In totale sono 6 gli articoli modificati dagli emendamenti presentati nel corso della discussione di Palazzo Madama, tra cui la modifica del titolo del documento. Cambia anche il limite alla misura di rivalsa e la tutela del professionista che opera in una struttura in regime libero professionale
L’Assemblea ha approvato il ddl n. 2224, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Il testo torna alla Camera dei deputati.
L’articolo 1 reca norme di principio in materia di sicurezza delle cure sanitarie e afferma che alle attività di prevenzione del rischio è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che operino in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. L’articolo 2 prevede la possibilità di attribuire al Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute; prevede inoltre che in ogni regione sia istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. L’articolo 3 istituisce l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità che predispone linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche e degli errori in sanità. L’articolo 4 afferma il principio che le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto della protezione dei dati personali. L’articolo 5 afferma il principio che gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida, scritte dalle società scientifiche elencate dal Ministero della salute. L’articolo 6 circoscrive la responsabilità per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose alle ipotesi di colpa grave, escludendo le ipotesi in cui siano state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni contemplate dalle linee guida. L’articolo 7 disciplina la responsabilità civile: quella del medico del servizio pubblico diventa extracontrattuale, quella della struttura sanitaria resta invece contrattuale. L’articolo 8 prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione per l’azione di risarcimento del danno. L’articolo 9 limita la possibilità di azione di rivalsa ai casi di dolo o colpa grave. L’articolo 10 conferma l’obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. L’articolo 11 definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative. L’articolo 12 introduce la possibilità di azione diretta da parte del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione con riferimento ad alcune tipologie di polizze. L’articolo 13 disciplina l’obbligo di comunicare all’esercente la professione sanitaria il giudizio basato sulla sua responsabilità. L’articolo 14 prevede l’istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. L’articolo 15 riforma la procedura di nomina dei consulenti tecnici e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. L’articolo 16 prevede che i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nei procedimenti giudiziari. Gli articoli 17 e 18 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome e la clausola di invarianza finanziaria.
All’articolo 4, precedentemente accantonato, è stato approvato l’emendamento 4.208 (testo 2) dei sen. Gaetti e Taverna (M5S). All’articolo 8 è stato approvato l’emendamento 8.206 a prima firma del sen. D’Ambrosio (CoR), che fa salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione. All’articolo 9 sono stati approvati gli emendamenti 9.216 a prima firma della sen. Padua (PD) e 9.500 del relatore che modificano il limite alla misura di rivalsa. All’articolo 10 sono stati approvati gli emendamenti del relatore 10.500 e 10.501 e l’emendamento 10.208 a prima firma del sen. Floris (FI-PdL). L’articolo 11 è stato approvato senza emendamenti. All’articolo 12, riguardante l’azione diretta del soggetto danneggiato, è stato approvato l’emendamento 12. 203 (testo 2) dei sen. Erika Stefani e Volpi (LN). L’articolo 13 è stato approvato senza emendamenti. All’articolo 14 sono stati approvati gli emendamenti identici 14.200 (testo 2) dei sen. Gaetti e Taverna (M5S) e 14.201 (testo 2) dei sen. Stefani e Volpi (LN). Gli articoli da 15 a 18 sono stati approvati senza modifiche. E’ stato approvato infine un emendamento, a prima firma del sen. Maurizio Romani (Misto), che modifica il titolo del ddl.
(Fonte: Senato della Repubblica)
Le modifiche apportate attraverso gli emendamenti approvati in Aula analizzate dai nostri esperti:
Art. 4 (Trasparenza dei dati)
Art. 8 (Tentativo obbligatorio di conciliazione)
Art. 9 (Azione di rivalsa)
Art. 10 (Obbligo di assicurazione)
Art. 12 (Azione diretta del soggetto danneggiato)
Art. 14 (Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria)
E’ stato approvato infine un emendamento, a prima firma del sen. Maurizio Romani (Misto), che modifica il titolo del ddl in: “Disposizioni in materia di sicurezza della persona assistita e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie“.