Affrontiamo il tema della responsabilità civile del genitore nei confronti del terzo danneggiato dal figlio minore. A quali rischi si va incontro se non opportunamente tutelati?
Come è noto, se un minore reca un danno a qualcuno, a dover eventualmente risarcire è il genitore, a meno che il minore non sia, al momento del fatto, sotto vigilanza di un insegnante. Questo è quanto dispone l’Art.2048 del Codice Civile.
Nel seguito cercheremo di illustrare i rischi che si corrono quando i nostri figli minori danneggiano terzi a causa di qualche fatto illecito, e come sia possibile tutelarsi al meglio.
Se nostro figlio minore non si trova né a scuola né in alcuna altra struttura educativa, la legge presume che esso si trovi sotto la nostra vigilanza, diretta o indiretta che sia. Nel caso in cui questi danneggi qualcuno, ad esempio tirando maldestramente un pallone da calcio contro una anziana signora, facendola cadere, anche se il genitore al momento non è presente, poiché il figlio è temporaneamente affidato alla vigilanza del nonno o della babysitter, sono comunque il padre e la madre a doverne rispondere nei termini di responsabilità civile. Figure quali i nonni o le tate non sono infatti considerate, dalla legge, qualificate al punto tale da sostituirsi, nei riguardi della responsabilità, al genitore stesso. L’unica eccezione è infatti riservata, dall’Art.2048, al “precettore”, ossia all’insegnante di scuola o sportivo, il quale ha l’onere di assumersi il compito di tutelare sul minore.
Il genitore è quindi sempre considerato responsabile, sia perché non ha correttamente vigilato (culpa in vigilando), sia perché non ha correttamente educato (culpa in educandi). Tale doppia accezione della colpa genitoriale, nel caso di un danno del minore a terzi, rende decisamente difficile poter liberare il padre e la madre dalla responsabilità, nonostante questa possibilità sia prevista dallo stesso Art.2048, al comma 3: “Le persone indicate dai commi precedenti [genitori, tutori e precettori] sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”
Se il caso classico, quando si parla di danni a terzi da parte di un minore, è quello del danno materiale – lesione fisica o danneggiamento di cose – va tenuto conto, oggi, del rischio che un genitore può correre anche semplicemente a causa di un uso, diciamo così, troppo disinvolto dello smartphone da parte del figlio. Praticamente, dai 13 anni in poi ogni adolescente è in possesso di un cellulare, con il quale egli non solo comunica con gli amici o gioca in rete, ma può anche far uso dei social network in modo decisamente improprio.
Che cosa succede se, ad esempio, il minore – in una chat su WhatsApp o su una pagina Instagram – diffama qualcuno? La diffamazione è un reato anche penale, per il quale si risponde personalmente: in taluni casi anche se si è minorenni.
Come di ricorda l’Art.97 del Codice Penale, “[n]on è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.” In tali casi, ovviamente, non scatta alcuna indagine penale, ma il genitore rimane comunque soggetto all’eventuale pagamento del risarcimento del danno al diffamato, che può essere anche particolarmente oneroso. Diverso è il caso del minore diffamante con età compresa tra i 14 e i 18 anni: in tal caso, ci ricorda l’Art.98 del Codice Penale, il ragazzo è imputabile “se aveva capacità di intendere e di volere”, con una pena comunque più bassa rispetto a quella che verrebbe inflitta ad un adulto. Di fatto, in tali casi, è il giudice a decidere, caso per caso, se il minore era effettivamente consapevole della gravità delle azioni compiute o meno.
Al fine di tutelarsi al meglio, come genitori, da eventuali danni causati dai propri figli minori a terze persone, risulta opportuno stipulare un’ampia polizza di responsabilità civile della famiglia. Diciamo “ampia” non a caso: infatti, comunemente le polizze di responsabilità civile della famiglia coprono, come in genere recitano le condizioni generali di contratto, i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose e animali, da parte dei membri del proprio nucleo familiare. Ciò ovviamente può non bastare, se si intende esser tutelati per la responsabilità civile dei minori sui social network o se si ritiene opportuno dotarsi anche di una soluzione che copra le spese di difesa penale. Per questo, prima di sottoscrivere il primo contratto che capita, è opportuno consultarsi con un professionista del settore.