La nuova circolare spiega come comportarsi in caso di sospetto Covid
Priorità ad operatori scolastici e alunni nell’esecuzione dei test diagnostici per Sars-Cov-2, che scatta in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C o sintomi compatibili con Covid-19. Ad evidenziarlo è una nuova circolare della Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero che fa chiarezza sull’iter da seguire in caso di sospetto caso Covid tra alunni o personale scolastico.
«Se il test risulta positivo – si legge nella circolare -, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata». Per il rientro in comunità, bisognerà attendere «l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità». Il nulla osta viene predisposto dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale.
«Se il test diagnostico è negativo – prosegue la circolare -, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG». Anche in questo caso, una volta che il paziente è guarito, il pediatra o il medico di medicina generale «redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per Covid-19».
«Si sottolinea – aggiunge il testo – che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su
valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso».
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