Sanità 15 Aprile 2019 18:15

Contratto medici, sentenza Corte costituzionale: «Oneri contrattazione collettiva sono a carico delle regioni»

La Consulta ha respinto il ricorso del Veneto per l’assistenza in favore dell’autonomia degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali

Contratto medici, sentenza Corte costituzionale: «Oneri contrattazione collettiva sono a carico delle regioni»

È una sentenza destinata a far discutere e forse a cambiare il corso delle trattative per il rinnovo del contratto dei medici quella pronunciata oggi dalla Corte costituzionale. Come riporta Quotidiano Sanità, la Consulta ha respinto il ricorso del Veneto per l’assistenza in favore dell’autonomia degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ha sancito che «gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva sono a carico dei bilanci delle Regioni».

La Regione Veneto aveva impugnato i commi 679, 682 e 683 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di Bilancio 2018) per «violazione del principio di leale collaborazione» Ad avviso della Regione la legge di bilancio 2018 prevederebbe un incremento del 3,48 per cento dei costi contrattuali per il personale dipendente delle amministrazioni centrali, «una percentuale che sarebbe destinata a essere applicata al comparto delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale senza che, tuttavia, sia stato previsto alcuno stanziamento aggiuntivo a favore delle amministrazioni regionali»

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La questione è stata ritenuta «non fondata», in quanto basata su una «interpretazione non condivisibile» delle disposizioni censurate. A giudizio della Consulta, infatti, i commi 682 e 683 «non impongono in alcun modo alle Regioni di assicurare al loro personale e a quello sanitario il medesimo incremento retributivo disposto dal comma 679 per i dipendenti delle amministrazioni statali. Essi si limitano a ribadire che per il personale regionale e sanitario valgono i principi contenuti nel decreto legislativo n. 165 del 2001».

I giudici della Corte Costituzionale segnalano innanzitutto come dal testo normativo si ricava che il principio che la determinazione del trattamento economico del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche «è materia affidata alla contrattazione collettiva». In proposito, «anche la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che, nell’assetto regolatorio del pubblico impiego, il contratto collettivo si atteggia come imprescindibile fonte, che disciplina anche il trattamento economico, nelle sue componenti fondamentali e accessorie (sentenze n. 257 del 2016 e n. 178 del 2015). Del resto, successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni oggetto del presente giudizio, i sindacati e l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) hanno siglato, in data 21 maggio 2018, il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, che riguarda il periodo che va dal 1°gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018».

Quanto all’asserita assenza dei finanziamenti necessari a dare copertura alle spese per il personale regionale e sanitario viene segnalato che «l’articolo 48, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in virtù del richiamo operato al precedente articolo 41, comma 2, stabilisce che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva sono determinati a carico dei bilanci delle Regioni, dei relativi enti dipendenti, e delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, una corretta lettura degli impugnati commi 682 e 683 porta a concludere che essi, limitandosi a ribadire i principi generali già stabiliti dal d.lgs. n. 165 del 2001, esauriscono in ciò la loro portata normativa». Di qui l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Riguardo agli alunni con disabilità, è stato contestato dalla Regione Veneto l’art. 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017 laddove si stabilisce che «per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l’anno 2018». La disposizione impugnata provvede a rifinanziare, esclusivamente per il 2018, un contributo alle spese delle Regioni per l’esercizio delle funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio.

A parere del Veneto la previsione, per il solo 2018 e non anche per gli anni a venire, di un contributo alle spese delle Regioni relative a quelle funzioni, «non assicurerebbe alcuna certezza sulla proiezione pluriennale del relativo finanziamento e perciò non consentirebbe alle Regioni stesse di programmare adeguatamente il servizio a favore degli alunni con disabilità». Inoltre, l’«oggettiva aleatorietà del finanziamento per gli anni successivi implicherebbe la violazione del principio dell’autonomia finanziaria regionale».

La questione è stata ritenuta dalla Consulta «non fondata». «L’effettiva fruibilità del nucleo indefettibile dei diritti delle persone con disabilità – si spiega nella pronuncia – non può dipendere da scelte finanziarie che il legislatore compie con previsioni che lasciano ‘incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione». Citando la sentenza 407/1992 i giudici della Consulta ricordano: «Alla realizzazione dei diritti costituzionali fondamentali delle persone con disabilità partecipano, con lo Stato, gli enti locali minori e le Regioni, nel quadro dei principi posti dalla legge […]. Alle Regioni, in particolare, sono affidati sia interventi diretti, sia compiti di disciplina dei modi e livelli qualitativi di erogazione dei vari servizi da parte dei suddetti enti locali».

«Il legislatore – si spiega nella pronuncia – ha sempre assicurato il finanziamento delle funzioni in discorso anche con la previsione oggi impugnata, che ha stanziato un contributo pari a 75 milioni di euro per l’anno 2018 per la copertura finanziaria delle funzioni di cui si discorre. In una complessa fase di transizione, come è quella che si è innescata con il riordino delle Province, può ritenersi non irragionevole che il legislatore scelga di disporre il finanziamento di anno in anno, senza peraltro mai farlo mancare e procedendo contestualmente all’istruttoria strumentale alla determinazione delle risorse necessarie a regime. In tal senso ha operato il sopravvenuto art. 1, comma 561, della legge di Bilancio 2019 che incrementa le risorse disponibili di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e doverosamente assicura allo stanziamento un orizzonte temporale più ampio, utile per un’adeguata programmazione triennale dell’esercizio delle funzioni di assistenza scolastica agli studenti con disabilità da parte delle Regioni».

La Regione Veneto aveva inoltre denunciato l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 70, anche in relazione all’entità della somma stanziata che, in luogo dei previsti 75 milioni di euro, avrebbe dovuto essere, invece, ad avviso della ricorrente, pari a 112 milioni di euro. Anche questa questione è stata però ritenuta «inammissibile».

«La giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che l’autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa – si ricorda nella pronuncia -. Le risorse disponibili possono subire modifiche e, in particolare, riduzioni, purché tali diminuzioni non rendano impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti territoriali medesimi. La giurisprudenza di questa Corte è costante e ferma nel precisare che grava sul ricorrente l’onere di provare l’irreparabile pregiudizio lamentato. Ciò posto possono essere considerate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in cui si lamenti la violazione dei principi contenuti nell’art. 119 Cost. a causa dell’inadeguatezza delle risorse a disposizione delle Regioni, senza puntuali riferimenti a dati più analitici relativi alle entrate e alle uscite. Il ricorso patisce una notevole genericità. Peraltro, il ricorso risulta carente anche perché le lamentate violazioni dell’autonomia finanziaria regionale non sono comprovate da una adeguata analisi complessiva del bilancio regionale: il necessario adempimento di tale onere probatorio consegue anche dall’orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui le norme incidenti sull’assetto finanziario degli enti territoriali non possono essere valutate in modo ‘atomistico’, ma solo nel contesto della manovra complessiva, che può comprendere norme aventi effetti di segno opposto sulla finanza delle Regioni e degli enti locali».

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