Sanità 21 Settembre 2017 18:30

Rivalsa sul medico e fondo di garanzia, arrivano le prime modifiche alla Legge Gelli sulla responsabilità professionale 24/2017

Via libera ad emendamento che corregge l’entità della rivalsa sul medico. Ok anche a uso del fondo di garanzia paziente per i medici liberi professionisti

Arrivano i primi cambiamenti alla Legge Gelli, ovvero alla riforma della responsabilità professionale approvata in via definitiva lo scorso 28 febbraio. La commissione Affari sociali della Camera ha infatti dato il via libera ad un emendamento al Ddl Sanità, a prima firma Federico Gelli, responsabile nazionale Sanità del Partito Democratico e relatore della Legge n° 24, che modifica l’articolo 9 sulla responsabilità dei medici. Come spiegato dallo stesso Gelli, l’emendamento approvato corregge un «errore clamoroso, certificato da tutti» relativo all’entità della rivalsa, che nel testo attuale è previsto non possa «superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale moltiplicato per il triplo» mentre «nella volontà del legislatore» si deve «moltiplicare per tre». Lo stesso emendamento approvato fa in modo che il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria assolva «anche alla funzione di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale».

LEGGI ANCHE: Legge Gelli, arriva circolare dei magistrati

LEGGI ANCHE: Legge Responsabilità Professionale, arriva primo decreto su società scientifiche

Nello specifico, al comma 5 dell’Articolo 9 della Legge n° 24, le parole «pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» vengono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo». Al comma 6 dell’articolo 9, inoltre, le parole «pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite da «pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno, immediatamente precedente o successivo».

 

 

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI
Sanità

IN DIRETTA ALLE 11-30. La Farmacia dei servizi presidio di prossimità: nuovi modelli di assistenza territoriale

Per affrontare sfide quali l’invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento delle malattie croniche, la farmacia è un presidio sanitario fondamentale, anello di congiunzio...
Salute

Ricetta cartacea addio: dal 1° gennaio 2025 previste solo quelle elettroniche

Ora, salvo le eccezioni ancora consentite durante questa fase transitoria, saranno 488mila i medici e gli odontoiatri che prescriveranno le ricette in formato elettronico
di I.F.
Advocacy e Associazioni

Fibromialgia, le Associazioni pazienti in Senato: “Inserimento nei Lea e istituzione di PDTA tra le principali richieste”

AISF ODV E CFU: “Ribadite le richieste di modifica al disegno di legge per soddisfare realmente i bisogni dei pazienti con fibromialgia”
Salute

Obesità, una Commissione Globale propone una revisione della diagnosi: “Ecco quando l’eccesso di peso è patologia”

La Commissione sull’Obesità Clinica raccomanda un nuovo approccio, con più sfumature, nel quale vengono usate in aggiunta al BMI anche delle misure del grasso corporeo – ad e...
di I.F.