Sanità 28 Luglio 2022 15:32

Via libera al Dl Semplificazione: riduzione IVA per le cliniche private non convenzionate, ricerca e Terzo settore

Il provvedimento ora è atteso al Senato per il via libera definitivo. Viene estesa l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento alle prestazioni di ricovero e cura, mentre viene concesso un credito di imposta del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 non solo alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci “nuovi” ma genericamente per tutti i farmaci

Via libera al Dl Semplificazione: riduzione IVA per le cliniche private non convenzionate, ricerca e Terzo settore

Via libera della Camera al DL Semplificazione che contiene numerose misure di ambito sanitario. Non è stato un esame semplice quello di Montecitorio: la crisi politica ha determinato un clima teso tra le forze politiche e più volte è stata sospesa l’Aula per trovare un accordo sui punti più controversi. Alla fine, comunque, il provvedimento ha avuto il via libera di Montecitorio ed ora è atteso al Senato.

Via l’IVA alle strutture sanitarie private

Tra le misure del Dl Semplificazione su cui più c’è stata discussione c’è l’articolo 18 che disciplina l’IVA delle prestazioni sanitarie.

Attualmente sono esenti dall’IVA sia le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione “rese alla persona” nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, che le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate. Nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali.

Con il provvedimento all’esame l’esenzione si applica anche alle prestazioni rese dalla casa di ricovero e cura/clinica non convenzionata con il servizio sanitario, quando tale casa di cura a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo che applica il regime di esenzione (es. la fattura della struttura privata per la prestazione del cardiologo resa dalla struttura medesima sarà esente IVA).

Inoltre, viene estesa l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento alle prestazioni di ricovero e cura, alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate e da case di cura non convenzionate (es. la fattura della struttura privata per l’alloggio dell’accompagnatore del paziente ricoverato), alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate.

Il costo di questa misura si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La norma è stata criticata dal MoVimento 5 stelle che, in una nota della commissione Affari sociali, sottolinea che «l’esenzione che si vuole introdurre – continuano – scindendo le prestazioni prettamente sanitarie da quelle di ricovero e cura, aggira di fatto la condizione, prevista dalla direttiva europea sull’Iva, secondo cui l’esenzione debba essere concessa a enti di diritto pubblico o istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti o a liberi professionisti iscritti all’albo professionale».

Ricerca e sviluppo farmaci

L’articolo 23 riguarda invece disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci.

Il comma 1 dell’articolo in esame conferisce un credito di imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 non solo alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci “nuovi”, inclusi i vaccini, ma genericamente per tutti i farmaci. È dunque ampliata la platea dei soggetti che possono fruire del credito per la ricerca farmaceutica.

Terzo settore

L’articolo 26 introduce agevolazioni fiscali e finanziarie sugli enti del terzo settore. In particolare, estende a tutti gli enti del terzo settore (anche quelli di nuova costituzione) l’applicabilità di alcune deroghe in materia di agevolazioni fiscali e finanziarie indicate dall’art. 104 del Codice del Terzo settore ed in vigore già dal 1° gennaio 2018 per le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Associazioni di Promozione sociale (APS) e le ONLUS.

 

 

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