Il Cup dovrà attivare un sistema di “Recall”. Il paziente che non si presenterà alla visita senza disdirla dovrà pagare la prestazione. Cambiano le tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico e del comparto sanitario. Sale il tetto di spesa per il privato
È in dirittura d’arrivo il decreto con il quale il ministro della Salute, Orazio Schillaci, punta ad abbattere il fenomeno delle liste d’attesa. L’approdo in Cdm è atteso per il 3 giugno ma è iniziata a circolare una prima bozza che Quotidiano Sanità ha anticipato. L’ampio documento (suscettibile di modifiche in quanto c’è un’intensa trattativa tra Mef e Salute sulle risorse) spazia su diversi punti, partendo dalla Carta dei diritti dei cittadini, fino agli obblighi di comunicazione e trasparenza da parte delle aziende sanitarie.
Si istituisce un Sistema Nazionale di Governo delle Liste di Attesa, l’interoperabilità tra Cup e la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti Cup territoriali costituirà condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali per l’accreditamento delle strutture sanitarie. Compito dei Cup sarà anche quello di attivare un servizio di “Recall” per ricordare ai pazienti il loro appuntamento. Se questi non si presenteranno alla visita senza disdirla, dovranno pagare la prestazione.
Cambia poi il tetto di spesa per il personale sanitario che diventa meno stringente, così come le tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico e del comparto sanitario. Arriva una nuova stretta per contrastare il fenomeno dei gettonisti in corsia e si introducono nuove misure nell’ambito della farmacia dei servizi.
L’ipotesi è contenuta nell’’articolo 1 ai fini dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza. Tra le altre cose, i cittadini hanno diritto ad accedere alle liste d’attesa senza incorrere nella sospensione delle prenotazioni; all’effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie nell’ambito delle strutture pubbliche e private accreditate; al rispetto dei tempi di attesa; ad una comunicazione trasparente sia in merito ai tempi di attesa massimi previsti, sia sulla tipologia dei percorsi di presa in carico delle richieste per le quali il Servizio sanitario non sia in grado al momento della prenotazione di offrire la prestazione nei tempi garantiti unitamente alla definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni.
Le Regioni dovranno attuare ogni utile iniziativa per garantire l’effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie nell’ambito delle strutture pubbliche e private accreditate, per garantire il rispetto dei tempi di attesa, per monitorare e vigilare sui risultati raggiunti, prevedendo, in caso contrario, idonee misure da adottare nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie.
In caso di sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni le sanzioni vengono inasprite da 2.000 a 10.000 euro, e da 8.000 a 30.000 euro per violazioni del registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri.
All’articolo 2 si specifica come, ad ognuna delle seguenti classi di priorità, corrisponda una diversa tempistica di erogazione della prestazione sanitaria:
a) classe U (Urgente): entro 72 ore dalla richiesta di prestazione;
b) classe B (Breve attesa): entro 10 giorni dalla prenotazione;
c) classe D (Differita): entro 30 giorni per le visite ovvero 60 giorni per gli accertamenti diagnostici dalla prenotazione;
d) classe P (Programmabile): entro 120 giorni dalla prenotazione secondo indicazione del medico prescrittore.
Per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, le aziende sanitarie locali erogano le prestazioni sanitarie nei confronti dei propri assistiti anche tramite l’offerta delle aziende ospedaliere, nonché degli erogatori privati accreditati, previa stipula di accordi contrattuali. Queste dovranno erogare almeno il 90% delle prestazioni entro i tempi massimi previsti da ogni classe di priorità.
I direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere dovranno elaborare annualmente un documento di programmazione che contiene l’analisi e la previsione relative alla domanda di prestazioni ambulatoriali proveniente dai propri assistiti e alla corrispondente offerta aziendale, comprensiva anche di quella delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati.
Le aziende sanitarie locali e ospedaliere nonché gli erogatori privati accreditati garantiscono l’utilizzo degli strumenti di telemedicina, tra cui il teleconsulto, quali strumenti di integrazione tra i medici ospedalieri e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta di afferenza territoriale.
Con l’articolo 3, al fine di implementare l’efficacia del coordinamento di livello nazionale per la riduzione e il superamento delle liste di attesa, con particolare riguardo alla risoluzione delle diseguaglianze regionali e del fenomeno della mobilità attiva e passiva, viene istituito presso il Ministero della salute è istituito il Sistema Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (Singla).
