Gli specializzandi potranno concorrere ancora per gli incarichi provvisori. A medici e sanitari in quiescenza sarà possibile conferire incarichi di lavoro autonomo fino al 31 marzo. Nel decreto di fine anno anche misure che posticipano il divieto di impiego di animali per ricerche su sostanze d’abuso e xenotrapianti
Ormai da un quindicennio alla fine di ogni anno, ad eccezione della breve parentesi degli anni 2016-2017, l’esecutivo si ritrova a varare il cosiddetto Decreto Milleproroghe, posticipando l’entrata in vigore di disposizioni normative o prorogando l’efficacia di leggi in scadenza.
Anche l’esecutivo Draghi non è sfuggito a questa regola e nel nuovo decreto varato lo scorso 23 dicembre numerose sono le misure in tema di sanità. Ora il provvedimento, varato dal Consiglio dei Ministri il 30 dicembre, è all’esame della commissione Bilancio di Montecitorio.
Tra le norme previste nel decreto, la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2022. Stesso termine per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, che potranno continuare ad instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato con il SSN e, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale. Fino al 31 marzo sarà inoltre possibile assumere con incarichi di lavoro autonomo medici in quiescenza.
Ecco nel dettaglio le principali misure in tema di sanità.
La norma oggetto di proroga dispone che, in considerazione dell’attuale carenza di medici di medicina generale e nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione, i laureati in Medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio professionale, iscritti ad un corso di formazione specifica per i medici di medicina generale, possano concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2022. Per gli incarichi concernenti l’emergenza sanitaria territoriale, resta fermo il possesso del prescritto attestato di idoneità. L’assegnazione degli incarichi è subordinata al previo esaurimento della graduatoria regionale relativa agli altri medici aventi diritto e, in ogni caso, il mancato conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, entro il termine previsto dal relativo corso, determina la cancellazione dalla graduatoria regionale
La disposizione prevede che i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possano assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica, fermo restando che in ogni caso le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l’assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l’erogazione della borsa di studio è sospesa. Analogamente si prevede che il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Con la disposizione si prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2022, della possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Anche in questo caso il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.
La disposizione proroga il termine di validità dell’iscrizione per i soggetti iscritti nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, pubblicato in data 12 febbraio 2018, fino alla pubblicazione, nell’anno 2022, dell’elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022.
La disposizione prevede il differimento del termine di assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali autorizzate per l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in quanto le stesse sono in corso di svolgimento (per gli anni 2021 e 2022). Nell’anno in corso sono stati banditi 10 concorsi per reclutare 40 unità di personale, attualmente in fase di espletamento, dunque appare necessario prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 39 unità
La norma proroga (dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022) l’entrata in vigore della disposizione che attua la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, relativa al divieto di impiego di animali per ricerche su sostanze d’abuso e xenotrapianti.
A fine 2021 sarebbe scaduto il termine per la moratoria sul divieto di impiego di animali per ricerche su sostanze d’abuso e xenotrapianti. Sarà solo a decorrere, quindi, dal 1° luglio 2022 che il Ministero della salute non potrà più autorizzare le procedure per le ricerche sugli xenotrapianti, ossia i trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse e i progetti di ricerca sulle sostanze d’abuso che prevedono l’impiego di animali.
È prorogata al 31 marzo 2022 la disposizione che consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
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