Atteso in questi giorni il via libera del Senato al Disegno di Legge che riforma la responsabilità penale e civile dei camici bianchi. Diverse le novità: dall’accusa di omicidio colposo e lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave, all’obbligo per le strutture (pubbliche o private) di munirsi di copertura assicurativa ad hoc per la responsabilità civile verso terzi
Dopo una discussione durata più di due anni e un breve stallo coinciso con le dimissioni dell’ex Premier Renzi e le vacanze appena finite, il Ddl Gelli si appresta ad attraversare l’ultimo tratto di percorso che lo separa dalla sua definitiva trasformazione in legge. Oggi (10 gennaio) comincia quella che dovrebbe essere (salvo imprevisti che comunque non dovrebbero esserci, almeno così pare) l’ultima discussione del testo al Senato prima del ritorno alla Camera dei Deputati, dove presumibilmente verrà approvato una volta per tutte senza ulteriori modifiche.
Il documento, che porta la firma del Responsabile Sanità del Partito Democratico, Federico Gelli, vuole dare una nuova struttura ad una tematica di importanza fondamentale per la sanità italiana, sia essa vista con gli occhi di chi ci lavora che con quelli dei semplici pazienti: il Decreto contiene infatti modifiche nelle disposizioni penali e civili in materia di responsabilità professionale, oltre che novità che riguardano le norme sull’osservatorio per la sicurezza e la trasparenza dei dati, linee guida e obblighi di assicurazione.
Tra le novità più importanti previste dal testo, in materia penale è previsto che, nel caso in cui chi esercita la professione sanitaria dovesse provocare per imperizia la morte o la lesione personale dell’assistito, dovrà rispondere dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave e in caso di mancato rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni in materia previste dalle linee guida. La nuova formulazione del testo specifica, però, che le raccomandazioni previste dalle linee guida devono essere “adeguate alle specificità del caso concreto”. In materia di responsabilità civile, invece, è previsto che chi esercita la professione risponda del proprio operato per il risarcimento del danno, “salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Per quanto concerne, invece, l’obbligo assicurativo (altro tema molto sentito dalla categoria), il Ddl stabilisce che tutte le strutture (siano esse pubbliche o private) debbano essere provviste di copertura assicurativa ad hoc per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso di loro e compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento e sperimentazione e di ricerca clinica, sia che si operi in intramoenia sia in caso di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Altro punto importante della legge è l’istituzione al Ministero della Salute del fondo di garanzia per i danni derivanti dalla responsabilità sanitaria. Questo fondo verrà alimentato dal versamento di un contributo annuale da parte delle imprese di assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria.
Fin qui le novità principali previste dal Ddl Gelli. Per un’analisi completa del testo, interviste sul tema e il commento degli esperti, Sanità Informazione pubblicherà uno speciale completamente dedicato a questo argomento. L’appuntamento è per venerdì 13 gennaio. Per dubbi, domande o chiarimenti sul Ddl Gelli da porre ai nostri esperti, contattateci all’indirizzo mail redazione@sanitainformazione.it.
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