Salute 1 Agosto 2017 11:49

Tutti i dettagli della Legge: ecco il calendario per mettersi in regola

Con 296 voti a favore, 92 contrari e 15 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato il Decreto vaccini che quindi diventa Legge. Ecco, punto per punto, cosa prevede e cosa devono fare genitori e scuole per adeguarsi alla nuova normativa 

Vaccini obbligatori: sono dieci alla fine le vaccinazioni obbligatorie e gratuite, e non dodici come inizialmente proposto, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e i minori stranieri non accompagnati: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella. Le somministrazioni dovranno seguire il Calendario Nazionale Vaccinale relativo a ciascun anno di nascita e non saranno necessarie dieci diverse punture: sei vaccini possono essere somministrati contestualmente con la vaccinazione esavalente (anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetano, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b). Gli altri quattro vaccini possono essere somministrati con la cosiddetta quadrivalente (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella).

Vaccini attivamente consigliati: oltre ai dieci vaccini obbligatori, se ne aggiungono quattro non obbligatori, la cui offerta è attiva e gratuita: anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus. Nel caso di mancata somministrazione di questi vaccini, non sono previste sanzioni.

Le sanzioni: la mancata somministrazione dei vaccini obbligatori preclude l’iscrizione agli asili nido e alle scuole materne. Per il mancato rispetto dell’obbligo da parte di bambini e ragazzi più grandi, invece, è prevista una multa da 100 a 500 euro (invece dell’ipotesi iniziale che prevedeva una multa dai 500 ai 7.500 euro). Decaduta la proposta al Decreto che prevedeva la sospensione della patria potestà per i genitori che non vaccinano i figli, ma si prevede una convocazione presso l’Asl di competenza per sollecitarne l’esecuzione.

Esoneri: sono esonerati dall’obbligo i bambini e i ragazzi già immunizzati a seguito di malattia naturale, mentre in caso di accertato pericolo per la salute, e quindi in presenza di specifiche condizioni cliniche, le vaccinazioni possono essere omesse o differite. Le vaccinazioni per le quali non si è immunizzati verranno somministrate in formulazioni monocomponenti o in formulazioni combinate, senza ovviamente l’antigene cui si è immuni.

I documenti che i genitori devono presentare alle scuole: al momento dell’iscrizione, il Dirigente scolastico deve chiedere ai genitori o ai tutori la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:
– Idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni;
– Idonea documentazione comprovante l’omissione e la motivazione;
– Idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale;
– Copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’azienda sanitaria locale.
Se nessuna delle attestazioni previste viene consegnata entro i termini, il Dirigente scolastico deve farne comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale di competenza entro dieci giorni, e l’Asl dovrà contattare i genitori per un colloquio informativo. Se l’appuntamento previsto non viene rispettato, scatta la contestazione formale dell’inadempimento da parte dell’Azienda sanitaria locale.

I tempi previsti per la consegna dei certificati alle scuole: in considerazione del recente avvio dell’obbligo, nel primo anno verrà dato tempo alle famiglie di organizzarsi: infatti, per l’anno scolastico 2017-2018, basterà l’autocertificazione da fornire entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale. Poi entro il 10 marzo 2018 sarà possibile presentare la documentazione in forma originale. Per gli altri anni la documentazione è attesa entro le date previste per l’iscrizione a scuola, e se non si adempie l’obbligo si ha tempo fino al 10 luglio per mettersi in regola. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione non determinerà invece la decadenza dall’iscrizione.

Gli elenchi degli iscritti alle Asl, le tempistiche: dall’anno 2019/2020 i dirigenti scolastici trasmetteranno alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico successivo. Le Asl provvederanno a restituire gli elenchi entro il 10 giugno completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi i dirigenti scolastici inviteranno i genitori dei minori (indicati negli elenchi) a consegnare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni. Entro il 20 luglio, poi, i dirigenti scolastici trasmetteranno la documentazione pervenuta o l’eventuale comunicazione di mancata consegna alla Asl che prenderà i provvedimenti previsti.

Classi ad hoc per immunodepressi: la Legge prevede che il Dirigente scolastico e la segreteria amministrativa organizzino delle classi sulla base delle situazioni cliniche dei bambini: l’idea è quella di mettere nello stesso gruppo minori che hanno uno stato clinico simile, per esempio soggetti immunodepressi (che per particolari condizioni di salute non possono vaccinarsi) solo con minori vaccinati o immunizzati. Nella Legge è scritto che l’indicazione non è tassativa ma “di norma”. Inoltre il Dirigente scolastico, entro il 31 ottobre di ogni anno, deve comunicare all’ASL le classi in cui sono presenti più di due alunni non vaccinati.

Obblighi per il personale scolastico: è stato accantonato l’emendamento che proponeva l’obbligo dei 10 vaccini anche per il personale scolastico. Tuttavia gli stessi operatori scolastici dovranno comunque presentare un’autocertificazione che attesti la personale situazione vaccinale; gli inadempienti verranno segnalati all’Asl di competenza che li contatterà per incentivare l’azione vaccinale.

Anagrafe nazionale vaccini: istituita presso il Ministero della Salute, registrerà i soggetti vaccinati, coloro che devono sottoporsi a vaccinazione, che sono esonerati o già immunizzati, oltre alle dosi, ai tempi di somministrazione e agli eventuali effetti indesiderati, raccogliendo i dati delle anagrafi regionali.

Verifica delle coperture vaccinali: dopo tre anni dall’entrata in vigore della Legge, e successivamente ogni tre anni, sulla base della verifica delle coperture vaccinali, il Ministro della Salute, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) e della Conferenza Stato-Regioni, può disporre la cessazione dell’obbligatorietà di una più delle seguenti vaccinazioni: anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella. I risultati delle coperture vaccinali e i dati relativi agli eventi avversi per i quali è stata confermata un’associazione con la vaccinazione sono trasmessi dall’AIFA al Ministero della salute, che a sua volta li trasmetterà alle Camere.

 

GUARDA LE SCHEDE DEL MINISTERO DELLA SALUTE:

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