Nel decreto, il 221 del 2021, le norme su durata del Green Pass e sulla quarantena, pensate quando la curva dei contagi era in ascesa. Approvati diversi Ordini del giorno per un graduale allentamento delle misure restrittive
L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 331 voti favorevoli, 45 contrari e 3 astenuti il Decreto 221 del 24 dicembre 2021, che, tra le altre cose, prolunga lo stato di emergenza al 31 marzo. Il provvedimento è giunto a Montecitorio blindato, dopo che al Senato non erano mancate polemiche per l’approvazione di alcuni emendamenti su cui il governo aveva dato parere contrario: nello specifico, rispetto al testo originario sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale. L’altra novità è il via libera all’accesso e all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole italiane per il rientro al proprio domicilio o per giustificati motivi di salute anche senza Super Green pass, ma solo con quello base.
L’esecutivo ha dato parere favorevole a diversi ordini del giorno sulla possibilità di valutare un graduale allentamento delle misure anti-Covid, come quella della certificazione Covid, da fine marzo quando potrebbe non essere più prorogato lo stato di emergenza. Un nutrito fronte interno al MoVimento 5 stelle è sempre più insofferente rispetto al prolungamento delle attuali misure oltre il 31 marzo.
È stato respinto un ordine del giorno di Fratelli d’Italia che chiedeva l’abolizione del Green pass da inizio aprile. Approvato, invece, un ordine del giorno di Fdi che impegna il governo ad adottare iniziative per superare l’attuale sistema delle fasce a colori regionali.
Il decreto abroga e ingloba il decreto successivo, il 229 del 30 dicembre 2021 e il decreto 2 del 2022, facendo salvi gli effetti. Una semplificazione normativa necessaria per evitare di ingolfare il Parlamento.
L’articolo 1 prevede l’ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19. Il comma 2 prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19 possano adottare anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento dell’epidemia in corso.
Il decreto sopprime l’obbligo di quarantena precauzionale, prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus Sars-CoV-2, per alcune fattispecie, prevedendo, in sostituzione e sempre che permanga la negatività al suddetto virus, un regime di autosorveglianza, comprensivo dell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 o di tipo FFP3. Tali nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il contratto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (contro il Covid-19), o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo, o entro i 120 giorni dalla guarigione (da un’infezione al medesimo Covid-19), nonché in tutti i casi in cui la guarigione sia successiva al completamento del suddetto ciclo primario (oppure successiva alla dose di richiamo).
L’articolo 3 riduce, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, il termine di durata di validità del certificato verde Covid-19 generato da vaccinazione (contro il Covid-19) da nove a sei mesi. Oggi, tuttavia, il Decreto 5 del 2022 ha soppresso il limite temporale della validità del certificato verde Covid-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione all’assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il Covid-19 (successiva al completamento del ciclo primario) o in relazione ad una guarigione successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all’assunzione della dose di richiamo.
L’articolo 5 opera il riordino di un complesso di disposizioni che subordinano l’accesso a determinati ambiti e attività al possesso di un certificato verde Covid (in corso di validità) di base oppure (in altri casi) al possesso di un omologo certificato rafforzato – generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione dei certificati generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido.
L’articolo 11 definisce una misura urgente per il controllo dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, prevedendo che gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e i Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute effettuino controlli con test antigenici o molecolari, anche a campione, dei viaggiatori presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, per una spesa complessiva stimata in 3.553.500 euro nel 2022.
L’articolo 9 proroga al 31 marzo 2022 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l’obbligo, per le farmacie e per le strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Al contempo è prorogata al 31 marzo 2022 anche l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il Covid-19. Per l’intervento viene estesa al 2022 l’autorizzazione di spesa già disposta per l’anno 2021.
Il decreto sopprime i limiti orari agli spostamenti (cosiddetto coprifuoco), ancora vigenti nelle zone arancioni e rosse.
Sono state modificano alcune norme relative ai lavoratori dipendenti – pubblici e privati – cosiddetti fragili. Prorogata, nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per il 2022, la possibilità – per i genitori di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e per i lavoratori autonomi – di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi e indennità con riferimento a determinate fattispecie relative ai figli conviventi minori di anni 14, o, qualora tali fattispecie riguardino figli in condizioni di disabilità accertata, a prescindere dall’età. Al ricorrere delle medesime fattispecie, il suddetto congedo è riconosciuto, alternativamente e senza la corresponsione della relativa indennità, anche ai genitori di figli conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni.
L’articolo 14 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2022 per la realizzazione e l’allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali.
L’articolo 12 proroga fino al 31 dicembre 2022 l’applicazione della normativa transitoria – già vigente per il 2021 – che consente la somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico, da parte dei farmacisti, dei prodotti vaccinali contro il Covid-19. Si provvede altresì alla definizione dei profili finanziari inerenti alla medesima proroga.
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