Questo, tra i suoi diversi compiti, dovrà analizzare il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali e in ricovero ordinario e Day Hospital attraverso l’individuazione del livello delle prestazioni attese nelle diverse regioni, nelle loro articolazioni territoriali, per ambiti di patologia e per percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta), adottando uno specifico strumento operativo finalizzato a determinare i livelli di prestazioni attese, idoneo a un’analisi puntuale dei bisogni che consenta il superamento dell’attuale modello di valutazione basato sui valori storicizzati delle prestazioni erogate nel passato.
Dovrà poi governare la domanda delle prestazioni attraverso la promozione della appropriatezza prescrittiva e organizzativa in collaborazione con i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta; identificare e dimensionare il sistema d’offerta necessario per garantire la risposta alla domanda di prestazioni attese; integrare il modello di governance del Ssn basato sul Nuovo Sistema di Garanzia (Nsg) con indicatori di monitoraggio riguardanti le liste di attesa; collegare strutturalmente i sistemi regionali e aziendali di governo delle liste di attesa ai ruoli di rete nel Servizio sanitario regionale (Ssr) quali il sistema dell’emergenza urgenza, delle reti tempo-dipendenti, delle reti di patologia, i sistemi di risposta tempestiva e di prevenzione e controllo in caso di eventi catastrofici di tipo biologico e non biologico; definire un piano di formazione dei professionisti sanitari per promuovere l’appropriatezza prescrittiva e organizzativa.
Un Piano di comunicazione ai cittadini
E ancora, definire un piano di comunicazione istituzionale diretto ai cittadini per informarli dei propri diritti e delle responsabilità in merito al corretto utilizzo del Cup; promuovere il collegamento dei sistemi di prenotazione con il Fse; introdurre il monitoraggio dei tempi di attesa dei ricoveri; e rafforzare strumenti di monitoraggio dell’equilibrio tra offerta istituzionale e attività libero professionale intramoenia (Alpi), sia per le prestazioni ambulatoriali che di ricovero.
Le regioni dovranno definire i “Piani regionali di contenimento e recupero delle liste di attesa” nell’ambito dei quali è stimato il fabbisogno regionale di prestazioni per ogni branca specialistica per provincia e per area metropolitana, programmando la struttura di offerta.
Le disposizioni per il governo delle liste d’attesa vengono specificate all’articolo 6. L’Agenas effettuerà il monitoraggio nazionale sul rispetto dei tempi massimi di attesa per classi di priorità elle prestazioni prenotate in regime istituzionale e in regime di libera professione intramoenia (Alpi).
Al fine di implementare il livello di monitorabilità del sistema di erogazione delle prestazioni nell’ambito del Ssn, l’erogazione delle prestazioni nell’ambito del Servizio sanitario nazionale richiede l’utilizzo di strumenti di prescrizione dematerializzati e interoperabili che individuino il quesito diagnostico anche in base all’assegnazione dell’appropriata classe di priorità da parte del medico prescrittore.
Ancora, l’articolo 7 stabilisce l’istituzione presso Agenas della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa finalizzata a realizzare l’interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione.
All’articolo 8 il provvedimento prevede, sul sito internet istituzionale del Ministero della salute, il registro delle segnalazioni per il mancato rispetto dei diritti dei cittadini. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la composizione dell’Osservatorio Nazionale delle Liste di Attesa, cui partecipano comunque i rappresentanti regionali designati dalla Conferenza Stato Regioni e i rappresentati delle organizzazioni civiche di tutela della salute, e sono definite le modalità di raccolta e analisi delle segnalazioni pervenute e delle problematiche più rilevanti analizzate.
Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscono al Centro unico di prenotazione (Cup) che è unico a livello regionale o infra-regionale, come chiarito all’articolo 9.
Il Cup dovrà attivare un sistema di “Recall” per ricordare all’assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o per la cancellazione delle prenotazioni, da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima dell’erogazione della prestazione, anche in modalità on demand, nonché sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione, secondo le indicazioni tecniche indicate in linee guida omogenee di livello nazionale, adottate con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni. In caso di assenza ingiustificata e visita non annullata, l’assistito può essere tenuto al pagamento all’erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo stabilita dalle norme vigenti alla data dell’appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita.
Al fine di ridurre i tempi delle liste di attesa e di evitare le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici, le visite diagnostiche e specialistiche, come spiegato all’articolo 10, possono essere effettuate nei giorni di sabato e domenica e la fascia oraria per l’erogazione di tali prestazioni può essere prolungata.
L’articolo 17 introduce il capitolo Farmacia e prevede la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall’Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a 12 anni, nonché l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne alla farmacia, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.
Il decreto introduce inoltre la possibilità “dell’effettuazione da parte del farmacista dei test diagnostici per il contrasto all’antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell’appropriatezza prescrittiva”, oltre a “l’effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali”.
G.R./BDC