Nel provvedimento anche l’estensione del bonus termale e nuove funzioni all’Agenas per potenziare la sanità digitale
Con il via libera di Montecitorio, è definitivamente convertito in legge il Decreto Sostegni Ter, nato per garantire nuovi sostegni alle attività in crisi per il Covid e per intervenire sui prezzi delle bollette.
Nel provvedimento non mancano però interventi sulla sanità: a partire dall’estensione del riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità originate da vaccinazione contro il Covid anche nei casi in cui l’evento riguardi soggetti non tenuti all’obbligo della vaccinazione in oggetto.
Sul fronte Covid, si registra la scelta di autorizzare l’Istituto superiore di sanità a comprendere, nell’ambito della rete nazionale per il sequenziamento genomico, anche i laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell’ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.
Ecco il dettaglio delle misure del Sostegni Ter in ambito sanitario.
Viene disposta l’utilizzabilità dei buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo 29-bis del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020) non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022, ma anche l’utilizzabilità entro la stessa data del 30 giugno 2022 dei cd. tax credit vacanze non fruiti. Ai sensi della normativa vigente il termine di utilizzabilità del tax credit vacanze è scaduto il 31 dicembre 2021.
Viene introdotta una dotazione finanziaria per il 2022 del fondo già istituito per il 2021 e destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell’anno 2021. La dotazione introdotta dal presente comma 1 per il 2022 è pari a 400 milioni di euro.
Viene inserita una norma di interpretazione autentica in materia di accordi con lo Stato sottoscritti con le Regioni aventi ad oggetto il Piano di rientro dai deficit sanitari ed utilizzo del differenziale tra disavanzo e gettito delle aliquote di imposizione fiscale per finalità sanitarie, allo scopo di ampliarne le modalità e la destinazione del relativo utilizzo. Viene inoltre prevista una norma per il rafforzamento della patrimonializzazione degli enti che fanno parte del Servizio sanitario nazionale.
Viene disposto il differimento al 31 maggio 2022 dei termini per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2021 previsti per gli enti del settore sanitario. Sono inoltre differiti i termini entro cui la giunta approva i bilanci d’esercizio dell’anno 2021 dei suddetti enti nonché il bilancio consolidato dell’anno 2021 del Servizio sanitario regionale, posticipati, rispettivamente, al 15 luglio e al 15 settembre 2022, in considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico legato alla diffusione del Covid.
Viene regolato regola l’utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome delle quote di ripiano relative al 2020 oggetto di pagamento con riserva. In considerazione dell’emergenza da Covid, la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 286, della legge n. 234 del 2021) ha previsto che le quote di ripiano relative all’anno 2019 oggetto di pagamento con riserva possano essere utilizzate dalle regioni e province autonome per l’equilibrio del settore sanitario dell’anno 2021, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell’anno in cui il pagamento con riserva sia definito, qualora tale valore definitivo sia di entità inferiore (rispetto a quello oggetto di riserva).
La disposizione in commento aggiunge un periodo al citato comma 286, con la finalità di specificare che per il pay back relativo all’anno 2020 le disposizioni sopracitate si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Si disciplina la fornitura alle scuole di mascherine di tipo Ffp2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d’intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo Ffp2 a prezzi contenuti. Per l’attuazione di tale disposizione, il Ministero dell’istruzione provvede al riparto tra le istituzioni scolastiche del Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid (di cui all’art. 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021), allo scopo incrementato di 45,22 milioni di euro per l’anno 2022.
Viene ridefinito l’inquadramento ed i compiti della tecnostruttura di supporto all’Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica e ai corrispondenti Osservatori regionali. La tecnostruttura viene inquadrata nell’ambito del Ministero dell’università e della ricerca e come ufficio di livello dirigenziale generale, articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, con dotazione di personale aggiuntiva rispetto all’attuale dotazione organica del medesimo Ministero.
Riguardo ai compiti, si prevede che la struttura tecnica supporti le attività anche dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie e si individuano le tipologie di attività dei suddetti organi a supporto delle quali è preposta la struttura tecnica in oggetto.
Viene estesa la disciplina di riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il Covid e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica (oppure il decesso), ai casi in cui l’evento riguardi soggetti non tenuti all’obbligo della vaccinazione in oggetto.
L’articolo 20, commi 2-5 contiene disposizioni riguardanti la sanità militare. I commi 2-3 autorizzano il Ministero della Difesa ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, tra il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate indette in relazione all’emergenza Covid-19. I commi 4-5 autorizzano la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2022 per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio.
Continuità delle attività di sequenziamento del Sars-CoV-2 e delle relative varianti genetiche
Si autorizza l’Istituto superiore di sanità a comprendere, nell’ambito della rete nazionale per il sequenziamento genomico, anche i laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell’ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico. Il comma 2 pone invece come requisito indispensabile per l’esercizio delle funzioni di “laboratorio pubblico di riferimento regionale”, una comprovata esperienza pluriennale nell’ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili.
Si estende a tutti i dipendenti del ruolo sociosanitario del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale l’applicazione di una normativa transitoria, già vigente per gli operatori sociosanitari, oltre che per il personale del ruolo sanitario, relativa alla stabilizzazione (mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato) dei soggetti aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli che non siano più in servizio.
I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, potranno prestare, secondo le modalità e i limiti definiti con regolamento ministeriale, una collaborazione volontaria, a titolo gratuito ed occasionale, in favore degli enti ed associazioni che, senza scopo di lucro, svolgano – sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – attività di raccolta di sangue ed emocomponenti.
Prorogata dal 31 marzo 2022 al 31 ottobre 2022 la disciplina transitoria che consente il conferimento, da parte dell’INAIL, di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, nell’ambito di un contingente massimo di 200 medici specialisti e di 100 infermieri; la proroga concerne i rapporti in essere alla data del 31 marzo 2022.
Vengono apportate numerose modifiche alla disciplina riguardante il fascicolo sanitario elettronico (Fse), finalizzate a favorire il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr in materia di sanità digitale e di garantirne la piena implementazione. Tra gli interventi più significativi finalizzati ad attuare il nuovo governo della sanità digitale, si segnalano le ulteriori funzioni attribuite all’Agenas – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – per garantire, tra l’altro, l’interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici, d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e la realizzazione, a cura del Ministero della salute, del nuovo Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS), in accordo con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il comma 2 detta alcune norme di coordinamento per l’attuazione del nuovo impianto di governo del Fse e, infine, il comma 3, prevede che Agenas e Ministero della salute possano avvalersi della Sogei per la gestione dell’Ecosistema dati sanitari e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni software, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 1 dell’articolo 21-bis – estende, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ferma restando la condizione dell’esclusività del rapporto di lavoro, al personale del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute l’indennità di esclusività prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
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