Christian Tomi di Formazione Futuro Semplice S.r.l spiega a Sanità Informazione cosa prevede la legge nei confronti di datori di lavoro e dipendenti che lavorano da casa
Con l’emergenza Covid molte aziende sono state spinte ad accelerare i progetti di smart working o telelavoro e, in alcuni casi, a partire da zero per fare in modo che i dipendenti fossero nelle condizioni di poter lavorare da casa. Ma anche se il lavoratore non mette piede in azienda, il datore di lavoro ha comunque dei precisi obblighi nei suoi confronti, anche in relazione alla tutela della sua salute e della sua sicurezza. Il dipendente può chiedere, se la ritiene necessaria, una strumentazione più adatta alle sue esigenze? E che diritti, oltre ai doveri, ha il datore di lavoro nei suoi confronti? Ne abbiamo parlato con Christian Tomi di Formazione Futuro Semplice S.r.l.
Cosa prevede la normativa relativa allo smart working e al telelavoro dal punto di vista della salute del lavoratore?
«Partiamo dal presupposto che lavorare da casa è sinonimo di lavorare in ufficio e partendo da questo punto già si può immaginare che cosa occorre fare ai fini di sicurezza per i dipendenti. Partiamo anche dal presupposto che quando si parla di smart working o telelavoro nulla cambia, in quanto le due diverse modalità di lavoro non modificano gli adempimenti al fine della sicurezza e tutela nei luoghi di lavoro. Premesso ciò, l’azienda deve affrontare con consapevolezza i rischi correlati a questa modalità di lavoro, dalle attrezzature utilizzate agli ambienti in cui si opera. L’azienda e i lavoratori possono fare riferimento ad un documento prodotto dall’Inail – dal titolo “Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, L. 81/2017” – che segnala come adempiere agli obblighi in tale materia. Nel documento si affronta il tema dei comportamenti da tenere da parte del lavoratore e le indicazioni per svolgere tale attività nei vari luoghi identificati come di lavoro. Si parla soprattutto di cooperare con diligenza nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in tale modalità, non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e quella di terzi ed individuare le esigenze connesse alla prestazione stessa. In ogni caso evitare luoghi, ambienti, situazioni da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza».
Quali obblighi, relativi alla tutela della salute, ha un’azienda nei confronti del lavoratore (sia quando lavora in sede sia quando lavora da casa)?
«Il d.lgs. n. 81/2008 illustra quanto concerne la salute e sicurezza, introducendo una regolamentazione specifica al riguardo che tiene conto delle criticità possibili in tale modalità di lavorazione. In particolare, si ripete, nel panorama normativo previgente all’emanazione del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti di tale tipologia di lavoratori subordinati il datore di lavoro deve adempiere a tutti gli obblighi statuiti a tutela dei lavoratori subordinati stricto sensu ex articolo 2094 c.c., ivi compresi quelli inerenti la valutazione dei rischi, le postazioni e le attrezzature di lavoro, l’informazione e la formazione in materia di sicurezza, le attrezzature munite di videoterminali e la sorveglianza sanitaria. Il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro ha regolamentando espressamente le modalità e le forme legittime di accesso nel domicilio dei lavoratori da parte dei datori di lavoro, delle rappresentanze dei lavoratori e delle autorità competenti, al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. L’articolo 3, comma 10, del d.lgs. n. 81/2008 dispone cosa fare e come comportarci nei confronti dei lavoratori che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico. Per i telelavoratori autonomi e parasubordinati trova applicazione l’articolo 21, commi 1 e 2, del nuovo testo di legge, con riferimento alla obbligatorietà di uso di attrezzature di lavoro e dispositivi di prevenzione e protezione conformi al Titolo III e alla facoltà di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione. Riguardo, invece, al telelavoro parasubordinato, con riferimento ai lavoratori a progetto, vige la piena applicabilità della normativa antinfortunistica nei soli casi in cui la prestazione di lavoro si svolga nei luoghi di lavoro del committente. Tale tutela è stata, però, estesa anche ai telelavoratori che operano con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per quanto riguarda il lavoro “agile” è previsto quanto segue:
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In relazione alla questione della “copertura” INAIL per il lavoro “agile”, viene riconosciuto che: “Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”, mentre è prevista la “Copertura INAIL” anche in caso di infortunio in itinere, anche se solo “quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”».
Cosa può chiedere un lavoratore alla sua azienda durante il periodo di smart working o telelavoro (ad esempio: monitor più grandi, sedie idonee, ecc.) e come può fare per richiederlo?
«Gli strumenti di lavoro necessari per lo svolgimento della prestazione di lavoro, al di fuori dei locali aziendali, sono generalmente consegnati al lavoratore dal datore di lavoro. Le modalità di utilizzo di tali dispositivi sono regolate dalla normativa aziendale, che il lavoratore è tenuto ad osservare, per la cui violazione, sussisterà la responsabilità dello stesso. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del corretto funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al prestatore di lavoro agile per lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working, per i quali lo stesso può esercitare il proprio potere disciplinare a norma dell’articolo 2106 del Codice civile, imponendo al lavoratore di usare la diligenza necessaria, connessa alla natura della prestazione di lavoro. Dunque, potrà svolgere le necessarie verifiche sul corretto svolgimento della prestazione a distanza del dipendente, effettuando gli opportuni controlli nel rispetto dei limiti fissati dagli accordi tra le parti e della normativa in materia. Si ricorda che successivamente alle modifiche del D.Lgs. n. 151/2015, il datore di lavoro può controllare a distanza le prestazioni lavorative per tramite dei dispositivi dai quali derivi anche un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale».
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