Sanità 25 Febbraio 2022 15:39

Obbligo vaccinale, primo via libera alla Camera. Dalla validità del Green pass alla quarantena a scuola, tutte le novità del decreto

Il provvedimento ora atteso al Senato per il via libera definitivo. Spaccatura nella maggioranza, la Lega si è astenuta. Tra le novità l’estensione del Green pass rafforzato per accedere agli uffici postali, bancari e finanziari, alle attività commerciali. Test antigenici gratuiti nelle scuole fino al 28 febbraio

di Francesco Torre
Obbligo vaccinale, primo via libera alla Camera. Dalla validità del Green pass alla quarantena a scuola, tutte le novità del decreto

Non è stata una gestazione facile la conversione in legge del decreto 1 del 2022 che introduce l’obbligo vaccinale per gli over 50 e rende illimitata la durata del Green pass dopo la terza dose.

Colpa delle divisioni che attraversano la maggioranza e i partiti al loro interno: particolarmente tribolato l’esame in commissione Affari sociali, dove la Lega ha votato contro il governo appoggiando un emendamento per cancellare il Green pass dopo la fine dello stato di emergenza, fissata per il 31 marzo. Altro tema divisivo quello sulla possibilità che anche le parafarmacie possano eseguire i tamponi: a favore Pd e M5S, contrario il centrodestra e Italia Viva che alla fine hanno prevalso.

Nonostante l’astensione del Carroccio, il decreto ha avuto il primo via libera con 189 voti a favore, 44 contrari e 57 astenuti. Il testo ora è atteso a Palazzo Madama per il via libera definitivo.

Tra le novità più rilevanti, oltre all’obbligo vaccinale per gli over 50, l’estensione fino al 31 marzo 2022 dell’impiego del Green pass base per l’accesso ai servizi alla persona, per i colloqui negli istituti penitenziari e per l’accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Ha fatto discutere anche l’estensione a tutte le imprese (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti) della possibilità di sospendere il lavoratore senza green pass e sostituirlo anche per periodi superiori a dieci giorni lavorativi.

Obbligo vaccinale

Il decreto introduce l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della norma con validità fino al 15 giugno 2022. Tutti gli over 50 devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione. Confermate le sanzioni per gli inadempienti: cento euro per i soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario, per i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute e per i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

Estensione obbligo vaccinale

L’obbligo vaccinale è esteso al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

Validità illimitata del Green pass

Per chi ottiene la certificazione Covid dopo la terza dose o dopo doppia dose e guarigione, la validità del Green pass è, per il momento, illimitata.

Nuove regole per chi viene dall’estero

Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall’avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto “green pass rafforzato”, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Estensione ambito di applicazione del Green pass rafforzato

Il Green pass rafforzato, con questo decreto, è necessario per accedere agli uffici postali, bancari e finanziari, alle attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sospensione dei lavoratori

Il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. È in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.

Isole minori

Il decreto ribadisce quanto chiesto da quasi tutte le forze parlamentari per l’accesso ai mezzi di trasporto per le isole minori e lacustri: in quei casi basterà il green pass semplice, mentre nella prima formulazione si chiedeva il green pass rafforzato.

Quarantene a scuola

Il decreto cambia le regole sulla quarantena a scuola. Ecco nel dettaglio le novità:

Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

  • fino a quattro casi di positività nella stessa classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti ed è previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
  • con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni.

Scuola primaria

  • Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
  • con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

Scuola secondaria di I e II grado

  • Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2.
  • Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite app Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

Testa antigenici nelle scuole

Il decreto dispone, sino al 28 febbraio 2022, l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggetti alla auto sorveglianza come disciplinata dall’articolo 4 del provvedimento in esame, sulla base di idonea prescrizione medica e da effettuarsi presso le farmacie o presso le strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa.

Ristori educativi

Il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all’infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del Fondo è di 667.000 euro per l’anno 2022 e di 1.333.000 euro per l’anno 2023.

Lavoro agile per figli con disabilità

Ai genitori dei lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio disabile o con BES è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile mentre per i dipendenti pubblici riconosce il titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile.

 

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