Salute 11 Dicembre 2020 12:02

Il Consiglio di Stato riabilita l’idrossiclorochina: «Incertezza su efficacia non giustifica sospensione»

La III Sezione di Palazzo Spada ha accolto in via cautelare il ricorso di un gruppo di medici perché «non ci sono ancora certezze consolidate». Non è invece oggetto di sospensione la decisione di AIFA di escludere la prescrizione off label dell’idrossiclorochina dal regime di rimborsabilità. Grande soddisfazione da parte di Erich Grimaldi, fondatore Comitato di scopo per la cura tempestiva domiciliare del Covid-19, che aveva promosso il ricorso

Il Consiglio di Stato riabilita l’idrossiclorochina: «Incertezza su efficacia non giustifica sospensione»

L’idrossiclorochina potrà essere prescritta per curare il Covid-19. La pronuncia è arrivata dalla III Sezione del Consiglio di Stato presieduta da Franco Frattini che con l’ordinanza n.7097/2020 ha accolto, in sede cautelare, il ricorso presentato da alcuni medici appoggiati dal Comitato di scopo per la cura tempestiva domiciliare del Covid-19 e ha sospeso la nota del 22 luglio 2020 di AIFA che vietava la prescrizione off label (ossia per un uso non previsto dal bugiardino) dell’idrossiclorochina per la lotta al Covid-19. L’ordinanza, motivando nel dettaglio la scelta, ha voluto premiare «l’autonomia decisionale del medico nella propria sfera di competenza, che è uno dei cardini intorno ai quali ruota il diritto sanitario».

LEGGI L’ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Si legge nel corposo dispositivo giuridico che «la perdurante incertezza circa l’efficacia terapeutica dell’idrossiclorochina, ammessa dalla stessa AIFA a giustificazione dell’ulteriore valutazione in studi clinici randomizzati, non è ragione sufficiente sul piano giuridico a giustificare l’irragionevole sospensione del suo utilizzo sul territorio nazionale da parte dei medici curanti».

Così i giudici hanno deciso di salvaguardare l’autonomia del medico: «La scelta se utilizzare o meno il farmaco, in una situazione di dubbio e di contrasto nella comunità scientifica, sulla base di dati clinici non univoci, circa la sua efficacia nel solo stadio iniziale della malattia, deve essere dunque rimessa all’autonomia decisionale e alla responsabilità del singolo medico», «in scienza e coscienza» e con l’ovvio consenso informato del singolo paziente. Fermo il monitoraggio costante e attento del medico che lo ha prescritto.

«La stessa AIFA – fa notare la pronuncia – ha espressamente riconosciuto nelle sue difese che non può vietare al singolo medico di prescrivere off label il farmaco…ove non esistano effettive condizioni di inappropriatezza o insicurezza nell’utilizzo off label fondate su una solida base scientifica».

Secondo i giudici la necessità di ancorare la scelta terapeutica e, cioè, della cura più appropriata anzitutto alle evidenze sperimentali dei trial clinici «deve tuttavia misurarsi con l’emergenza epidemiologica in atto, che non ha consentito ancora di acquisire certezze consolidate e, per così dire, prove di efficacia cliniche incontrovertibili in ordine all’utile impiego dell’idrossiclorochina nella cura del SARS-CoV-2 per i pazienti non ospedalizzati con sintomi lievi o moderati, in uno stadio iniziale della malattia, e di trasferire e applicare i risultati della ricerca sperimentale alla pratica clinica».

In sostanza quindi «non esistono allo stato evidenze sperimentali – e, in particolare, studi clinici randomizzati e controllati – che dimostrino in modo incontrovertibile l’inefficacia dell’idrossiclorochina nei pazienti, con sintomi lievi e/o moderati, che si trovino nella fase iniziale della malattia e, quindi, non siano stati ancora ospedalizzati».

«Non vi sono, del resto, contrarie ragioni di salute pubblica che sconsiglino l’impiego generalizzato del farmaco, utilizzato ormai da molti anni, oltre che per la profilassi malarica, nella cura dell’artrite reumatoide e del lupus eritematoso, facilmente reperibile e poco costoso, dietro attenta prescrizione e sotto stretto controllo del medico curante» rilevano ancora i giudici.

L’ordinanza precisa che non è invece oggetto di sospensione (né a monte di contenzioso) la decisione di AIFA di escludere la prescrizione off label dell’idrossiclorochina dal regime di rimborsabilità.

Grande soddisfazione da parte dell’avvocato Erich Grimaldi, fondatore del Comitato di scopo per la cura tempestiva domiciliare del Covid-19, fautore del ricorso: «Ho restituito una giusta opportunità di cura agli italiani, tenendo conto delle evidenze che venivano dai territori. Da marzo ho collegato il dottor Cavanna di Piacenza con tanti altri medici che utilizzavano in fase precoce l’idrossiclorochina con successo in tutta Italia. Questo significa rispettare la professione medica esercitata in scienza e coscienza».

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