Il documento è ora al vaglio di Montecitorio. Spazio anche a risorse per fronteggiare ondata profughi di guerra
Nella bozza del DEF, già licenziato dal Consiglio dei Ministri e ora in approvazione in Parlamento trovano spazio quest’anno alcune voci inedite, relative al nuovo scenario internazionale con in primo piano il conflitto bellico in Ucraina. Oltre alle misure d’urgenza per finalizzate ad assicurare la partecipazione di personale militare italiano in caso di operazioni NATO, sono state contestualmente introdotte specifiche disposizioni per fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini. Veniamo ora alle misure destinate al comparto sanitario.
Come si legge nella bozza, il livello del finanziamento del SSN, già stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, è stato confermato rispettivamente in 114.474, 116.474 e 117.974 milioni per il triennio 2019-2021. Per gli anni 2020 e 2021, il livello di finanziamento è stato successivamente incrementato in misura rilevante dai provvedimenti adottati nel 2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Sars-CoV-2. La Legge di Bilancio per il 2022 ha stabilito il nuovo livello del finanziamento del SSN per il periodo 2022-2024 rispettivamente in 124.061, 126.061 e 128.061 milioni. Inoltre, la stessa legge ha disposto un ulteriore incremento al fine di aumentare il numero di contratti di formazione specialistica dei medici, rispettivamente per 194, 319 e 347 milioni nel triennio.
A questo proposito, nella parte del documento relativa al programma di stabilità, viene annunciato l’ulteriore aumento di 12 mila posti a disposizione per la formazione specialistica nelle varie scuole di Specializzazione. È inoltre previsto lo stanziamento di risorse per l’acquisto dei vaccini anti Sars-CoV-2, di farmaci per la cura dei pazienti affetti da Covid-19 e di farmaci innovativi. In merito a questi ultimi, a partire dal 2017, una quota del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 1 miliardo, è vincolata alla spesa per il loro acquisto. La Legge di Bilancio per il 2022 ha incrementato il Fondo di 100 milioni per il 2022, 200 milioni per il 2023 e 300 milioni a partire dal 2024.
Riguardo i vincoli sulla spesa farmaceutica – si legge nel documento – la Legge di Bilancio 2022 incrementa il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, che passa dal 7,85% del 2021, all’8% nel 2022, 8,15% nel 2023 e 8,30% a partire dal 2024. Il tetto della spesa farmaceutica convenzionata resta invece fissato nella misura del 7%, fatta salva la possibilità di modificare annualmente le percentuali in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio su proposta del Ministero della Salute, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e previo parere dell’AIFA, fermo restando il valore complessivo dei tetti.
In caso di sforamento dei tetti vige ancora il meccanismo automatico di correzione (payback). Se viene superato il tetto della spesa farmaceutica convenzionata, la parte eccedente deve essere coperta dalla catena degli operatori del settore farmaceutico (produttori, grossisti, farmacie); eventuali eccedenze di spesa rispetto al tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti sono addebitate per il 50 per cento alle Regioni e il restante 50 per cento alle aziende farmaceutiche.
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