita dalla manovra 2018, viene ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Cambiano anche le disposizioni in merito alle detrazioni fiscali sulle spese sanitarie. Queste ultime spetterebbero: nell’intero importo se il reddito complessivo non ecceda 120mila euro; per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120mila euro. In ogni caso, la detrazione compete nell’intero importo per le spese sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Detrazioni che rimangono bloccate al 19 per cento anche se si utilizzano i contanti, ma solo per spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Altrimenti, per usufruire delle detrazioni sarà condizione necessaria aver sostenuto la spesa con versamento bancario, postale oppure mediante altri sistemi di pagamento elettronici.
Per migliorare il processo di presa in cura dei pazienti e ridurre il fenomeno delle liste d’attesa, viene autorizzato un contributo pari a €. 235.834.000 per l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale. Lo stanziamento andrà a valere sull’importo fissato dal fondo per l’edilizia sanitaria nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni. Da sottolineare che il Ddl specifica che le apparecchiature sanitarie sono di proprietà delle aziende sanitarie e che saranno messe a disposizione dei medici secondo modalità individuate dalle aziende stesse.
Viene istituito un fondo denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
Aumentano le accise sui tabacchi e viene introdotta un’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, come ad esempio cartine e filtri. Istituita, inoltre, un’imposta sulle “bevande edulcorate”, ossia quei prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.