In commissione Lavoro cinque i Ddl depositati: tutti puntano ad aumentare il “periodo di comporto”, il tempo in cui il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una retribuzione o un’indennità. Plaude la FAVO da anni impegnata sul tema. Si punta anche ad estendere le tutele per lavoratori autonomi e liberi professionisti
Più diritti e più tutele per i lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato, colpiti da malattie oncologiche o croniche. È questo l’obiettivo di cinque disegni di legge presentati alla Camera in Commissione Lavoro, il cui esame è cominciato il 21 luglio e su cui sembra esserci una convergenza d’intenti tra le varie forze politiche, sebbene per ora con ricette diverse.
Si tratta di un ambito già tutelato dalla legge, ma la pandemia ha portato alla luce difficoltà amplificate dai lockdown che hanno messo in seria difficoltà non solo i malati oncologici ma anche invalidi e cronici, le fasce più fragili della popolazione.
I disegni di legge nascono dell’esigenza di consentire ai lavoratori affetti da gravi patologie di conservare il posto di lavoro per un periodo ulteriore rispetto a quello attualmente previsto e di far fronte alle necessità terapeutiche e a percorsi di cura spesso lunghi e complessi. L’obiettivo è alleviare le già precarie e gravose condizioni in cui versano queste persone, colpiti nel bene primario della salute, garantendo equità di trattamento tra tutti i lavoratori.
Cinque i Ddl all’esame, su cui poi andrà trovata una sintesi: Il Dl 2098 di Silvana Comaroli (Lega), il Ddl 2392 di Debora Serracchiani (Pd), il Ddl 2247 di Elvira Savino (Forza Italia), il Ddl 2540 di Enrica Segneri (M5S) e infine il Ddl 2478 di Walter Rizzetto (Fratelli d’Italia).
Numeri asettici quelli dei disegni di legge, ma non sono numeri i tanti lavoratori che si trovano a convivere con una malattia invalidante: basti pensare ai nuovi casi di neoplasie maligne che in Italia sono circa 377mila di cui 195mila per gli uomini e 182mila per le donne.
“Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche” è il titolo usato per delimitare l’argomento.
Il Cura Italia era già intervenuto sul tema, riconoscendo fino al 30 giugno 2021 il diritto al lavoro agile in favore dei dipendenti pubblici e privati fragili, ossia in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di disabilità grave, di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Il nostro ordinamento, in realtà, contempla fra le cause di sospensione del rapporto di lavoro, all’articolo 2110 c.c. applicabile sia ai dipendenti pubblici sia ai lavoratori del settore privato, l’infortunio, la malattia, la gravidanza e il puerperio. Il lavoratore che non è nelle condizioni di garantire la prestazione lavorativa ha diritto alla corresponsione di una retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalla legge o dalle altre fonti di diritto e alla conservazione del posto di lavoro per un periodo che viene definito “periodo di comporto”.
Nel settore privato, fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi, solo per gli impiegati la durata del comporto è regolamentata e differenziata in relazione all’anzianità di servizio del lavoratore: tre mesi, se l’impiegato ha un’anzianità di servizio non superiore ai 10 anni, sei mesi, se l’impiegato ha un’anzianità di servizio di oltre 10 anni. Per gli operai, invece, la durata del periodo di comporto è stabilita dalla contrattazione collettiva.
Per i lavoratori autonomi, l’articolo 14, comma 1, della L. n. 81/2017 prevede che in tali casi il rapporto di lavoro non si estingua se il lavoratore presta la sua attività in via continuativa per il committente: a meno che non venga meno l’interesse del committente, il lavoratore può chiedere la sospensione, senza diritto al corrispettivo, dell’esecuzione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.
In prima linea su questo fronte c’è da anni la FAVO, Federazione Italiana Delle Associazioni Di Volontariato In Oncologia. «Chiediamo da anni una sfera giuridica specifica per i lavoratori con malattia oncologica – commenta a Sanità Informazione Elisabetta Iannelli, Segretario generale FAVO e Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per l’impegno profuso nella tutela dei diritti dei malati oncologici -. In passato abbiamo evocato la legge sulla tubercolosi degli anni ‘70 che era ritagliata appositamente sulle esigenze dei lavoratori che contraevano la tubercolosi, in quegli anni tra le malattie più invalidanti».
Tra le principali richieste della FAVO, quella di introdurre l’obbligo per il datore di lavoro di avvisare il lavoratore quando il periodo di comporto è in via di esaurimento, al fine di evitare il licenziamento. «Sembra banale – spiega Iannelli – ma non è facile conteggiare i giorni di malattia ai fini del comporto: bisogna districarsi tra i giorni di congedo, i giorni di day hospital, quelli di legge 104. Riuscire a fare un conteggio dei giorni di malattia che vanno ad erodere il comporto non è facile, il rischio di andare oltre è dietro la porta».
«Su questo tema siamo e saremo sempre in prima fila – conclude Iannelli – e nel tavolo dei lavori del Piano oncologico nazionale c’è già un’attenzione importante anche per la tutela sociale e lavorativa del malato oncologico. È positivo che Parlamento e governo stiano portando avanti parallelamente questi obiettivi».
Cinque le proposte di legge in campo, che probabilmente saranno sintetizzate in un testo unico. Quella della deputata Segneri del Movimento Cinque Stelle, in particolare, ha come scopo primario quello di ampliare le tutele previste dall’ordinamento giuridico, nonché garantire un’effettiva omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori affetti da patologie oncologiche, o da altre gravi patologie, da cui discenda una temporanea inabilità lavorativa pari al 100 per cento, siano essi dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi e liberi professionisti. Inoltre, Il testo prevede di escludere dal computo del periodo di comporto, cioè il periodo di tempo massimo concesso al dipendente in malattia per non essere licenziato, i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital per terapie salvavita e i giorni di assenza causati dagli effetti collaterali delle medesime terapie, debitamente documentate
Non si allontana troppo da questa impostazione la proposta di Fratelli d’Italia che punta a garantire il diritto alla salute e alle cure dei lavoratori, l’equità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati nella conservazione del posto di lavoro nonché maggiori tutele per i lavoratori autonomi e a modificare e integrare la disciplina vigente in materia di trattamento dei lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie che comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.
Il Ddl della Lega dispone la conservazione del posto di lavoro per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, per tutto il periodo necessario alle cure o ai trattamenti che comportano condizioni psicofisiche non compatibili con l’attività lavorativa e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla certificazione medica specialistica, salvo che i contratti collettivi nazionali di categoria non prevedano norme di maggiore favore. Inoltre, dispone l’aumento del numero annuale delle ore di permesso retribuito previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, aumentato in base alle indicazioni del medico specialista che ha in cura il lavoratore, al fine di tutelare la salute dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche che richiedono visite, esami strumentali e cure mediche frequenti.
Quello della Savino allarga ancora i tempi: riconosce ai lavoratori dipendenti affetti da patologie oncologiche o da patologie invalidanti il diritto di assentarsi dal lavoro, anche temporaneamente, per motivi di cura, in caso di incompatibilità tra stato di salute e mansioni svolte, per un periodo di trenta mesi dalla data di certificazione della patologia, con salvaguardia del posto di lavoro e dell’intera retribuzione.
La proposta di Serracchiani è specificamente finalizzata all’estensione della durata del periodo di comporto nell’ambito del rapporto di lavoro privato, a tal fine novellando il Regio decreto-legge n. 1825/1924.
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