Montecitorio approva a larga maggioranza il Decreto legge varato dall’esecutivo precedente. Ampliata la platea che può accedere alla stabilizzazione e alle procedure concorsuali. Tutte le norme straordinarie per l’emergenza Covid – dal potenziamento delle reti assistenziale agli incarichi libero professionali per il personale sanitario – sono state prorogate
Il primo atto parlamentare dopo la nascita del Governo Draghi è la conversione in legge del Decreto Milleproroghe: un atto necessario ogni inizio anno e che con la pandemia in corso assume un rilievo ancora maggiore perché tante sono le norme emergenziali per affrontare la pandemia di Covid-19 che necessitano di una proroga.
Il decreto è passato praticamente quasi all’unanimità: 322 voti favorevoli, 2 voti contrari e 31 astenuti. Ora è atteso da Palazzo Madama per l’approvazione definitiva.
Il Dl Milleproroghe era atteso, in primis, dai precari della sanità: è differito dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro cui deve essere maturato il requisito di anzianità di almeno tre anni di servizio maturati anche non continuativi negli ultimi otto anni. La norma consentirà di estendere la platea che può accedere alla stabilizzazione e alle procedure concorsuali rivolte al personale sanitario.
Disposta la proroga al 2021 dell’utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 dispongono la proroga al 2021 ed il parziale riparto per il medesimo anno dell’accantonamento della somma annua di complessivi 32,5 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie del SSN, per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza, collegati a prestazioni che attualmente non trovano adeguata remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario.
Rinviata al 2022 l’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti e delle aziende del SSN cui è subordinata la possibilità di applicare incrementi di spesa per il personale dei servizi sanitari regionali.
La durata degli organi elettivi degli ordini professionali sanitari territoriali – per i quali non siano già state svolte le procedure elettorali di rinnovo – e delle relative federazioni nazionali viene prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Inoltre viene modificata la legge 3 del 2018 (che a sua volta modificava il decreto legislativo 233 del 1946) sul limite dei mandati dei Presidenti e dei componenti gli organi centrali delle Federazioni: la disposizione sul limite dei mandati si applicherà a partire dai mandati successivi al prossimo rinnovo.
Proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 della sospensione dell’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 26/2014, che vietano in Italia alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d’abuso).
Il comma 7 dell’articolo 4 consente per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali la proroga fino al 30 settembre 2021 dei contratti di lavoro flessibile in corso, relativi ad attività di ricerca o di supporto alla ricerca.
Allo scopo di garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei all’incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN prevede che l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale possa essere integrato entro il 21 marzo 2021.
È consentito alle regioni e alle province autonome di riconoscere alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il SSN convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti Covid-19 un contributo una tantum in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
Incrementato per l’anno 2021 da 5 a 7 milioni di euro la dotazione del fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica.
Differito dal 30 giugno 2020 al 31 maggio 2021 il termine per la prima revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale obbligatorio.
Ci sono poi tutta una serie di misure emergenziali adottate per fronteggiare la pandemia da Covid-19 che vengono prorogate. Ecco le principali.
Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 le norme relative al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario.
Prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 le disposizioni legislative relative al potenziamento delle reti assistenziali (le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie possono stipulare accordi contrattuali con le strutture private accreditate in deroga al limite di spesa previsto per i medesimi per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi attesi mediante le citate forme contrattuali, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie vengono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi della vigente normativa).
Prorogate sino al termine dello stato di emergenza le disposizioni legislative in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. In dettaglio la sorveglianza eccezionale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale.
Proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 delle disposizioni legislative in materia di distribuzione diretta dei farmaci forniti agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate con il SSN.
La proroga in esame – stabilita fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 – concerne una norma transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta.
La proroga in esame concerne la disciplina transitoria sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti da Covid-19, nonché sull’uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti.
Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid le disposizioni legislative che prevedono la proroga dei piani terapeutici. I piani terapeutici sono relativi alla fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici fissati in base ai livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M 12 gennaio 2017 dovuti a incontinenza, stomie e alimentazione speciale, per i laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, oltre che per patologie respiratorie e per altri prodotti funzionali all’ospedalizzazione a domicilio.
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