Il dl Banche è legge. Anche il Senato, dopo la Camera, ha approvato il testo che contiene la riforma del sistema del credito cooperativo e la garanzia dello Stato sulle sofferenze. Tra le molte novità contenute nel documento, spicca la riforma dell’istituto dell’anatocismo bancario.L’anatocismo resta per gli interessi di mora su conti correnti, carte revolving, […]
Il dl Banche è legge. Anche il Senato, dopo la Camera, ha approvato il testo che contiene la riforma del sistema del credito cooperativo e la garanzia dello Stato sulle sofferenze. Tra le molte novità contenute nel documento, spicca la riforma dell’istituto dell’anatocismo bancario.L’anatocismo resta per gli interessi di mora su conti correnti, carte revolving, aperture di credito e sconfinamenti in rosso, mentre gli interessi vengono conteggiati al 31 dicembre e diventano esigibili a partire dal marzo successivo. La periodicità nel conteggio degli interessi, infine, non potrà essere inferiore ad un anno.
L’anatocismo bancario è la produzione di interessi (o capitalizzazione) da altri interessi. In sostanza, si tratta di un fenomeno che si verifica quando, in un conto corrente, vengono maturati interessi che si sommano alla cifra presente nel conto stesso, diventando la nuova base su cui verranno successivamente calcolati i nuovi interessi. L’anatocismo rappresenta una delle più odiate irregolarità commesse dagli istituti di credito, dopo pratiche come la pubblicità ingannevole e l’usura bancaria.
Si tratta di una pratica che può interessare indifferentemente cittadini e aziende e che è stata dichiarata illegale da diverso tempo. L’articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (la legge di Stabilità per il 2014) ha infatti sostituito l’art. 120 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) che consentiva la produzione di interessi sugli interessi passivi maturati nei contratti bancari. L’attuale articolo 120 del T.U.B. prevede, infatti, che «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Gran parte degli istituti bancari ha comunque continuato a capitalizzare gli interessi passivi di cittadini e aziende. I soggetti danneggiati hanno però spesso intrapreso le vie legali, incappando in due tipi diversi di giurisprudenza: da un lato, quella che subordinava alla delibera del CICR l’attuazione del divieto di anatocismo; dall’altro, quella ribadita, tra gli altri, anche da ABF (Arbitro Bancario Finanziario), Tribunale di Milano e Tribunale di Roma, secondo cui l’anatocismo non è legale già dal primo gennaio 2014. Questo tipo di interpretazione ha in breve tempo trovato sempre più spazio nelle pronunce dei vari Tribunali chiamati ad esprimersi in questioni relative a sospetti casi di anatocismo bancario, ed ha causato decine di condanne nei confronti dei principali istituti bancari.