Sanità 1 Marzo 2023 11:33

Barriere architettoniche: addio cessione del credito e sconto in fattura del 75%. Associazioni: «Negato diritto inclusione»

Le conseguenze dell’eliminazione super bonus 110% per interventi edilizi di efficientamento energetico e antisismici. Barbieri, presidente del Gruppo di Studi Disabilità del CESE, il  Comitato Economico e Sociale Europeo: «Questo limiterà in modo decisivo l’autonomia della persona con disabilità». Giacobini (Agenzia Iura): «Il bonus del 75% non può essere messo alla stessa stregua di quello del 110%»

Barriere architettoniche: addio cessione del credito e sconto in fattura del 75%. Associazioni: «Negato diritto inclusione»

Niente sconto in fattura. Niente cessione del credito. Per avere il bonus bisognerà anticipare la spesa e poi scalarla dalle tasse in 5 anni. No, non stiamo parlando del bonus 110% abolito con il DL 11/2023. L’addio al super bonus per interventi edilizi di efficientamento energetico e antisismici ha comportato anche un parziale addio al bonus del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche. Mentre, dal 17 febbraio, tutti discutono dei cambiamenti introdotti che hanno eliminato la possibilità di cedere il credito o di avere lo sconto in fattura per determinati lavori di edilizia, pochi sanno che la stessa cessione del credito – e dello sconto in fattura – riguardava anche il bonus al 75%  dedicato alle barriere architettoniche.

Bonus 110% e 75%: cosa cambia

Il super bonus, che dal 2023 è passato dal 110% al 90%, resta in vigore ma con delle variazioni. Chi non ha già deliberato e presentato la Cila, potrà usufruire solo della detrazione in 4 anni. Gli altri hanno tempo fino al 31 marzo per comunicare le cessioni del credito e gli sconti in fattura relativi all’anno 2022. «Le stesse variazioni  – spiega a Sanità Informazione Pietro Barbieri, presidente del Gruppo di Studi Disabilità del CESE, il  Comitato Economico e Sociale Europeo – riguardano anche il bonus del 75%, previsto per i lavori di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche. Anzi, per questa tipologia di interventi la detrazione dovrà essere spalmata nell’arco dei cinque anni successivi alla fatturazione e non in quattro come, invece, previsto per le opere di efficientamento energetico e antisismiche».

Si nega il diritto all’inclusione

Passando dalla teoria alla pratica chi non ha le risorse necessarie sul proprio conto corrente per pagare i lavori necessari al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche dovrà rinunciarvi del tutto. «Eliminare questo bonus significa non garantire l’inclusione sociale – aggiunge Barbieri  -. L’agevolazione fiscale, infatti, è stata finora utilizzata per installare rampe di accesso e ascensori in case e condomini, per ristrutturare bagni adeguati alle persone con disabilità, per montare sollevatori che permettano il trasferimento dal letto alla carrozzina e in tutti gli ambienti domestici. Significa, in altre parole permettere a chi convive con una disabilità di accedere agli spazi, muoversi, prendersi cura di sé in modo autonomo».

Il bonus del 75% è funzionale ad altri diritti

Ma c’è di più: impedire liberi movimenti e spostamenti di una persona con disabilità significa limitarne anche i diritti. «Il bonus del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche è un intervento di natura normativa funzionale anche ad altri diritti – spiega a Sanità Informazione Carlo Giacobini, direttore dell’Agenzia Iura, l’Agenzia per i diritti delle persone con disabilità -. Chi non può agevolmente uscire dal proprio appartamento per l’assenza di una rampa o di un ascensore è molto probabile che avrà maggiori difficoltà a beneficiare di diritti fondamentali come quello alla salute, all’istruzione e alla socialità. Inoltre, minore sarà l’indipendenza della persona con disabilità e maggiore sarà la necessità di ricevere assistenza da terzi, con un aumento delle spese a carico della persona, anziana o disabile, della sua famiglia, dei servizi sociosanitari».

C’è chi è costretto a rinunciare alla propria autonomia

Il bonus del 75% era stato ideato anche come una leva e un incentivo per superare resistenze all’interno dei condomini verso questi interventi. «L’eliminazione di questo bonus – aggiunge Giacobini – frena soprattutto i lavori per l’accessibilità delle aree comuni, per le quali è sempre difficile trovare un accordo unanime, anche per le differenze di disponibilità economiche delle diverse famiglie che, ad esempio, abitano all’interno di un condominio».
Calcolatrice alla mano, se fino a poche settimane fa per installare una rampa di accesso ad un condominio del costo di 10 mila euro era sufficiente avere a disposizione solo 2.500 euro, oggi sarà necessario disporre dell’intera cifra. «È vero che il 75% della spesa potrà essere recuperato nei successivi 5 anni, ma è altrettanto vero che chi non avrà soldi a sufficienza da spendere dovrà rinunciare del tutto . sottolinea Barbieri -. Una rinuncia che limiterà in modo decisivo l’autonomia della persona con disabilità».

La Convenzione Onu

«Impedire l’inclusione significa non rispettare i principi della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, un trattato internazionale finalizzato a combattere le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani, ratificata anche in Italia», dice il direttore dell’Agenzia IURA. Ed è proprio in virtù di questi principi che diversi rappresentanti delle persone disabilità hanno scritto una lettera aperta al Governo ed al Parlamento in cui si chiede che venga ripristinato il bonus del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Il bonus 75% non è paragonabile al 110%

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha sintetizzato in tre motivazioni la decisione di eliminare i bonus: spese fuori controllo, investimenti tecnici e economici senza limiti. «Tuttavia – sottolinea Giacobini -, il bonus del 75% non può essere considerato alla stessa stregua di quello del 110%. E vi spiego perché: secondo il Presidente Meloni il 110% non può funzionare perché ogni singolo contribuente, non pagando alcuna cifra di tasca propria, non è indotto a controllare i costi dei lavori. Questa prima osservazione non è applicabile al bonus per le barriere architettoniche che copre solo il 75% della spesa, lasciandone il restante 25 a carico del cittadino. Ancora, il bonus 110 non prevede un sostanziale limite di spesa, il 75, sì. In particolare è previsto un limite di 50 mila euro per interventi in edifici unifamiliari e di 40 mila euro a famiglia per opere che comprendono da 2 a 8 unità abitativa. Infine, il bonus 75% prevede anche uno stringente requisito tecnico: gli interventi devono essere esclusivamente di eliminazione delle barriere architettoniche, eseguiti – conclude il direttore dell’Agenzia Iura – nelle modalità previste dalla normativa edilizia in materia».

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