Il testo è passato con 199 voti favorevoli e 38 contrari. I lavoratori senza certificazione rischiano una sanzione amministrativa, ma hanno diritto alla conservazione del posto. Test antigenici restano calmierati fino al 31 dicembre. Novità per il personale sanitario
Via libera dal Senato al decreto che estende il Green Pass ai luoghi di lavoro, disposizione già effettiva dal 15 ottobre. Il Governo ha posto la questione di fiducia sul provvedimento, che è passata con 199 voti a favore, 38 contrari e nessuna astensione. Rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei ministri, la novità più rilevante è che ora i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 in modo da essere così esonerati dai controlli quotidiani. Inoltre la scadenza della validità della certificazione in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste ed è quindi consentita la fine del turno di lavoro.
In tutti i casi, si escludono dall’obbligo di certificazione verde coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Tutte le disposizioni restano in vigore fino 31 dicembre 2021, data in cui termina al momento lo stato di emergenza.
Ulteriori novità, la disapplicazione, fino alla fine dello stato di emergenza, dell’esclusività del rapporto di lavoro per le professioni sanitarie che lavorano nel pubblico.
La norma estende il Green pass alle pubbliche amministrazioni, al personale in regime di diritto pubblico e quello delle Autorità amministrative indipendenti. L’obbligo della certificazione verde Covid-19 è esteso anche a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni.
Il compito di verificare il rispetto della normativa da parte del personale è in capo ai datori di lavoro, anche prevedendo controlli a campione e comunque individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi sul possesso delle certificazioni verdi.
Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
In caso di violazione delle disposizioni si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000 che può essere aumentata da 600 a 1.500 euro per alcune violazioni. Le sanzioni possono essere irrogate dal Prefetto.
La certificazione Covid vale anche per i magistrati nonché per i componenti delle commissioni tributarie, così come per le cariche elettive. Esclusi invece gli avvocati e altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato, nonché i testimoni e le parti del processo. Perché l’intervento intende regolare solo il rapporto tra l’amministrazione e i suoi dipendenti, al più con estensione per chi in favore della stessa svolge un’attività analoga a titolo onorario.
L’obbligo del Green Pass vale anche per tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato, al fine di poter accedere ai luoghi in cui la predetta attività si svolge. Anche qui, spetta ai datori di lavoro del settore privato la verifica in ordine all’osservanza dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19, specificando che per i lavoratori esterni detto accertamento è posto in capo anche ai rispettivi datori di lavoro.
Il testo dispone una specifica disciplina per le imprese con organico inferiore a quindici dipendenti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è prevista la facoltà per il datore di sospendere e sostituire temporaneamente il lavoratore per un periodo massimo di dieci giorni, rinnovabile una sola volta, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021.
Anche nel settore privato, si prevede che venga comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di certificazione verde Covid-19, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.
Fino al termine dello stato di emergenza, alle professioni sanitarie del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità del pubblico impiego che impongo l’esclusività e si dispone che gli incarichi sono in ogni caso previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del SSN nonché di verificare il rispetto della normativa sull’orario di lavoro, dall’amministrazione di appartenenza che attesta l’assenza di pregiudizio per lo smaltimento delle liste di attesa.
Viene garantita l’operatività sino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni in materia di contenimento dei costi dei test antigenici rapidi per la rilevazione del Sars-CoV-2. Si stabilisce, altresì, l’obbligo per le farmacie di applicare il prezzo calmierato per la somministrazione dei predetti test, così come disposto nel protocollo d’intesa definito tra il Commissario straordinario, il Ministro della Salute e le farmacie o le strutture medesime, stabilendo anche il relativo regime sanzionatorio. L’applicazione del prezzo calmierato sarà assicurata anche dalle strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi, aderenti al protocollo d’intesa.
Viene autorizzata in favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 la spesa di 105 milioni di euro per l’anno 2021, per garantire sino al 31 dicembre 2021, l’esecuzione gratuita, con oneri a carico della finanza pubblica, di tamponi antigenici rapidi a coloro i quali, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione anti Covid-19 sulla base di una certificazione medica rilasciata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 e secondo i criteri di esenzione definiti con circolare del Ministero della Salute.
La disposizione include nell’ambito delle vaccinazioni anche quelle riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della Salute e introduce tra le condizioni attestate dalle certificazioni verdi anche quella dell’avvenuta guarigione dopo la prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale. Prevede poi l’immediata decorrenza della validità della certificazione verde rilasciata a seguito dell’avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da Sars-CoV-2. Inserisce, infine, il rilascio della certificazione verde Covid-19 a coloro che, risultati positivi al virus Sars-CoV-2 dopo che siano trascorsi quattordici giorni dalla prima dose di vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo vaccinale, siano successivamente guariti, stabilendo la validità di detta certificazione in dodici mesi dall’avvenuta guarigione.
Sono state inserite norme volte a superare le criticità emerse nella gestione del servizio di assistenza ai cittadini per l’uso del Digital Covid Certificate, atteso che, attualmente, la predetta assistenza è fornita dai due seguenti e diversi servizi di supporto telefonico, gestiti da soggetti diversi, con sovrapposizione del servizio, diseconomia di scala e inefficienza del servizio:
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