Obbligo di astensione dal partecipare a decisioni o attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale. Nessuna richiesta, né accettazione, per sé o per altri, di regali o altre utilità. Divieto di assumere incarichi in associazioni e organizzazioni (anche quelle di volontariato o senza fini d lucro) che possano causare un conflitto di interessi […]
Obbligo di astensione dal partecipare a decisioni o attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale. Nessuna richiesta, né accettazione, per sé o per altri, di regali o altre utilità. Divieto di assumere incarichi in associazioni e organizzazioni (anche quelle di volontariato o senza fini d lucro) che possano causare un conflitto di interessi con l’attività svolta all’interno dell’Azienda.
Sono alcune delle disposizioni contenute nello “schema tipo” del Codice unico di comportamento per il personale operante nelle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna, presentato stamani in Commissione assembleare dall’assessore alle Politiche per la salute, Sergio Venturi, e che sarà adottato con specifica delibera dalla Giunta nella seduta odierna. Un documento che la Regione ha voluto per rafforzare il valore di sistema del servizio sanitario e per fornire uno schema di riferimento, uniforme e omogeneo, agli enti e alle Aziende nella predisposizione dei singoli Codici di comportamento aziendali, che dovranno essere aggiornati entro la fine del mese di maggio.
Scelta e contenuti del Codice rientrano nelle politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza in sanità definite con un’apposita norma, contenuta nella legge regionale 9 del 2017. I principi generali su cui si articola il testo sono la centralità della persona, il principio di non discriminazione, legalità e trasparenza, la riservatezza, la valorizzazione del patrimonio professionale, la gestione del rischio e la tutela della sicurezza.
Lo schema tipo è stato predisposto con i referenti aziendali che fanno parte del Tavolo regionale (istituito nel dicembre 2017) per il coordinamento delle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario; è stato condiviso con la Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare e con le Aziende. É stato redatto tenendo conto delle recenti Linee guida adottate dall’Autorità nazionale anticorruzione, dei Codici di comportamento già in essere nelle singole Aziende sanitarie (come previsto dal decreto del presidente della Repubblica 62 del 2013), e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Cos’è il Codice
Il Codice definisce i doveri costituzionali, i principi e le norme etiche di comportamento per il personale che opera nelle Aziende sanitarie regionali nei rapporti privati, in servizio e nei rapporti con il pubblico e i mezzi di informazione.
Si applica a tutto il personale che a qualsiasi titolo presta attività lavorativa per l’Azienda; nello specifico, a dipendenti a tempo determinato e indeterminato, in comando, distacco o fuori ruolo, collaboratori e consulenti dell’Azienda con qualsiasi tipologia di contratto, medici e altro personale universitario integrati con l’assistenza, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni (per quanto compatibile con la relativa convenzione nazionale), medici in formazione specialistica, ricercatori, dottorandi, assegnisti di ricerca e tirocinanti; direttori generali, amministrativi e sanitari; personale di imprese fornitrici, volontari che fanno parte delle associazioni. Per dirigenti e direttori il documento stabilisce ulteriori indicazioni.
Cosa prevede
In base al Codice, il personale mette al corrente l’Azienda dalla quale dipende, tramite un’apposita dichiarazione, di tutti i rapporti intercorsi, a qualsiasi titolo, negli ultimi tre anni con soggetti esterni dai quali possa derivare un conflitto di interessi, anche potenziale. Questa dichiarazione specifica tutti gli eventuali emolumenti percepiti e i benefici goduti, sia direttamente che indirettamente. La modulistica è stata predisposta in modo uniforme per tutte le Aziende nell’ambito del lavoro svolto dal Tavolo regionale trasparenza e anticorruzione.
Nel ribadire che i destinatari non chiedono, né sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità (prestazioni, servizi, opportunità), il Codice specifica “neanche di modico valore”, cioè di natura occasionale e di valore non superiore a 150 euro per singolo regalo.
I destinatari del Codice non possono assumere incarichi in associazioni e organizzazioni che possano porli in conflitto di interessi con l’attività svolta all’interno dell’azienda, incluse le associazioni di volontariato e quelle senza fini di lucro. Sia in servizio che nei rapporti privati, perseguono gli interessi dell’Azienda, non devono nuocere alla sua immagine, non fanno dichiarazioni pubbliche offensive nei suoi confronti. Nei rapporti con i mezzi di informazione, devono porre particolare attenzione alla tutela della riservatezza e della dignità delle persone, al diritto alla protezione dei dati personali e di quelli relativi alla salute.
Il Codice contiene articoli specifici per il Servizio sanitario regionale, che riguardano ambiti particolarmente delicati: le liste di attesa (“gestite con il massimo rigore e secondo criteri di trasparenza, evitando ogni forma di condizionamento derivante dall’attività libero professionale o da altri interessi non istituzionali”) e l’attività libero professionale (“autorizzata dall’Azienda e svolta nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia, in modo tale da garantire il prioritario svolgimento e il rispetto dei volumi dell’attività istituzionale, nonché la funzionalità dei servizi”). E ancora: la ricerca e la sperimentazione, le attività conseguenti al decesso di un paziente, le sponsorizzazioni e l’attività formativa (“la formazione sponsorizzata è ammessa qualora porti ragionevolmente un beneficio all’attività istituzionale svolta e sulla base di proposte non nominative indirizzate all’Azienda, nel rispetto dei regolamenti vigenti”). Infine, i rapporti con società farmaceutiche/o ditte produttrici di dispositivi medici; su questo punto “è fatto divieto di ricevere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’attività espletata dal medico o dal farmacista. La quantificazione del predetto valore trascurabile è fissata in un massimo di venti euro annui per società farmaceutica, per ogni singolo medico o farmacista”.
Chi vigila sull’applicazione
Sull’applicazione del Codice vigilano i dirigenti, l’Ufficio procedimenti disciplinari, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), il servizio personale, l’Oiv (Organismo indipendente di valutazione) del Servizio sanitario regionale con la collaborazione dell’organismo aziendale di supporto.