Sanità 14 Dicembre 2021 10:39

Fine vita, dall’obiezione di coscienza ai compiti del medico: tutte le novità del testo sbarcato alla Camera

A Montecitorio è iniziata la discussione della legge sul suicidio medicalmente assistito. Il testo esclude la punibilità del medico, anche con effetto retroattivo. Diventano più stringenti i limiti per accedere alla procedura. Destra e sinistra divisi sulla legge che dovrà passare lo scoglio dei voti segreti

di Francesco Torre
Fine vita, dall’obiezione di coscienza ai compiti del medico: tutte le novità del testo sbarcato alla Camera

La legge sul fine vita, o meglio sul suicidio medicalmente assistito, è finalmente sbarcata in Aula alla Camera, dopo una gestazione durata tre anni. L’inizio della discussione generale è certamente un passaggio fondamentale, ma sulla legge gravano ancora nuvole oscure e nulla esclude che possa fare la fine del Ddl Zan affossato al Senato nel passaggio alle forche caudine del voto segreto.

I relatori Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5S) hanno dato fondo alle loro capacità di mediazione e nel passaggio nelle commissioni Affari sociali e Giustizia hanno cercato di accogliere molte delle richieste provenienti da Fdi, Lega, Forza Italia e Coraggio Italia, a partire dall’introduzione dell’obiezione di coscienza. Il risultato però, è stato quello di scontentare chi, come i radicali, avrebbero voluto un testo più coraggioso allargando, e non restringendo, i casi in cui si può accedere alla procedura.

In tutti i casi la sentenza della Consulta 242 del 2019 sul caso Dj Fabo, che ha introdotto la possibilità di ricorre al suicidio assistito, rende quanto mai opportuno intervenire con una normativa organica che eviti che sulla legge siano i tribunali a pronunciarsi, come avvenuto nel caso di Mario, tetraplegico di Pesaro che da tempo richiede il diritto a porre fine alla propria esistenza.

I punti salienti delle proposta di legge

Al momento, non esiste nel nostro ordinamento un diritto esplicito a porre fine in modo volontario e dignitoso alla propria vita. Al contrario, se un medico asseconda la volontà di un malato di accompagnarlo alla morte, potrebbe rispondere penalmente di diversi reati, a seconda delle modalità della sua condotta.

In particolare, l’eutanasia attiva è attualmente vietata sia nella versione diretta, cioè quando è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta, sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona, fatti salvi i casi individuati dalla Consulta nella sentenza Cappato – Dj Fabo, in presenza dei quali è stata esclusa la punibilità del medico.

Da qui, l’esigenza di colmare il vuoto normativo ed escludere la punibilità del medico, laddove si rispettino rigidi requisiti che garantiscano che la fine della vita rifletta l’effettiva libertà di scelta del malato.

Cosa prevede il testo

Il testo in discussione alla Camera prevede la facoltà di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, che deve avvenire attraverso “un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalla legge in commento, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario nazionale”.

Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate. La persona richiedente la morte volontaria medicalmente assistita deve: essere affetta da una patologia attestata dal medico curante o dal medico specialista che lo ha in cura come irreversibile e a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che trova assolutamente intollerabili; essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.

La richiesta deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita, precisando che la stessa può essere revocata in qualsiasi momento e deve essere manifestata per iscritto e nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

I doveri del medico

Il medico che ha ricevuto la richiesta è tenuto a redigere un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata, inoltrandolo al Comitato di valutazione clinica territorialmente competente. La persona deve essere adeguatamente informata della propria condizione clinica, della prognosi, dei trattamenti sanitari ancora attuabili, di tutte le possibili alternative terapeutiche e del diritto di accedere alle cure palliative in merito alla quale bisogna specificare altresì se la persona è già nella rete delle cure palliative o se le abbia esplicitamente rifiutate.

Il Comitato per la valutazione clinica, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti della richiesta, trasmettendolo al medico e alla persona interessata. Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato e in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma in ogni caso la possibilità per la persona richiedente di ricorrere al Giudice entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del parere.

Viene disciplinata l’obiezione di coscienza del personale sanitario e ausiliario il quale non sarà tenuto a prendere parte alle procedure quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione, da comunicarsi alla propria struttura.

Il Ministero della salute dovrà istituire, entro 180 giorni dall’approvazione del provvedimento all’esame, i Comitati per la valutazione clinica presso le Aziende Sanitarie Territoriali, al fine di garantire la dignità delle persone malate e sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche. Tali Comitati dovranno essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, e costituiti da medici specialisti, ivi compresi palliativisti e da professionisti con competenze cliniche, giuridiche psicologiche, sociali e bioetiche.

Infine, viene esclusa la punibilità prevedendo che le disposizioni degli articoli 580 (Istigazione aiuto al suicidio) e 593 (Omissione di soccorso) del Codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui al provvedimento in esame. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima dell’entrata in vigore del provvedimento all’esame, qualora al momento del fatto ricorressero  i presupposti e le condizioni indicati nella presente legge.

Le modifiche in commissione

Per evitare l’ostruzionismo del centrodestra, nell’esame in commissione sono state numerose le modifiche che sono venute incontro alle richieste dei partiti più ostili alla legge.

Tra queste l’introduzione, tra i presupposti, della capacità d’intendere e di volere al momento della richiesta, oltre al coinvolgimento in un percorso di cure palliative ed il rifiuto delle stesse. Inoltre, la patologia dovrà cagionare sia sofferenze fisiche sia psicologiche, dunque la sofferenza psicologica non sarà più alternativa.

Il Comitato per la valutazione clinica dovrà esprimere il parere entro trenta giorni (anziché sette come era previsto nel testo base) e avrà poteri di indagine o verifica più rafforzati, anche recandosi al domicilio del paziente. S’introduce e disciplina l’obiezione di coscienza per l’esonero del personale delle strutture sanitarie.

 

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